Lo scorso 24 marzo l’INAIL ha diffuso la circolare n. 11 2023 nella quale va a riepilogare e completare le istruzioni per quanto riguarda la sorveglianza obbligatoria regolamentata dall’art. 176 del Decreto-legge n. 81 del 9 aprile 2008 per quei lavoratori che fanno uso di videoterminali in maniera abituale.
Nell’eventualità di esigenze attestate dal medico oculista, il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire dispositivi speciali di protezione che saranno rimborsati dall’INAIL fino ad un importo di 150 euro. Inoltre, l’ente per gli infortuni sul lavoro ha precisato che il nuovo documento va a sostituire le istruzioni precedenti contenute nella circolare n. 47 del 2 novembre 2006. Ecco quali sono le principali novità per la sorveglianza sanitaria di chi lavora al computer.
Quali lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza per lavoro al computer?
Gli obblighi di sorveglianza sanitaria riguardano i datori di lavoro con dipendenti che impiegano videoterminali in forma abituale o sistematica per un minimo di 20 ore settimanali al netto delle pause obbligatorie che consistono in 15 minuti ogni 120 minuti di esposizione continuativa, se non diversamente deciso dalla contrattazione collettiva.
Nello specifico, è prevista la sorveglianza sanitaria per gli eventuali rischi a carico dell’apparato muscoloscheletrico e agli occhi. Dunque, la sorveglianza sanitaria viene eseguita:
- In via preventiva per monitorare la salute dei lavoratori prima che questi vengano adibiti alla mansione particolare;
- In occasione di una visita di controllo periodica che ha cadenza biennale per i lavoratori ritenuti idonei (con prescrizione o limitazioni) e per i dipendenti over 50 e cadenza quinquennale per gli altri lavoratori;
- In occasione di una visita straordinaria sollecitata dal lavoratore stesso quando ritenga sia sopraggiunta un’alterazione della funzione visiva, poi accertata dal medico competente.
Alla fine della visita di sorveglianza sanitaria possono essere riscontrate le seguenti condizioni:
- Normale acuità visiva con assenza di astenopia;
- Normale acuità visiva con astenopia non significativa;
- Normale acuità visiva con astenopia significativa;
- Acuità visiva ridotta con astenopia significativa.
Nella circolare INAIL del marzo 2023 si sottolinea che le evidenze scientifiche non hanno rilevato rischi per la salute degli operatori che lavorano ai videoterminali e ritengono l’astenopia un disturbo di carattere reversibile e transitorio.
Quando è il datore a farsi carico dei dispositivi speciali di correzione della vista?
L’INAIL ha precisato che i tradizionali occhiali da vista non appartengono alla categoria dei DPI (dispositivi di protezione individuale) e neanche a quella dei DSCV (dispositivi speciali di correzione visiva) e dunque non possono essere a carico del datore di lavoro.
Con il termine DSCV si intendono quei dispositivi specifici che correggono e prevengono disturbi della vista in funzione di un lavoro che si svolge davanti a videoterminali quando non si rivelano idonei i classici dispositivi di correzione.
Se al termine della visita di sorveglianza sanitaria l’oftalmologo prescrive un DSCV, ne dovrà essere informato il medico competente che comunicherà la cosa al datore di lavoro, il quale sarà obbligato alla fornitura di DSVC a sue spese.
Il datore di lavoro autorizza quindi l’acquisto del dispositivo con comunicazione al dipendente, al medico competente e alla sede INAIL di competenza per la liquidazione della spesa. Il lavoratore compra, da solo o tramite azienda suggerita dal datore, il dispositivo prescritto dall’oftalmologo che dovrà verificarne la corrispondenza con quanto indicato nella prescrizione.
Per consentire il rimborso della spesa sostenuta, il dipendente deve presentare relativa fattura allegando anche la prescrizione e il documento di collaudo con esito favorevole redatto dall’oftalmologo. In fattura dovranno essere indicare le varie voci di spesa e la tipologia di lenti. Quindi ci sarà il rimborso da parte dell’INAIL, IVA compresa, fino ad un massimo di 150 euro.