Come ottenere l’anticipo Tfr per l’acquisto della prima casa

Il Tfr è una tipologia di retribuzione differita poiché viene a maturare durante il rapporto di lavoro, ma il suo pagamento è posticipato alla conclusione del contratto in un’unica soluzione.

A disciplinare il Tfr è il Codice Civile all’articolo 2120, il quale sancisce che “per ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto”.

In deroga al pagamento erogato alla fine dell’attività lavorativa, la normativa vigente permette di ricevere in anticipo una quota in costanza di contratto. Uno dei motivi consentiti per ottenere un anticipo del Tfr spettante è l’acquisto della prima casa. Vediamo chi può fare richiesta e quali sono i requisiti necessari.

Come funziona l’anticipo del Tfr per l’acquisto della prima casa

Una delle ipotesi che consente di usufruire del Tfr anticipatamente è proprio il mutuo per acquistare la prima cosa per sé stessi o per i propri figli. Per “prima casa” ci si riferisce ad un immobile adibito alla normale residenza che svolge la funzione di abitazione del lavoratore e della sua famiglia.

Negli anni il legislatore ha definito nei dettagli le eventualità nelle quali è possibile godere o meno di questa anticipazione. Per quel che riguarda l’anticipo del Tfr per il mutuo della casa, è utile ricordare la sentenza della Pretura di Ravenna del 1996, la quale stabilisce che una richiesta del genere eseguita dopo aver acceso un mutuo ipotecario è legittima, a patto che il pagamento di tale somma ammonti ad un importo pari o superiore alla somma che si vuole richiedere.

Dunque, la domanda è possibile soltanto se il finanziamento, anche residuo, sia equivalente oppure superiore all’importo riconosciuto come anticipazione.

I requisiti e i limiti per accedere all’anticipo del Tfr per l’acquisto della prima casa

L’anticipo del Tfr può essere corrisposto soltanto ai lavoratori che hanno almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro. Per “anni di servizio” si intendono quelli svolti complessivamente all’interno della stessa società e non i periodi di lavoro effettivi.

La conservazione degli anni di servizio si verifica anche nei casi di passaggio di un dipendente da un’azienda ad un’altra, ma solo se in quell’occasione non viene erogato il Tfr. Questa è l’eventualità dei lavoratori che hanno subito un trasferimento d’azienda per cessione, fusione con altra società, scissione, usufrutto o affitto d’azienda.

Per richiedere però l’anticipo del Tfr, esistono comunque dei requisiti da rispettare. Per esempio, il dipendente ha la facoltà di fare domanda un’unica volta nel corso del rapporto lavorativo, a patto che sussistano gli altri requisiti di accesso, come l’anzianità di lavoro.

Ogni impresa ha l’obbligo di accogliere le richieste di Tfr entro un limite annuale corrispondente al 10% dei lavoratori che ne hanno diritto e comunque del 4% del numero complessivo dei dipendenti. Il paniere per effettuare il calcolo delle percentuali del 10 e 4% è rappresentato dai dipendenti assunti all’inizio dell’anno, secondo quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza n. 5861 del 1980.

Un altro pronunciamento della Corte di Cassazione del 1992 afferma che la disciplina dell’anticipo del Tfr non può essere applicata per le aziende che hanno meno di 25 lavoratori perché in tali casi il limite del 4% corrisponderebbe ad un risultato inferiore ad uno.

Invece per i contratti collettivi possono esserci dei criteri di priorità, nel caso in cui il datore debba affrontare più richieste di anticipazione e non riesca a soddisfarle tutte. In assenza di linee guida in tal senso, si può fare riferimento al criterio cronologico.

A quanto ammonta l’anticipo del Tfr per l’acquisto della prima casa

La somma concessa come anticipo del Tfr non può oltrepassare il 70% del trattamento al quale il dipendente avrebbe avuto diritto nell’eventualità di interruzione del contratto di lavoro alla data della domanda.

È bene specificare che gli importi riconosciuti in busta paga come anticipo del Tfr sono esenti da trattenute per contributi INPS e sono soggette a trattenuta fiscale come tassazione separata. Inoltre, queste somme non sono incluse nel conteggio del reddito imponibile ai fini fiscali.