Il 23 agosto scorso è entrata in vigore la legge n. 102 del 24 luglio 2023 che va a modificare il codice della proprietà industriale, già pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’8 agosto 2023. Il nuovo provvedimento si compone di 32 articoli ed ha lo scopo principale di rafforzare la competitività del nostro Paese e la tutela della proprietà industriale, nonché agevolare la digitalizzazione degli iter burocratici.
La nuova legge aggiunge alcuni importanti aggiornamenti, tra cui una maggiore protezione delle indicazioni geografiche, la protezione temporanea dei modelli e disegni delle fiere e la titolarità delle invenzioni sviluppate in campo universitario e di ricerca. Andiamo ad approfondire il discorso spiegando nel dettaglio in che modo è stato riformato il codice della proprietà industriale.
La riforma del codice della proprietà industriale
Il nuovo testo della legge inerente al codice della proprietà industriale è stato evidentemente aggiornato e migliorato in diversi aspetti, soprattutto grazie al lavoro congiunto del Direttore Generale dell’UIBM insieme a INDICAM, Confindustria, Netval e ad un gruppo di esperti in materia. A ciò si sono aggiunte varie audizioni nell’apposita Commissione del Senato che ha analizzato in prima battuta il provvedimento.
L’elenco delle modifiche inserite nel nuovo decreto è piuttosto lungo, poiché sono inclusi differenti chiarimenti in tema di procedure amministrative e concessione di brevetti di proprietà industriale o di opposizione alla registrazione dei marchi. Tra le altre novità ci sono anche inasprimenti delle sanzioni amministrative per chi appone su un oggetto informazioni non veritiere volte a far credere che il prodotto sia protetto da brevetto.
Altri piccoli cambiamenti riguardano il passaggio da 40 a 30 giorni come termine per convocare le parti in udienza davanti alla Commissione dei Ricorsi oppure la riduzione da 90 a 60 giorni del tempo di segretazione militare delle richieste di brevetto per modello di utilità e di topografie a semiconduttori.
Le principali novità previste dal codice della proprietà industriale
Al di là di alcune piccole modifiche secondarie, ecco quali sono quelle più importanti e significative da mettere in evidenza:
- Protezione temporanea dei modelli e disegni presenti nelle fiere: chi ne ha bisogno ha la facoltà di richiedere una temporanea protezione per i disegni e modelli appartenenti ad un’esposizione ufficiale che si svolge sul territorio italiano o su territorio di un altro Stato estero che riconosca reciprocità di trattamento. Questa protezione è autorizzata mediante decreto emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e riconosce la priorità della richiesta di registrazione, a patto che tale domanda venga depositata entro 6 mesi dalla data in cui vengono esposti i modelli e disegni in questione;
- Riconoscimento delle invenzioni sviluppate nel settore università e ricerca: derogando all’art. 64, se una determinata invenzione industriale viene realizzata nell’ambito di un contratto di lavoro (anche a tempo determinato) con un’università oppure un ente di ricerca pubblico, tutti i diritti derivanti dall’invenzione spettano all’ente a cui appartiene l’inventore. Nel caso in cui l’invenzione è sviluppata da più persone, i diritti saranno riconosciuti a tutte le strutture interessate in parte uguale;
- Coesistenza del brevetto italiano ed europeo: l’articolo 59 del codice della proprietà industriale stabiliva che un’invenzione non potesse essere protetta sia da brevetto italiano che dal brevetto europeo. In casi del genere il brevetto italiano decadeva in favore di quello europeo. La riforma sancisce invece che il brevetto italiano può conservare i propri effetti e dunque coesistere con il brevetto europeo senza alcuna forma di conflitto;
- Ufficio di trasferimento tecnologico: le università, le istituzioni di alta formazione artistica e gli enti di ricerca possono munirsi di un ufficio di trasferimento tecnologico che abbia il compito di valorizzare i titoli di proprietà industriale, anche promuovendo la cooperazione con le altre imprese. Il personale coinvolto nell’ufficio avrà la qualifica professionale idonea per tale lavoro di promozione della proprietà industriale.