“Quota 100”, come funziona e i soggetti esclusi

“Quota 100”, andiamo a vedere di cosa si tratta. Il Decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 – convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 – prevede delle nuove disposizioni per accedere alla pensione anticipata, in vigore dal 1° gennaio 2019. La “Quota 100”  introduce una maggiore flessibilità nel nostro sistema previdenziale per il periodo 2019-2021.

L’articolo 14 del citato DL 4/2019 introduce dal 2019 la possibilità di andare in pensione con il mix di 62 anni di età e 38 anni di contributi (anche cumulando i periodi assicurativi, non coincidenti, presenti in due o più gestioni dell’INPS, compresa la Gestione separata).

La norma prevede le c.d. “finestre”, le quali indicano quando sarà possibile effettivamente percepire il trattamento pensionistico per gli aventi diritto. Come riporta il Ministero del Lavoro se il trattamento pensionistico è liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), la prima decorrenza è posticipata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”. Fino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, il trattamento pensionistico con “Quota 100” non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo. Sono cumulabili, invece, quelli da lavoro occasionale fino a un massimo di 5mila euro lordi annui. La limitazione interessa anche i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta all’estero.

Le domande devono essere presentate attraverso il servizio online messo a disposizione dall’INPS “Domanda di pensione anzianità/anticipata quota 100”, oppure, utilizzando i servizi del Contact center dell’Istituto. In alternativa, gli interessati potranno rivolgersi ai patronati e agli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS.

Soggetti esclusi

E’ fuori dalla quota 100, per espressa previsione, il comparto difesa e sicurezza (Forze Armate, Forze dell’ordine e VV.FF) per il quale continuano ad applicarsi i requisiti previdenziali più favorevoli previsti nel Dlgs 165/97.