Il fatto
La Corte d’Appello, confermando il giudizio del Tribunale, aveva condannato tre medici rispettivamente a un anno e quattro mesi, dieci mesi e otto mesi di reclusione per omicidio colposo art. 589 cod. pen. nonchè al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili. L’imputazione, aver provocato la morte della paziente agendo in violazione dei doveri di prudenza, diligenza, perizia e osservanza dei protocolli sanitari e precisamente:
1) avvio delta paziente al parto gemellare senza monitorare puntualmente e dunque trascurando le condizioni di una delle due placente, già risultata previa marginale all’esame ecografico;
2) avvio della paziente al parto cesareo, senza monitorare puntualmente e dunque trascurando le condizioni di anemia già emerse a seguito di esami effettuati e confermate anamnesticamente dalle riferite perdite successive;
3) avvio della paziente al parto cesareo presso la struttura sanitaria priva di emoteca e comunque inidonea alla gestione dell’intervento e delle possibili complicanze su una gestante ad alto rischio a causa della gemellarità, dell’obesità, dei parti pregressi e delle ulteriori condizioni di rischio;
4) omessa installazione di un drenaggio nel cavo pelvico per il monitoraggio della perdita ematica, che di fatto proseguiva in modo abbondante e non visibile (profilo di colpa escluso dal Tribunale);
5) tardivo Invio della paziente in una struttura attrezzata (ospedale), quando la stessa ormai versava in condizioni disperate per lo shock emorragico, trovando la morte nelle ore successive.
I medici secondo i giudici della Cassazione sono tutti responsabili per i vari comportamenti di violazione dei doveri di prudenza, diligenza, perizia e osservanza dei protocolli sanitari.
Si legge nella sentenza in riferimento alla figura del direttore sanitario: “l’indicazione dei compiti del direttore sanitario risale all’art. 53 della I. 12 febbraio 1968, n. 128, che prevede l’obbligatoria nomina di tale figura professionale in ogni casa di cura privata, prevedendo un rapporto diretto del medesimo col medico provinciale (ora Asl), Il primo ‘risponde personalmente’ [ … ] dell’’organizzazione tecnico-funzionale’ e del ‘buon andamento dei servizi igienico-sanitari’”.
In via più generale, e utilizzando le parole della Corte, “Al direttore sanitario vanno riconosciute plurime attribuzioni, tra le quali vanno ricomprese quelle di carattere manageriale e medico-legale, in quanto egli verifica l’appropriatezza delle prestazioni medico-chirurgiche erogate, la corretta conservazione dei farmaci, organizza la logistica dei pazienti e, soprattutto, governa la gestione del rischio clinico”.