Assegno di Inclusione: cos’è e come godere del beneficio

Dallo scorso 1° gennaio 2024 ha debuttato ufficialmente l’Assegno di Inclusione (ADI), una nuova misura economica volta a contrastare povertà, fragilità ed esclusione sociale delle fasce deboli. L’ADI andrà a sostituire il cosiddetto Reddito di Cittadinanza. Il contributo è pensato per quelle famiglie che hanno al loro interno almeno un disabile, un minore o un anziano over 60 o che siano in situazioni svantaggiate. Lì dove sono presenti disabili gravi o solo over 67 l’importo può aumentare ed è compatibile con l’Assegno Unico Universale. Scopriamo insieme come funziona l’Assegno di Inclusione, chi ne avrà diritto e come fare domanda.

In cosa consiste l’Assegno di Inclusione e a chi è rivolto

L’Assegno di Inclusione (ADI) è una forma di sostegno al reddito in vigore dal 18 dicembre 2023 ed erogata dal 1° gennaio 2024. L’ADI è disciplinato dal decreto n. 154 del 13 dicembre 2023 e il contributo potrà avere un valore compreso tra 480 e 6.000 euro annui, moltiplicato poi per un parametro di scala di equivalenza al quale si potranno aggiungere al massimo 3.360 euro anni per chi è in affitto. Il tetto massimo si estende a 7.560 euro annui per le famiglie con tutti componenti over 67 o con persone di 67 anni e altre affette da disabilità grave, a cui si aggiungono massimo 1.800 euro annui per color che vivono in affitto.

Il riconoscimento del beneficio è comunque vincolato all’adesione ad un percorso di attivazione e inclusione lavorativa e sociale. Inoltre, ogni famiglia deve accogliere al suo interno determinati componenti:

  • Una persona con disabilità;
  • Un minore;
  • Un componente con almeno 60 anni di età;
  • Un componente in condizione di svantaggio che sia inserito in programmi assistenziali sociosanitari certificati dalla Pubblica Amministrazione.

È invece escluso dall’ADI la persona del nucleo familiare disoccupata in seguito a dimissioni volontarie entro i 12 mesi seguenti alla data delle dimissioni, escluse le dimissioni per giusta causa e le risoluzioni consensuali.

I requisiti di accesso all’Assegno di Inclusione

Per avere diritto all’ADI i nuclei familiari devono essere in possesso di ulteriori requisiti al momento dell’invio della domanda all’INPS e per la durata di erogazione dell’assegno. In particolare, la misura è collegata a specifici requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza, alla valutazione della situazione economica e all’adesione al percorso di attivazione e inclusione lavorativa e sociale.

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

Il componente che fa richiesta di ADI deve essere cittadino europeo o un suo familiare che abbia diritto di soggiorno oppure essere cittadino di Paesi terzi con permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo corso o avere lo status di protezione internazionale (Decreto-legge n. 251 del 19 novembre 2007). Inoltre, la persona deve essere residente in Italia da almeno 5 anni, dei quali gli ultimi 2 in forma continuativa al momento di inoltro della domanda.

La continuità della residenza sarà considerata interrotta nei casi di assenza dal territorio italiano per un periodo di oltre 2 mesi continuativi e per i periodi pari o superiori ai 4 mesi anche non continuativi nel corso di 18 mesi.

Invece non interrompono la continuità della residenza oltre tali periodi le assenze causate da gravi e certificati motivi di salute. Infine, per il diritto all’ADI non bisogna essere sottoposti a misure cautelari o di prevenzione e non avere subito sentenze definitive di condanna nei 10 anni antecedenti la richiesta. Non viene specificato il reato commesso e dunque sono considerate discriminanti tutte le condanne, indipendentemente dal tipo di reato.

Requisiti economici

Per accedere all’Assegno di Inclusione sono richiesti anche dei requisiti di carattere economico riguardante il tenore di vita del nucleo familiare che deve quindi trovarsi nelle seguenti condizioni:

  • Nessun componente deve essere intestatario di autoveicoli con cilindrata oltre i 1.600 cc. o motoveicoli con cilindrata superiore ai 25 cc. immatricolati nei 36 mesi precedenti la domanda, escludendo i veicoli per i quali è prevista agevolazione fiscale per le persone con disabilità;
  • Nessun componente deve essere intestatario di navi o imbarcazioni da diporto o aeromobili di alcun genere;
  • Il nucleo familiare deve possedere un ISEE non superiore a 9.360 euro;
  • Il reddito familiare deve essere al di sotto della soglia dei 6.000 euro annui moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza. Nel reddito sono comprese le pensioni dirette o indirette;
  • Il reddito familiare deve essere al di sotto dei 7.560 euro annui moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza se in famiglia ci sono persone tutte di età pari o superiore a 67 anni e persone con almeno 67 anni e altre persone con disabilità grave;
  • Il patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro, escludendo il valore della prima casa se questo raggiunge al massimo i 150.000 euro;
  • Il patrimonio mobiliare non dovrà essere superiore ai 6.000 euro, aumentati di 2.000 euro per ciascun componente del nucleo familiare oltre il primo, entro un massimo di 10.000 euro ed aumentato di altri 1.000 euro per ogni minorenne oltre il secondo. Tali massimali sono incrementati di altri 5.000 euro per ciascun componente disabile e di 7.500 euro per i componenti con disabilità grave.

