Cos’è il contratto point and click e in che modo tutela i consumatori

Al giorno d’oggi sempre più contratti si concludono online, piuttosto che in presenza. È sufficiente pensare a tutte quelle adesioni a servizi aziendali proposti via Internet dalle varie imprese, come l’acquisto di beni di consumo, di forniture energetiche e molto altro.

In tutti questi casi, per sottoscrivere un contratto valido è sufficiente un click con il mouse e per tale motivo di parla di contratti point and click. Si tratta di una tipologia dei contratti elettronici e rappresentano i contratti in cui il consumatore compra un bene oppure un servizio tramite dispositivi elettronici.

Un contratto del genere si distingue per la sua facilità di sottoscrizione, ma proprio per questo ragione è importante prestare molta attenzione per non incorrere in truffe o raggiri. Ecco come funzionano i contratti point and click e quali sono le tutele rivolte ai consumatori.

In cosa consiste il contratto point and click e come funziona

Come già accennato, il contratto point and click è una categoria di contratto telematico attraverso il quale un soggetto decide di acquistare servizi e beni con un semplice click del mouse. Con il termine contratto telematico o digitale ci si riferisce ad un accordo stipulato a distanza tra due parti per mezzo di strumenti digitali.

Non è rilevante che i due contraenti siano imprese o persone fisiche in quanto basta avere la capacità di agire per essere in grado di concludere un accordo online che abbia valore legale. Infatti, la peculiarità principale di contratti di questo tipo è che per la loro conclusione è sufficiente premere un bottone presente su un sito o un’app.

Molto spesso tale operazione è preceduta da un flag, ovvero dalla selezione di condizioni specifiche che saranno poi confermate definitivamente con il click finale. È il caso, ad esempio, del consumatore che spunta una casella con la quale conferma la volontà di ricevere messaggi di tipo promozionale.

Altra discriminante di questi contratti è il fatto che le parti sono distanti l’una dall’altra e sono in contatto esclusivamente per via telematica. Infine, il cliente non ha mai nessun margine di contrattazione poiché può soltanto aderire o meno alle condizioni prestabilite dall’azienda ed è su questo punto che sorgono spesso problemi e dibattiti.

Quali sono le tutele previste nei confronti dei clienti?

Come qualsiasi altro contratto, anche quello point and click è regolamentato dalle norme del diritto privato, con riferimento agli articoli 1321 e seguenti del Codice Civile italiano. A disciplinare la materia ci sono anche il Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE n. 2016/679), il Codice del consumo (D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e il D.lgs. 9 aprile 2003, n. 70.

Il problema di fondo di questa tipologia contrattuale è che il consumatore potrebbe acconsentire ad un accordo che, se avesse letto in forma di scrittura privata, magari non avrebbe accettato.

Premere un tasto virtuale con il mouse è un’operazione così semplice che potrebbe non far riflettere sulle reali conseguenze, diversamente da quando si appone una firma per iscritto in calce ad un documento. In parole povere, con il click può accadere di fornire un consenso poco consapevole e meno attento.

Per tale motivo, la legge italiana ha provato a responsabilizzare il contraente imponendo alcuni paletti alle società che si avvalgono di mezzi telematici per vendere i propri prodotti. Per esempio, le imprese devono far aderire in forma specifica il cliente alle cosiddette clausole vessatore, ovvero quelle imposte in modo unilaterale dal fornitore del servizio a suo vantaggio (diritto di recesso, limitazioni di responsabilità…).

Questo significa che per tali clausole è necessario un click a parte, differente da quello con cui si è espresso il consenso generale. Dunque, il contratto digitale dovrebbe prevedere due caselle diverse di accettazione ed ecco perché si sconsiglia di aderire a modalità unitarie di accettazione che prevedono un unico assenso.

Al contempo, le aziende fornitrici di servizi devono mandare tempestivamente al cliente una ricevuta dell’ordine stipulato in cui vengono riepilogate le condizioni contrattuali, prezzi, forme di pagamento, forme di recesso, costi di consegna e così via.