Mantenimento figlio maggiorenne

cassazione-corte-2-600x400Il genitore non può usare la tolleranza zero e mettere alla porta il figlio, negandogli il mantenimento se non é autosufficiente economicamente perché, pur avendo superato tutti gli esami ha un “blocco” che non gli consente di discutere la tesi e difficoltà relazionali che non gli permettono di lavorare. La Cassazione respinge il ricorso di una madre, nell’insolita veste di “controparte” del suo unico figlio. A fare ricorso ai giudici era stato in prima battuta il ragazzo, allontanato dalla casa familiare e trattato in modo ostile dai genitori. Alla base dei contrasti la sua mancata emancipazione “economica”. Il giovane dopo aver provato sia a studiare sia a lavorare. Aveva tentato di dare lezioni di violino, di fare attacchinaggio, si era iscritto all’ufficio di collocamento e aveva anche richiesto di essere richiamato in servizio dopo aver concluso il tempo di “ferma” come ufficiale di complemento, per finire aveva partecipato a un concorso bandito dal ministero della Giustizia. Sul fronte degli studi si era “bloccato” alla tesi dopo aver superato tutti gli esami. A dimostrare i suoi problemi psicologici c’erano due richieste di trattamento sanitario obbligatorio, con diagnosi di malattia psichiatrica, e i provati problemi a relazionarsi con l’esterno. Richieste che in giudizio avevano avuto alterne fortune, con tanti di rinvii della Cassazione alla Corte d’Appello. Con la sentenza di ieri la Suprema corte mette la parola fine. Se era infatti vero che l’età del ragazzo e le sue potenzialità lavorative inducevano ad attribuirgli la responsabilità del mancato svolgimento di un’attività lavorativa, era altrettanto vero che esisteva uno stato di bisogno e la prova delle difficoltà psicologiche e caratteriali del ragazzo. La Cassazione respinge dunque il ricorso della madre contro la condanna a pagare un assegno di 300 euro ma rigetta anche il controricorso del figlio che chiedeva un assegno maggiore e i danni per essere stato allontanato da casa e per l’ostilità dimostrata nei suo confronti.

Civile Sent. Sez. 1 n. 9415