Responsabilità medica

Nuovo_archivio_sentenze_0Sarà il giudice del rinvio a dover valutare, sulla base delle evidenze processuali, le responsabilità di quattro medici addetti al reparto di neurologia dell’ospedale di Pesaro, in merito alla morte di un ventiduenne affetto da una complessa patologia. A stabilirlo è stata la Cassazione con la sentenza 18777 depositata il 18 aprile, accogliendo il ricorso dei familiari della vittima contro la sentenza della Corte di appello, che assolveva i professionisti.  Il giovane fu ricoverato nel marzo del 2006 a seguito di crisi epilettica convulsiva e cefalea nucale persistente. Sofferente di spina bifida dalla nascita, era stato operato a pochi mesi di vita e presentava da allora un quadro clinico piuttosto complicato, aggravato da una residua paralisi agli arti inferiori e da vescica neurologica. Dopo un primo intervento di pacemaker presso il reparto di cardiologia, il giovane veniva trasferito al reparto di neurologia poi, d’urgenza, in rianimazione dove, a causa di una insufficienza respiratoria acuta, decedeva per arresto cardio-circolatorio. Negligenza, imprudenza e imperizia le responsabilità attribuite ai medici, colpevoli di aver messo in atto un trattamento inadeguato rispetto alla complessa patologia di cui era affetto il ragazzo. Ma la Corte di appello di Ancona, confermando la sentenza emessa dal tribunale locale, ha scagionato il personale, elencando una serie di motivazioni.  Secondo i giudici le due Tac eseguite sul paziente non evidenziavano con chiarezza i sintomi della ipertensione endocranica, sintomi che soltanto un neuroradiologo, ovvero un professionista esperto, avrebbe potuto cogliere, tanto più che tali sintomi non emergevano neanche dall’esame delle cartelle cliniche del paziente, che presentavano un decorso altalenante, anche con momenti di miglioramento. Secondo i giudici non era imputabile ai medici neanche il fatto di aver evitato al giovane una risonanza magnetica e il trasferimento del paziente nel nosocomio di Bologna. Contro la sentenza hanno presentato ricorso i parenti della vittima, costituitisi parte civile, lamentando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e chiedendo una condanna di omicidio colposo per i medici. Reputando significativo il corredo sintomatologico risultante dalla documentazione sanitaria acquisita (epilessia, forte dolore nucale, sintomi univoci di compressione endocranica), i giudici hanno ritenuto fondato il ricorso presentato e rimandato la decisione al giudice del rinvio.