La recente Legge di Bilancio ha stabilito un ulteriore estensione del Bonus Barriere Architettoniche anche per il 2024. L’agevolazione fiscale viene riconosciuta soltanto per i lavori che contribuiscono all’abbattimento delle barriere architettoniche. Nello specifico, si ha diritto ad una detrazione del 75% delle spese affrontate da cittadini, enti pubblici e privati e imprese per la rimozione degli ostacoli che impediscono la mobilità dei disabili.
Il bonus è stato dunque ampliato fino al 31 dicembre 2025 per gli edifici già esistenti, per i quali è possibile una detrazione Irpef da dividere in 5 quote annuali di uguale importo. La novità principale relativa a quest’anno è che il DL 39/2024 ha limitato l’uso dello sconto in fattura e la cessione del credito, di fatto quasi annullandoli, secondo il periodo di riferimento.
In cosa consiste il Bonus Barriere Architettoniche
Il Bonus Barriere Architettoniche è una particolare forma di agevolazione che si può richiedere per i casi nei quali vengono eseguiti lavori di ristrutturazione volti all’abbattimento delle barriere architettoniche presenti presso edifici già esistenti. Si tratta dunque di uno sgravio fiscale del 75% per le opere di miglioramento della mobilità delle persone che versano in condizioni di disabilità.
Il bonus è rivolto a tutti quei lavori che vengono eseguiti nelle parti comuni degli edifici, con l’obiettivo appunto di eliminare la gran parte degli impedimenti per i disabili. C’è comunque la possibilità di svolgere tali interventi su edifici unifamiliari con il medesimo scopo.
Rientrano nel bonus anche gli interventi di automazione degli impianti delle singole unità abitative o degli edifici che servono a rimuovere le barriere architettoniche. Nei casi di sostituzione degli impianti, sono detraibili anche le eventuali spese di smaltimento o bonifica dei materiali dell’impianto che è stato sostituito.
La misura è stata introdotta per la prima volta con la Legge di Bilancio 2022 ed esistono dei limiti di spesa che non possono essere ignorati. Infatti, è previsto un tetto massimo di spesa ammissibile secondo la tipologia di edificio, fino ad una soglia massima di 50.000 euro.
A beneficiare del Bonus Barriere Architettoniche sono:
- Persone fisiche;
- Enti privati e pubblici che non si occupano di attività commerciali;
- Società semplici;
- Associazioni tra professionisti;
- Soggetti che svolgono reddito d’impresa.
Inoltre, ad usufruire dell’agevolazione sono soltanto i contribuenti soggetti all’Irpef, che siano residenti o meno in territorio italiano, esclusivamente per gli immobili residenziali.
Le spese ammissibili
Secondo ciò che prevede l’art.3 del D.L. n.212/2023, l’art. 119-ter contenuto nel decreto rilancio n.34/2020 è stato modificato e soprattutto il comma 1 prevede il seguente testo:
“Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici”.
In tal senso è importante specificare le modifiche introdotte nel 2024. Infatti, dal 1° gennaio lo sgravio fiscale è stato ridimensionato eliminando le spese sostenute per rifare infissi e bagni. Ad oggi il bonus si focalizza soltanto sui lavori per la costruzione di rampe, scale, ascensori e così via. La detrazione resta del 75% e vi rientrano tutti i lavori inerenti al rifacimento di:
- Scale
- Rampe
- Servoscala
- Ascensori
- Piattaforme elevatrici
Altra novità è l’introduzione dell’obbligo di eseguire il pagamento degli importi previsti tramite bonifico parlante, così come avviene per il Bonus Ristrutturazione. In aggiunta, dal 1° gennaio 2024 per godere dell’agevolazione è necessario rispettare i requisiti indicati nel regolamento del Ministero dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989. Nello specifico, è obbligatorio che venga eseguita un’asseverazione collegata al rispetto di tali requisiti, ovvero è obbligatoria la presentazione di un’attestazione emessa da un tecnico abilitato.
Novità 2024: sono ancora possibili lo sconto in fattura e la cessione del credito?
Per la rimozione delle barriere architettoniche nel 2024 è venuta a mancare quasi del tutto l’opportunità di chiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito, come accaduto anche per il Superbonus. Il decreto n. 11/2023 ha di fatto cancellato la possibilità di scegliere la cessione del credito oppure lo sconto in fattura, salvo particolari eccezioni. Infatti, la normativa consente una salvaguardia solamente per specifiche fattispecie:
- Condomini: per quanto riguarda gli interventi su parti comuni di immobili ad uso prevalentemente abitativo;
- Persone fisiche con un reddito fino a 15.000 euro: il reddito è definito secondo ciò che prevede il quoziente familiare introdotto con il Superbonus, a patto che il contribuente abbia diritto di proprietà o di reale godimento sull’unità immobiliare e che quest’ultima sia adibita ad abitazione principale;
- Soggetti in situazioni di disabilità: la disabilità deve essere accertata secondo l’articolo 3 della legge n.104 per le persone presenti nel nucleo familiare del contribuente.
Fatta eccezione per i casi sopra citati, l’unico modo per godere del Bonus Barriere Architettoniche è l’indicazione in dichiarazione dei redditi e l’uso della detrazione in 5 quote annuali.