Con la sentenza n. 5936 del 6 marzo 2025 la Corte di Cassazione ha affermato che le espressioni offensive oppure discriminatorie scambiate all’interno di una chat privata tra colleghi non possono, di per sé, integrare una giusta causa di licenziamento. La Suprema Corte ha ritenuto che il principio della segretezza delle comunicazioni, garantito dall’art. 15 della Costituzione, prevalga sulla facoltà del datore di lavoro di adottare sanzioni disciplinari nei confronti del dipendente.
Il caso portato all’attenzione della Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso avanzato da un’azienda contro la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che aveva confermato la decisione del Tribunale di primo grado, anch’essa favorevole al lavoratore. Il dipendente era stato licenziato dopo che uno dei partecipanti alla chat aveva diffuso alcuni messaggi vocali contenenti espressioni offensive, considerate denigratorie e razziste, indirizzate al proprio team leader.
La Corte d’Appello aveva tuttavia ritenuto che tali comunicazioni fossero avvenute in un contesto ristretto e privato, non assimilabile a una pubblicazione in uno spazio accessibile a un numero indeterminato di persone, come potrebbe essere, ad esempio, un post pubblicato su un social network.
Nel rigettare il ricorso dell’azienda e confermare le decisioni dei giudici di merito, la Corte di Cassazione ha ribadito che le comunicazioni tra i membri di una chat chiusa su WhatsApp rientrano nell’ambito di tutela dell’art. 15 della Costituzione, che garantisce la libertà e la segretezza della corrispondenza.
I giudici hanno anche richiamato la recente giurisprudenza costituzionale (sentenza della Corte costituzionale n. 170/2023), secondo la quale i moderni mezzi di comunicazione digitale (e-mail, SMS e chat WhatsApp) rientrano pienamente nell’ambito di “corrispondenza” tutelata, a prescindere dal mezzo tecnico impiegato.
Nel caso esaminato, la trasmissione del messaggio al datore di lavoro era stata effettuata da uno dei partecipanti alla chat, dunque da un destinatario diretto. Tale circostanza, tuttavia, non esclude la tutela costituzionale della comunicazione. Al contrario, la Corte ha osservato che si tratta di una violazione della segretezza compiuta da un co-destinatario, circostanza che non legittima il datore di lavoro a utilizzare quei contenuti come fondamento di un licenziamento.
La Cassazione ha inoltre precisato che il contenuto di comunicazioni private, qualora espresso in un contesto riservato e non destinato alla diffusione pubblica, non può di per sé integrare una giusta motivazione di recesso.
Il potere disciplinare del datore di lavoro, infatti, è limitato dai diritti fondamentali del lavoratore, in particolare nel diritto alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni. Neppure il richiamo all’art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di tutelare l’integrità e le condizioni di lavoro, può giustificare un’ingerenza tale da comprimere diritti garantiti costituzionalmente.
Precedenti giuridici e implicazioni
Questa sentenza si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale già consolidato, richiamando precedenti decisioni della Corte di Cassazione (Cass. civ. n. 21965/2018) e i principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Tali pronunce hanno chiarito che i messaggi scambiati in contesti privati non possono essere qualificati come comunicazioni pubbliche e, pertanto, non integrano diffamazione in senso giuridico né altre fattispecie rilevanti penalmente, come la minaccia, quando non siano rivolti direttamente alla persona interessata.
È stato inoltre escluso che il contenuto dei messaggi potesse determinare una compromissione del rapporto di fiducia tale da giustificare il licenziamento per giusta causa, in mancanza di una reale diffusione o di effetti all’esterno del contesto privato. Secondo i giudici, infatti, il datore di lavoro non può esercitare una valutazione di carattere morale sulle espressioni private dei propri dipendenti, salvo che tali comportamenti incidano concretamente sulla possibilità di proseguire il rapporto di lavoro.
In definitiva, la Cassazione ha ribadito un principio importante: anche nel contesto lavorativo devono essere garantiti i diritti alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, tutela che si estende pienamente anche alle moderne forme di comunicazione digitale.