La verifica dei requisiti economici e reddituali è svolta principalmente attraverso il valore ISEE che dovrà essere in corso di validità al momento della presentazione della domanda per l’ADI. Per quanto riguarda il paramento della scala di equivalenza, questo corrisponde a 1 per ogni componente ed è aumentato fino a un massimo complessivo di 2,2 e 2,3 per i nuclei composti da persone con gravi disabilità secondo i seguenti incrementi:

  • 0,50 per ciascun componente con disabilità o non autosufficiente;
  • 0,40 per ogni altra persona con età pari o superiore a 60 anni;
  • 0,40 per ogni altra persona maggiorenne con carichi di cura;
  • 0,30 per ogni altra persona adulta in situazione di grave disagio psico-sociale inserita in programmi di assistenza attestati dalla Pubblica Amministrazione;
  • 0,15 per ogni minore di età fino ai 2 anni;
  • 0,10 per ogni altro minore oltre il secondo.

L’iter per la concessione dell’Assegno di Inclusione

Le famiglie interessate all’ADI devono inviare apposita domanda attraverso l’INPS. Una volta inoltrata la richiesta, è necessario sottoscrivere il patto di attivazione digitale e l’adesione al percorso personalizzato di inclusione lavorativa o sociale.

Il patto di attivazione digitale prevede l’iscrizione al sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Questo processo avviene con l’aiuto dei Patronati o CAF abilitati e in questa fase il SIISL manda i dati del nucleo familiare ai servizi sociali del Comune di residenza del richiedente per un’analisi preliminare e la presa in carico dei componenti in condizione di bisogno.

I beneficiari sono tenuti a presentarsi ad un primo incontro con i servizi sociali entro 120 giorni dall’avvio del Patto di attivazione digitale. In seguito, ogni 90 giorni i beneficiari non attivabili al lavoro devono incontrarsi con i servizi sociali per aggiornare la propria situazione. Quindi verrà eseguita una valutazione multidimensionale delle necessità del nucleo familiare che potrà coinvolgere un team multidisciplinare con riferimento ai servizi per la formazione, l’impiego, l’istruzione e la tutela della salute.

A questo punto solamente i componenti di età tra i 18 e i 59 anni attivabili al lavoro sono invitati ai Centri per l’Impiego per sottoscrivere il patto di servizio personalizzato. L’attivazione dovrà avvenire entro 60 giorni dall’incontro al CPI e in caso contrario, il beneficio economico sarà sospeso.

Ogni 90 giorni i destinatari devono presentarsi al CPI per l’aggiornamento sulla propria condizione. L’Assegno di Inclusione andrà a decadere se la persona abile al lavoro rifiuta un’offerta di impiego a tempo pieno o parziale, non al di sotto del 60% dell’orario a tempo pieno e in caso di retribuzione non inferiore ai minimi salariali definiti dai contratti collettivi.

Erogazione dell’Assegno di Inclusione

L’ADI viene erogato attraverso un mezzo di pagamento elettronico ricaricabile, chiamato Carta di Inclusione. Questa card consente di eseguire prelievi di contante con un limite mensile non oltre i 100 euro per ogni persona, moltiplicato per la scala di equivalenza e di effettuare un bonifico mensile verso il locatore presente nel contratto di locazione. La carta viene consegnata una settimana dopo l’adesione al Patto di attivazione digitale presso le sedi di Poste Italiane e può essere usata per le comuni spese. In aggiunta, non può essere utilizzata per acquistate giochi con vincite in denaro. L’assegno decorre poi dal mese seguente a quello della sottoscrizione del Patto di attivazione digitale e l’erogazione avverrà ogni mese per 18 mesi e potrà essere rinnovato per altri 12 mesi, previa sospensione di un mese.

Come presentare la domanda per l’Assegno di Inclusione

L’ADI può essere richiesto per via telematica attraverso il portale ufficiale dell’INPS, al quale si potrà accedere con le credenziali SPID, CIE e CNS. Per la domanda ci si può rivolgere ai CAF e presso tutti gli istituti di patronato abilitati.

Alla richiesta si dovranno allegare diverse informazioni, a cominciare dal modello ISEE in corso di validità. In mancanza di un ISEE valido, per le richieste inviate entro febbraio 2024 si è preso come riferimento l’ISEE valido fino al 31 dicembre 2023, mentre da marzo 2024 l’assegno è sospeso senza la presentazione di un nuovo modello ISEE.