Come fare denuncia all’ispettorato del lavoro (ITL)?

L’Ispettorato del Lavoro è un ente istituito formalmente nel 2015 con il Decreto Legislativo del 14 settembre n.149. Denominato ufficialmente Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), tra le sue principali funzioni c’è quella di vigilare sul territorio italiano in tema di lavoro, assicurazione obbligatoria, contribuzione, legislazione sociale, tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro.

L’INL è suddiviso in ufficio centrale di Roma, dove risiedono la Direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali e la Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso. Ci sono poi 4 Ispettorati Interregionali del Lavoro (IIL) che si trovano a Milano, Venezia, Roma e Napoli, a cui si aggiungono 74 Ispettorati Territoriali del Lavoro (ITL) che svolgono le funzioni un tempo attribuite alle Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL).

Chi è interessato a fare una denuncia all’Ispettorato del lavoro deve indirizzare la richiesta di intervento ispettivo proprio alle ITL. Andiamo allora capire nel dettaglio come e quando inoltrare una segnalazione.

Quando è possibile ricorrere all’intervento dell’ITL?

I casi nei quali si può sollecitare l’intervento dell’ITL sono differenti e abbracciano diverse casistiche. A norma di legge si ha facoltà di rivolgersi all’Ispettorato:

  • Per rendere regolare un rapporto di lavoro in nero;
  • Per rendere regolare un rapporto di lavoro eseguito con modalità differenti da quelle scritte nel contratto;
  • Ricevere spettanze economiche non erogate dal datore di lavoro, come mensilità aggiuntive, retribuzione, Tfr, compensi inerenti prestazioni di lavoro registrate a titolo diverso, straordinari e così via;
  • Qualsiasi irregolarità riguardo ai tempi e orari di lavoro, riposi, pause o videosorveglianza.

Oltre queste eventualità più specifiche, il personale dell’ispettorato controlla anche l’applicazione delle normative in materia di livelli minimi di prestazioni riguardanti diritti sociali e civili, di protezione dei rapporti di lavoro e legislazione sociale, così come la giusta applicazione di accordi collettivi.

La richiesta di ispezione

Il Codice di Comportamento degli ispettori del lavoro, introdotto con D.M. nel gennaio 2014, sancisce che le domande di intervento debbano essere raccolte dal personale dedicato, non solo ispettori, ma anche personale amministrativo, così che possano essere circostanziate e contengano una descrizione minuziosa degli elementi di fatto su cui le richieste stesse si basano.

Le domande devono fornire adeguati indizi probatori, contenendo anche nominativi e recapiti di eventuali testimoni, nonché documenti da allegare alla denuncia.

Il lavoratore coinvolto deve essere allertato della possibilità che le questioni segnalate possano essere chiarite attraverso conciliazione monocratica e dell’opportunità di rivolgersi alle sedi conciliative secondo gli articoli 410 e 411 del Codice di Procedura Civile.

Se la richiesta di intervento ispettivo è inerente aspetti di competenza di altre amministrazioni, il personale amministrativo che riceve la domanda deve informare il richiedente della facoltà di rivolgersi in forma diretta agli organi interessati.

È bene dire, però, che la sola presentazione della denuncia ispettiva non comporta l’obbligo di eseguire necessariamente la verifica. L’unica eccezione è rappresentata da fatti di natura penale o nei casi in cui ci sia oggettiva attendibilità o concreta possibilità di provare ciò che è stato denunciato.

L’istanza può essere archiviata se non giungono all’ufficio competente altri elementi entro la fine dell’anno seguente a quello di inoltro della richiesta, previo informativa scritta al denunciante.

Come fare denuncia all’Ispettorato del Lavoro?

Le domande di intervento possono essere inviate all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL):

  • Dal datore e raccolte poi dal personale ispettivo di competenza;
  • Per via telematica o posta, dove il denunciante è ben individuato e ci sia coincidenza tra denunciate e soggetto per il quale si chiede tutela, tranne che non si tratti di denunce su fenomeni di irregolarità di soggetti terzi oltre al denunciante oppure si tratti di denunce riguardanti diffuse irregolarità per un certo numero di lavoratori;
  • Attraverso delega dell’autorità giudiziaria;
  • Dalle organizzazioni sindacali a nome di uno o più lavoratori.

Tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è possibile accedere alla sezione Modulistica in Strumenti e Servizi. Qui è disponibile il modello n.31 “Modulo richiesta intervento ispettivo”. In questo documento bisogna indicare:

  • Sede ITL di competenza;
  • Dati personali del denunciate;
  • Dati del datore di lavoro;
  • Tipologia di rapporto di lavoro oggetto di inchiesta;
  • Fascia oraria della prestazione lavorativa;
  • Richiesta di regolarizzazione di rapporto di lavoro in nero, indicando periodo, luogo di lavoro, soggetto che aveva potere direttivo, modalità di retribuzione e testimoni;
  • Richiesta di regolarizzazione di rapporto di lavoro non in nero, ma eseguito con modalità altre da quelle incluse nel contratto. In tal caso, vanno indicate le medesime informazioni della regolarizzazione di rapporti di lavoro nero;
  • Spettanze economiche che riguardano retribuzione, Tredicesima, Quattordicesima, Tfr, straordinari, retribuzioni per prestazioni di lavoro registrate sotto altra voce (indennità, rimborsi e trasferte).

A questo modulo è necessario allegare copia della documentazione utile alla denuncia e fotocopia del documento d’identità.

Si può inviare una denuncia in forma anonima?

Secondo quando indicato dalla Direttiva del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 2008 “anche al fine di evitare una strumentalizzazione del ruolo dell’ispettore, si ritiene di non dover dar seguito a richieste anonime, presentate a mezzo posta, e-mail, fax o telefono”.

In aggiunta, la circolare ministeriale ci tiene a precisare che “e fatte salve alcune limitate eccezioni in cui emerga con palese e incontrovertibile evidenza la particolare gravità e attendibilità dei fatti denunciati, anche quando circostanziata o dettagliata” la denuncia anonima “non può e non deve essere presa in considerazione per la programmazione di interventi ispettivi” in quanto contraria ai principi di correttezza e trasparenza dell’azione dell’amministrazione pubblica”.

Il documento conclude dicendo “Da sempre infatti, il carico di richieste di intervento e di denunce pervenute agli Ispettorati territoriali del lavoro “spesso strumentali e infondate, rappresenta del resto un freno alla più efficace vigilanza di iniziativa e un vero e proprio ostacolo alla attuazione di una efficiente programmazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro, specie in talune realtà territoriali segnate da una forte incidenza quantitativa, in termini di densità di insediamenti produttivi”.

La conciliazione monocratica

Davanti ad un’istanza di intervento del lavoratore o del sindacato che lo rappresenta, gli organi di ispezione devono in primo luogo avanzare con la conciliazione monocratica preventiva, dove vi siano elementi da permetterla.

Al contrario, si procederà all’ispezione nelle eventualità di denunce di irregolarità gravi e incisive:

  • Che presentano rilevanza penale;
  • Riguardano altri lavoratori oltre il denunciante;
  • Interessano fenomeni di elusione diffusi sul territorio di riferimento;
  • Hanno come oggetto profili di natura contributiva, assicurativa o previdenziale;

Nei casi di conciliazione le parti coinvolte sono convocate in tempi brevi dal funzionario assegnatario. Le parti possono presentarsi di persona oppure essere rappresentate da persone con delega a conciliare. Se c’è l’accordo tra le parti, il verbale è considerato esecutivo con decreto del giudice su istanza della parte richiedente. Le ipotetiche rinunce o transazioni non sono impugnabili.

Qualora non ci fosse accordo tra le parti per colpa del lavoratore, non si avanza per forza con l’accertamento ispettivo, specialmente senza elementi utili al riscontro dei fatti. Se poi il mancato accordo è dovuto alla condotta del datore o di tutte e due le parti, ne conseguirà sempre l’ispezione.

L’ispezione si avrà anche nei casi di assenza di una o di tutte e due le parti convocate, tutto attestato da apposito verbale. L’obbligo forzato di procedere con l’accertamento non sussiste e la valutazione è affidata al responsabile dell’ispettorato quando il contenuto dell’istanza non è circostanziato e mancante di prove di supporto, se dalla richiesta è passato troppo tempo o se si tratta di datore di lavoro domestico o privo di reale organizzazione aziendale.