L’apprendistato di primo livello non è altro che una forma di contratto di lavoro finalizzata ad agevolare l’inserimento nel mondo lavorativo dei ragazzi di età compresa tra i 15 e i 25 anni che sono inseriti in un percorso formativo o scolastico.
Tale contratto di apprendistato avrà una durata di almeno 6 mesi. Tra le novità introdotte nel 2024, non sarà più previsto lo sgravio fiscale per le micro imprese che offrono questo genere di rapporto lavorativo.
La circolare n. 12 emanata dal Ministero del Lavoro nel giugno 2022 ha dato ulteriori chiarimenti in materia, soprattutto in risposta alle raccomandazioni del Consiglio UE sul bisogno di rinforzare i sistemi di alternanza scuola-lavoro. Vediamo quindi di capire nel dettaglio in cosa consiste l’apprendistato di primo livello, chi può accedervi e quali benefici assicura alle imprese e ai giovani.
I requisiti per l’apprendistato di primo livello
Anche noto come apprendistato per qualifica o diploma professionale o apprendistato duale, l’apprendistato di primo livello è una tipologia contrattualistica rivolta ai soggetti giovani che hanno compiuto almeno 15 anni e fino al compimento dei 25 anni. Inoltre, questi ragazzi devono essere iscritti in un percorso scolastico oppure formativo.
Diversamente da altre forme di contratto di apprendistato, il suo scopo è conseguire un titolo di studio di secondo grado per i seguenti corsi:
- Qualifica e diploma professionale (leFP);
- Diploma di istruzione secondaria superiore;
- Conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore
Riassumendo, ad accedere all’apprendistato di primo livello sono i ragazzi tra i 15 e i 25 anni non compiuti che siano in possesso di un preciso titolo di studio necessario per l’attivazione del contratto. Significa che per potervi aderire il giovane deve avere concluso il ciclo di studi precedente.
Ecco nello specifico i titoli di studio richiesti per poter accedere a ciascun contratto di apprendistato di primo livello:
- Per aderire al contratto di apprendistato per diploma di istruzione secondaria superiore e per la qualifica professionale è richiesto il diploma di scuola secondaria di primo grado (diploma di terza media);
- Per aderire al contratto di apprendistato per il diploma professionale è richiesta la qualifica professionale;
- Per aderire al contratto di apprendistato per il diploma di istruzione professionale al termine del corso annuale per l’esame di stato (CAPES) è richiesto il diploma del quarto anno di formazione professionale;
- Per aderire al contratto di apprendistato per il certificato di specializzazione tecnica superiore è richiesto il diploma di istruzione secondaria superiore, il diploma professionale tecnico, l’ammissione al quinto anno dei licei oppure una certificazione delle competenze sviluppate in precedenti percorsi formativi.
I requisiti per i datori di lavoro
Per poter stipulare un contratto di apprendistato di primo livello, un datore di lavoro interessato deve essere in possesso di alcuni requisiti particolari:
- Requisiti strutturali: deve garantire spazi per permettere lo svolgimento della formazione e nell’eventualità di studenti con disabilità, deve esserci il superamento delle barriere architettoniche;
- Requisiti tecnici: deve esserci la disponibilità degli appositi strumenti utili per svolgere la formazione interna in conformità con le norme vigenti in tema di verifica e collaudo tecnico;
- Requisiti formativi: deve essere assicurata la disponibilità di uno o di più tutor aziendali adibiti all’erogazione della formazione.
Come funziona l’apprendistato di primo livello
L’apprendistato di primo livello è costruito in maniera tale da far coesistere la formazione in azienda con l’istruzione o formazione professionale presso le istituzioni formative. Per conseguire un titolo di studio di secondo grado viene proposto un percorso formativo duale che si svolge contemporaneamente presso un ente formativo che fornisce la formazione esterna e un’impresa che invece eroga la formazione interna.
Con il termine formazione esterna si intende la formazione finanziata dalla Regione secondo i vincoli delle risorse economiche a disposizione. Tale formazione però non può eccedere i seguenti orari:
- Qualifica leFP: per il primo e secondo anno non più del 60% dell’orario annuale del percorso e per il terzo anno non più del 50%;
- Diploma leFP: per il quarto anno non più del 50% dell’orario annuale del percorso;
- Diploma di istruzione secondaria superiore: per il secondo anno non più del 70% delle ore annuali del percorso, mentre per il terzo, quarto e quinto anno al massimo il 65%;
- Certificato di specializzazione tecnica superiore: non oltre il 50% dell’orario annuale.
Invece la formazione interna corrisponde alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinario e le ore di formazione esterna. Per quanto riguarda l’apprendistato, ricopre un ruolo fondamentale la funzione tutoriale che ha l’obiettivo di favorire il successo formativo dei partecipanti e l’incontro didattico tra l’istituzione formativa e l’azienda. Tale funzione consiste nell’affiancamento dell’apprendista durante tutto il percorso e il monitoraggio del suo svolgimento.
In tal senso esistono due tipologie di tutor. Il tutor formativo aiuta il giovane nel rapporto con l’ente formativo, controllando l’andamento della formazione e intervenendo nella valutazione del periodo di apprendistato. C’è poi il tutor aziendale che può anche essere lo stesso datore di lavoro. Questa figura agevola l’inserimento del ragazzo nell’impresa e lo affianca in tutte le fasi della formazione interna. Quindi gli insegna le competenze necessarie per svolgere le varie attività lavorative.
Le figure dei tutor devono essere indicate nel piano formativo individuale (PFI) dall’istituzione formativa e dal datore di lavoro che devono assicurare la perfetta integrazione tra formazione interna ed esterna.
Stipendio e durata del contratto di apprendistato di primo livello
Per quanto riguarda il compenso per i giovani coinvolti in questo genere di apprendistato, è importante dire che la retribuzione è definita dal CCNL specifico del settore di riferimento e in generale può essere di due livelli inferiori a quello dei dipendenti addetti a mansioni che necessitano della qualifica alla quale è finalizzato il percorso. In alternativa, lo stipendio è stabilito in percentuale rispetto a quello dei lavoratori impegnati in mansioni che richiedono la qualifica per la quale si svolge l’apprendistato.
A proposito poi della durata del contratto, questa non potrà mai essere inferiore a 6 mesi e comunque non potrà essere superiore a:
- 3 anni per la qualifica di istruzione e formazione professionale;
- 4 anni per il diploma di istruzione e formazione professionale;
- 2 anni per il corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato;
- 1 anno per il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- 4 anni per il diploma di istruzione secondaria superiore;
- 1 anno per il diploma di istruzione e formazione professionale per chi possiede la qualifica di istruzione e formazione professionale nell’apposito indirizzo professionale.
Gli sgravi previsti per i datori di lavoro
Grazie al Decreto Milleproroghe 2023 i datori di lavoro proprietari di piccole imprese fino a 9 dipendenti che vogliono erogare il contratto di apprendistato di primo livello potranno usufruire di uno sgravio fiscale del 100% sui contributi per i primi 3 anni di contratto.
Questa decontribuzione totale è valida per le assunzioni eseguite fino al 31 dicembre 2023. Infatti, nel messaggio n. 3618 dell’ottobre 2023, l’INPS ha chiarito che dopo tale data non sono state rinnovate le agevolazioni e dunque ci sarà l’interruzione dello sgravio totale per le micro imprese.
È però confermata l’aliquota contributiva al 10% per gli anni successivi al terzo, mentre l’aliquota a carico dell’apprendista resta al 5,84% della retribuzione imponibile per la durata del periodo di formazione.