La mediazione familiare è quel particolare processo di risoluzione del conflitto, nel quale le coppie in procinto di separarsi sono assistite da una terza persona imparziale per comunicare tra loro ed individuare una possibile soluzione che sia accettabile per entrambe le parti. Il mediatore familiare è dunque colui che agevola le comunicazioni per giungere ad una riorganizzazione dei rapporti nella coppia senza dover arrivare in tribunale.
Dunque, la figura del mediatore opera per favorire il dialogo tra le parti, specialmente nei casi in cui sono presenti figli minori ed è di grande aiuto per trovare accordi inerenti temi delicati come affido dei minori, assegni di mantenimento, assegnazione della casa di famiglia e così via. Lo scorso ottobre è stato inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto specifico che stabilisce un nuovo regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare.
Chi è e cosa fa il mediatore familiare
Non è sempre facile giungere ad un accordo quando ci sono dei contrasti, che sia tra marito e moglie, fratelli o altri parenti. Spostare però la contesa in tribunale non è mai consigliabile poiché nel nostro Paese le cause civili sono spesso molto costose e possono anche durare anni. Inoltre, non c’è alcuna garanzia di vincere e riuscire ad ottenere quanto richiesto e la parte che perde deve anche pagare le spese legali del contendente che vince.
È proprio per evitare queste situazioni spiacevoli che è stata introdotta la professione del mediatore familiare, una figura imparziale e al di sopra delle parti dotata di specifiche competenze per risolvere le contese tra coniugi e parenti in generale. La mediazione serve quindi ad aprire un dialogo ed affrontare il tutto con responsabilità e maturità.
Nella maggior parte dei casi la mediazione familiare tratta di coppie che stanno per separarsi o divorziare, ma lo scopo finale non è la riappacificazione della coppia, ma piuttosto avviare una comunicazione tra i due che possa portare ad un accordo favorevole per entrambi. Infatti, le coppie che si affidano alla mediazione hanno già messo fine al rapporto ed intendono farlo nel modo migliore, ovvero richiedendo una consulenza esperta che possa rendere più semplice il confronto.
È importante dire che in Italia la procedura della mediazione può essere di tre tipologie:
- Facoltativa: è scelta in forma volontaria dalle parti coinvolte;
- Delegata: nei casi in cui il giudice esorta le parti ad un tentativo di conciliazione obbligatoria;
- Obbligatoria: per specifiche materie la mediazione è la condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Significa che se non c’è prima un tentativo di conciliazione, non si può procedere con la causa in tribunale.
Nei casi in cui vige l’obbligatorietà alla base c’è la volontà di alleggerire il lavoro della macchina della giustizia, puntando su soluzioni stragiudiziali per le situazioni di più semplice risoluzione.
Il nuovo regolamento per la professione di mediatore familiare
A fine 2023 è definitivamente entrato in vigore il nuovo regolamento inerente alla figura professionale del mediatore familiare. Infatti, il decreto ministeriale del 27 ottobre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è attuativo dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022 riguardante il processo civile e gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure di razionalizzazione in tema di diritto delle persone e della famiglia (Riforma Cartabia).
La nuova disciplina va a modificare ciò che è previsto in materia di mediazione familiare nel regio decreto n. 1368 del 18 dicembre 1941. In particolare, viene specificato il settore di attività professionale del mediatore familiare, i requisiti per esercitare la professione ed iscriversi all’albo nazionale, le indicazioni sui corsi di formazione iniziale e di aggiornamento, i requisiti per i formatori, la deontologia e le tariffe applicabili.
I requisiti per l’accesso alla professione
Secondo il decreto il mediatore familiare è una figura terza e imparziale che deve possedere una formazione specifica ed è adibita ad intervenire nei casi di difficoltà di relazione in un rapporto di coppia, che sia prima, durante o dopo la separazione, tentando di semplificare la ricomposizione del rapporto personale e delle responsabilità genitoriali.
