Il decreto-legge n. 146 del 2021, noto come Decreto Fisco Lavoro, aveva già apportato delle modifiche importanti al testo unico sulla sicurezza sul lavoro, soprattutto sul tema della formazione, inserite con l’articolo 13, il quale sancisce dei nuovi obblighi e un incremento delle sanzioni previste.
Con la circolare n. 1 del febbraio 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dato indicazioni sugli ulteriori obblighi formativi che spettano ai datori di lavoro e i dirigenti. L’attuazione definitiva è stata resa operativa con l’Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2022.
Vediamo quindi quali sono le principali novità introdotte per quanto riguarda la disciplina della formazione sulla sicurezza sul lavoro.
Formazione per i datori di lavoro
La formazione sulla sicurezza sul lavoro prevede un corso obbligatorio rivolto a tutti i dipendenti sui rischi e le misure di sicurezza da adottare per contrastare gli infortuni. I corsi di formazione costituiscono un obbligo di legge regolamentato dal decreto legislativo 81/2008.
In tutto sono 14 gli articoli modificati con la riforma approvata nel 2021 e la speranza è quella di offrire maggiore formazione sulla sicurezza per evitare danni e malattie professionali. Al contempo, nel 2022 sono state varate normative più stringenti e pene più severe chi non rispetta tali regolamenti.
Le modifiche apportate si sono rese indispensabili visto l’alto numero di incidenti che possono arrecare menomazioni o addirittura la morte dei lavoratori.
Una prima novità inserita nel decreto-legge n. 146/2021 si trova nel nuovo comma 7 dell’articolo 37 del Testo Unico, secondo il quale “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.
A cambiare, nello specifico, è il coinvolgimento dei datori di lavoro nell’obbligo di formazione sulla sicurezza sul lavoro. Finora, infatti, erano obbligati alla formazione soltanto i datori di lavoro che eseguivano compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi.
Dal 2022 i datori non devono semplicemente seguire dei corsi di formazione, ma anche proseguire con l’aggiornamento riguardante i propri compiti in materia di sicurezza sul lavoro e salute. I corsi dovranno avere una cadenza quinquennale.
Per i datori di lavoro che non rispettano queste normative sulla formazione sulla sicurezza sul lavoro esiste un doppio regime sanzionatorio. Dirigenti e datori rischiano un’ammenda da 1.474,21 euro a 6.388,23 euro oppure l’arresto da 2 a 4 mesi.
In aggiunta, potrebbe essere comminata la sospensione dell’attività aziendale. Sanzioni del genere sono previste per omissioni quali mancata redazione del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza/evacuazione e mancati dispositivi di protezione individuale.
Formazione e aggiornamento del preposto
Anche i preposti sono tenuti allo svolgimento di corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro. In caso contrario, saranno applicate le medesime sanzioni previste per i datori di lavoro.
Dunque, se prima il preposto era un lavoratore adibito al controllo dell’attività lavorativa e al rispetto delle direttive, ora è diventato una figura di rilievo per la gestione delle condizioni di sicurezza dei lavoratori.
Secondo il comma 7-ter del decreto, i corsi di formazione o aggiornamento dei preposti dovrebbero essere svolti in presenza. A tal proposito, la legge n. 52/2022 proroga la possibilità di formazione a distanza introdotta con l’emergenza Covid-19.
Ciò significa che la formazione obbligatoria può essere erogata anche a distanza, attraverso sistemi di videoconferenza in modalità sincrona. Questo non è ovviamente possibile per le attività che prevedono parti pratiche. La formazione iniziale dei preposti dovrà durare almeno 8 ore, mentre la frequenza è stata ridotta da 5 a 2 anni.
Obbligo di addestramento
Altra importante novità stabilita dall’aggiornamento del decreto legislativo n. 46/2021 riguarda gli ulteriori obblighi di addestramento. In passato era richiesto che lo svolgimento dell’addestramento fosse eseguito sotto la direzione di personale esperto.
Adesso, invece, è prevista la necessità di prove pratiche per assicurare un utilizzo corretto di macchine, impianti, attrezzature, dispositivi, sostanze e protezioni individuali. Per addestramento si intende anche l’esercitazione applicata per le attività di lavoro in sicurezza. Inoltre, tutte le fasi di addestramento devono essere tracciate mediate un apposito registro informatizzato.