Multe Autovelox

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«Ai sensi dell’articolo 201 del Codice della strada, il dies a quo del termine di 90 giorni per la notifica del verbale di accertamento delle infrazioni allo stesso Codice, elevati dalla Polizia Locale mediante autovelox, decorre dal giorno della commessa infrazione e non dalla lettura della foto da parte dell’agente della Polizia municipale, con la conseguenza che il verbale della Polizia municipale deve indicare o che il termine di notifica del verbale decorre dall’accertamento, come indicato dalla legge, oppure che i termini decorrono dalla commessa violazione, salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi». Questo il principio espresso dalla III sezione del Tar Lombardia con la sentenza 7 giugno 2017 n. 1267. Il caso era stato sollevato da Altroconsumo contro il comune di Milano per la notifica di verbali di accertamento di sanzioni amministrative in periodo successivo ai 90 giorni dall’infrazione. Il caso scatta nel 2014 quando il comune di Milano aveva installato 7 nuovi autovelox. Apparecchi che avevano rilevato oltre un milione e seicento mila infrazioni e quindi un ritardo nell’accertamento delle stesse. L’associazione Altroconsumo ha prima diffidato il comune dal continuare a notificare “in ritardo” i verbali di accertamento e poi, in assenza di un riscontro, si è rivolta al giudice amministrativo per chiedere l’immediata sospensione della cattiva prassi, l’annullamento in autotutela dei verbali di accertamento, la modifica del modulo di verbale di accertamento, a la restituzione delle somme già incassare. Il Tar Lombardia accettato due richieste dell’associazione. Per quando riguarda il ritardo nella consegna delle notifiche si è preso atto che ora i tempi sono rispettati e quindi non è stato necessario un intervento. Mentre i giudici amministrativi riconosciuto la necessità di cambiare il modulo del verbale di accertamento e chiedono al comune di Milano di «porvi rimedio entro un termine di 90 giorni, modificando i verbali di contestazione del codice della strada». Per quanto riguarda gli altri punti il Tar ha affermato che sussiste giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla richiesta di autotutela dei verbali di accertamento di infrazione del Codice della strada notificati oltre i 90 giorni dall’infrazione; all’attuazione di una procedura per la restituzione delle somme incassate illegittimamente a fronte di verbali notificati tardivamente in violazione dell’articolo 201 del Codice della strada; all’annullamento di qualsiasi procedura esecutiva e/o di riscossione coattiva basata sui verbali illegittimi notificati tardivamente, con l’impegno di non domandare, anche tramite Equitalia o altro agente per la riscossione, le somme non versate; alle procedure di emissione dei verbali di cui all’articolo 126 bis del Codice della strada, per non avere comunicato i presunti trasgressori che hanno ricevuto un verbale di accertamento per eccesso di velocità fuori dai termini, i dati del soggetto che si trovava alla guida al momento. Si tratta, infatti, di richieste che hanno per oggetto il ritiro di atti che fuoriescono dalla giurisdizione del giudice amministrativo e il cui carattere plurimo o seriale non è idoneo a farli rientrare nell’alveo dell’azione esperita.