Cos’è l’Indennità di Disoccupazione DIS-COLL e chi può beneficiarne

L’indennità di disoccupazione DIS-COLL è una categoria di sostegno economico pensato per quei lavoratori che hanno perso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, assegni di ricerca o dottorati con borsa di studio.

È come sempre erogata dall’INPS ma, a differenza della NASpI, questa indennità è rivolta soltanto a coloro che sono iscritti alla gestione separata. In ogni caso, per poter accedere all’assegno è necessario disporre di precisi criteri in termini di disoccupazione e contributi versati.

Andiamo allora a capire meglio quali sono i requisiti per poter ricevere l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e come viene calcolato l’importo del beneficio.

Come funziona l’indennità di disoccupazione DIS-COLL

L’indennità di disoccupazione DIS-COLL è rivolta a tutti i lavoratori che abbiano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che hanno perso la propria occupazione in maniera involontaria.

Possono farne domanda anche i dottorandi di ricerca con borsa di studio e assegnisti. In altre parole, è un sostegno economico a cui hanno diritto i disoccupati che usufruiscono del regime co.co.co. e che non hanno più un lavoro per cause esterne.

L’assegno di indennità viene dunque versato con cadenza mensile per un numero di mesi equivalente a quelli di contribuzione accreditati nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente la fine del contratto e il momento esatto di interruzione del contratto stesso. In ogni caso, il contributo può essere corrisposto per una durata al massimo di 12 mesi e non oltre.

I requisiti per accedere all’assegno

Ogni anno le domande di DIS-COLL sono sempre molto numerose e come emerso dall’Osservatorio sulla cassa integrazione del 27 settembre 2023, nei primi mesi del 2023 le richieste di indennità sono state complessivamente 1.146.515, con un incremento del 2,4% rispetto all’anno precedente.

Per poter inoltrare la richiesta di indennità DIS-COLL è indispensabile essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • Essere iscritti esclusivamente alla Gestione Separata INPS;
  • Essere in stato di disoccupazione, secondo l’art. 19 del decreto legislativo n.150 del 14 settembre 2015;
  • Avere per lo meno un mese di contribuzione nel periodo incluso tra il 1° gennaio dell’anno precedente la disoccupazione e il momento di inizio effettivo della disoccupazione.

Sono invece esclusi da tale misura economica soggetti quali:

  • Collaboratori titolari di pensione
  • Titolari di partita IVA
  • Sindaci e amministratori
  • Revisori di società
  • Enti e associazioni con o senza personalità giuridica.

Decorrenza e calcolo dell’importo

L’indennità DIS-COLL ha decorrenza dall’8° giorno seguente alla cessazione del rapporto di collaborazione, se è stata fatta domanda entro l’8° giorno. O anche alla fine del periodo di degenza in ospedale oppure maternità, se la richiesta è stata inoltrata in tali periodi. Per le domande ricevute oltre l’8° giorno seguente alla fine del rapporto di collaborazione, l’indennità decorrerà dal giorno successivo all’invio della richiesta.

Per quanto riguarda l’importo dell’assegno, questo viene calcolato secondo il reddito medio mensile del lavoratore che si ricava dividendo il reddito imponibile derivante dai contributi versati per i rapporti di collaborazione nell’anno di cessazione del rapporto di lavoro per il numero di mesi di contribuzione.

L’ammontare è comunque calcolato prendendo come riferimento un valore limite che è rivalutato ogni anno sull’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai dell’anno precedente e corrisponderà al 75% del reddito mensile del richiedente, se inferiore a questo valore oppure al 75% di quest’ultimo, maggiorato però del 25% della differenza tra reddito mensile medio e il valore di riferimento, se superiore.

Come affermato dalla Circolare INPS n. 14 del 3 febbraio 2023, l’importo da tenere come base per il 2023 corrisponde a 1.352,19 euro. Ciò significa che l’indennità DIS-COLL equivale al 75% del reddito mensile medio del lavoratore se questo non supera i 1.352,19 euro oppure al 75% di 1.352, 19 euro, aumentato del 25% della differenza tra reddito mensile medio e 1.352,19 euro, se tale reddito è superiore a questa cifra.

L’assegno viene corrisposto mensilmente dall’INPS con accredito diretto su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale oppure bonifico domiciliato presso gli sportelli di Poste Italiane.

Indennità di disoccupazione DIS-COLL e contributi figurativi

Secondo le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, per i casi di disoccupazione successivi al 1° gennaio 2022 e quindi al 1° gennaio 2023 sono comunque riconosciuti i contributi figurativi. Questi vengono assegnati d’ufficio dall’INPS sulla base del reddito mensile medio del lavoratore entro però un valore limite di retribuzione corrispondente a 1,4 volte l’ammontare massimo mensile dell’indennità per l’anno in corso.

Il periodo di contribuzione figurativa proveniente dall’indennità DIS-COLL è quindi utilizzato ai fini dell’anzianità contributiva per perfezionare i requisiti pensionistici. Per gli episodi di disoccupazione avvenuti fino al 31 dicembre 2021 la contribuzione figurativa non è più riconosciuta.

Quando e come fare domanda di indennità di disoccupazione DIS-COLL

La richiesta deve essere inviata entro 68 giorni dalla data di interruzione del rapporto di collaborazione, dottorato di ricerca o assegno di ricerca. L’INPS ha poi specificato che, se in questi 68 giorni si verifica un evento di ricovero ospedaliero o maternità, il termine è sospeso per tutto questo periodo e riprenderà poi a decorrere per la restante parte residua.

Invece i 68 giorni decorrono dalla data di cessazione del periodo di ospedalizzazione o maternità, se l’evento accade durante il rapporto di lavoro cessato e si estende oltre. La domanda deve essere presentata all’INPS per via telematica secondo la nuova procedura semplificata imposta dagli interventi finanziari previsti dal PNRR e valida dal 28 settembre 2023. Nella sezione Prestazioni l’utente sarà guidato nella procedura.

È sufficiente collegarsi al portale ufficiale dell’Istituto per inoltrare la richiesta, ma è necessario disporre dell’identità digitale SPID, della Carta di Identità Elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS). In alternativa, è possibile contattare il call center INPS al numero 803 164 oppure rivolgersi agli enti di patronato.