Ecco di seguito i requisiti di onorabilità e formazione richiesti al mediatore familiare:
- Non essere in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere soggetto ad amministrazione di sostegno;
- Non essere stati condanna per delitto non colposo con sentenza definitiva;
- Non avere procedimenti penali in corso alla data di richiesta dell’iscrizione;
- Non essere stati sottoposti all’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- Non essere stati sottoposti a forme di prevenzione, né a misure di sicurezza personali;
- Non avere riportato negli ultimi 5 anni alcuna sanzione disciplinare più pesante di quella minima prevista per ogni regolamento (per coloro che sono iscritti ad un ordine professionale)
I titoli di studio necessari
Per poter accedere alla professione di mediatore familiare bisogna avere conseguito uno di questi titoli:
- Attestazione emessa dalle associazioni professionali iscritte alla II Sezione dell’elenco del Ministero delle Imprese;
- Certificazione di conformità del professionista alla normativa tecnica UNI 11644;
- Laurea almeno triennale nel settore disciplinare umanistico-sociale (allegato 1 del decreto n. 942 del Ministro dell’Università e della Ricerca del 30/12/2020) o altro titolo equivalente;
È importante dire che l’attività professionale è comunque permessa a tutti coloro che, al momento di entrata in vigore del decreto, sono già in possesso dell’attestato di mediatore familiare che è stato conseguito con la frequenza di un corso di almeno 220 ore con esame finale che attesti lo svolgimento di attività di mediazione familiare nel biennio antecedente.
La formazione iniziale
Il corso di formazione iniziale deve essere riconosciuto ufficialmente da associazioni professionali, secondo la legge n.4 del 2013 o deve essere erogato dai soggetti da queste ultime riconosciute, nonché da enti adibiti alla certificazione delle competenze (art. 2, comma 1, lettera g del decreto n. 13 del 16 gennaio 2013).
Di seguito le caratteristiche che i corsi iniziali per mediatore familiare devono possedere:
- Almeno 240 ore di lezioni teorico-pratiche, delle quali almeno il 70% rivolto alla mediazione familiare. Il 75% delle suddette ore deve essere svolto in presenza o tramite collegamento audiovisivo in forma sincrona;
- Almeno 80 ore di pratica guidata insieme ad un formatore con esperienza pluriennale, delle quali almeno 40 in affiancamento in processi di mediazione.
Invece l’esame finale del corso deve includere:
- Una prova scritta con domande aperte;
- Una prova pratica eseguita con la tecnica del gioco di ruolo;
- Una prova orale che consiste in un colloquio con elaborato scritto sul percorso svolto.
Alla conclusione dell’esame sarà rilasciato l’attestato di idoneità. Per quel che riguarda invece le tematiche oggetto d’esame, queste comprendono i rapporti personali e patrimoniali della coppia, la teoria del conflitto, i modelli di coppia e di famiglia, la crisi della coppia e le sue conseguenze sui figli, la tutela dei minori, il ruolo dello psicologo nella mediazione, i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, le tecniche di mediazione dei conflitti, la violenza domestica, la rielaborazione del conflitto e le esperienze di mediazione familiare in Italia e nel resto del mondo.
La formazione continua obbligatoria
L’aggiornamento continuo dei mediatori familiari si compone di corsi di almeno 10 ore nelle materie già citate, specialmente per quanto concerne l’evoluzione normativa e deve includere attività di laboratorio in presenza inerenti a casi teorico-pratici. Tali obblighi di aggiornamento professionale avranno cadenza annuale dal 31 dicembre 2023.
I formatori dei corsi iniziali e di aggiornamento devono avere i seguenti requisiti:
- Laurea almeno triennale nell’ambito disciplinare umanistico-sociale;
- Docenza in materie umanistiche, sociali, giuridiche o psicologiche presso atenei, scuole pubbliche o private legalmente riconosciute o avere almeno due pubblicazioni in tema di mediazione familiare fornite di codice identificativo internazionale (art.1, lettera t del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 76 del 7 giugno 2012);
La pratica di formatore è permessa anche a coloro che nel biennio precedente hanno ottenuto la qualifica di mediatore familiare attraverso la frequenza di almeno 220 ore e l’esame finale con almeno 30 ore di formazione sulle materie già elencate
I parametri per il calcolo del compenso
Per stabilire i compensi economici il nuovo decreto del 2023 chiarisce che l’ammontare non include le spese forfettarie, gli oneri e i contributi dovuti a qualunque titolo. Nella fattura o notula dovranno dunque essere inseriti il compenso, le spese, gli oneri, i contributi e il totale di queste voci.
Nel caso di incarichi non portati a termine, si terrà conto dell’opera effettivamente eseguita. Per ciascun incontro svolto ogni componente della coppia coinvolta nella mediazione è obbligato a pagare al mediatore la cifra di 40 euro netti. Tale somma dovrà poi essere moltiplicata secondo questi parametri:
- Bassa complessità e conflittualità: moltiplicatore 1
- Media complessità e conflittualità: moltiplicatore 2
- Alta complessità e conflittualità: moltiplicatore 3