Con una nuova circolare del marzo 2022, l’INPS ha modificato l’orientamento precedente in merito a ciò che accade per i permessi di lavoro Legge 104/1992 di coloro che sono parte di un’unione civile o sono conviventi di fatto.
La nota dell’INPS riepiloga tutta la legislazione vigente ed indica nel dettaglio le nuove regole per poter richiedere i permessi legati alla Legge 104/92 e il congedo straordinario. Ecco quali sono le principali novità sull’argomento in riferimento alle unioni civili.
Legge 104/92 e congedo straordinario: cosa sono?
I permessi retribuiti sono dei benefici riconosciuti a tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, secondo i requisiti previsti dall’art. 33 della legge n.104 del 1992.
Nello specifico, si tratta di tre giorni al mese di permesso che spettano a:
- Disabili gravi
- Genitori di figli disabili gravi
- Coniuge o parenti entro il secondo grado di familiari disabili gravi
- Parenti o affini di terzo grado solo se i genitori o il coniuge della persona disabile hanno compiuto i 65 anni o siano anch’essi affetti da invalidità o siano deceduti.
I tre giorni di permesso possono essere anche frazionati in ore e vengono retribuiti secondo la paga giornaliera o oraria del lavoratore. È bene dire che questi permessi della Legge 104 non possono essere attribuiti a più lavoratori per la medesima persona disabile.
Ciò significa che esiste un unico referente, ovvero un solo lavoratore che si occupa dell’assistenza al parente disabile. Fanno eccezione i genitori, i quali possono godere alternativamente dei permessi di lavoro per assistere il figlio.
Chi usufruisce della Legge 104/92 ha poi diritto ad alcune agevolazioni fiscali. Per esempio, si possono richiedere detrazioni IRPEF per i familiari a carico, sgravi IVA e IRPEF per l’acquisto di supporti tecnici ed informatici, bonus per la rimozione delle barriere architettoniche e altro ancora.
Oltre alla Legge 104/92, il familiare di un disabile grave può anche fare domanda per il congedo straordinario.
In sostanza, si tratta di un periodo di due anni di assenza dal posto di lavoro, retribuiti secondo lo stipendio erogato nel mese antecedente la richiesta di congedo.
Sancito dall’art. 42, comma 5 del D.L. del 26 marzo 2001, n.151, il congedo stabilisce un ordine di priorità nelle persone aventi diritto, partendo dal coniuge, per arrivare ai parenti e agli affini di terzo grado.
Unioni civili e Legge 104: L’orientamento precedente dell’INPS
La legge n.76/2016 (Legge Cirinnà) è quella che ha istituito l’unione civile tra persone dello stesso sesso, con equiparazione dei diritti e doveri già stabiliti per i coniugi.
Tuttavia la legge 76/16, non menzionando l’articolo 78 del Codice Civile, ha negato la costituzione di una relazione di affinità tra una parte dell’unione civile ed i parenti dell’altra persona.
Successivamente la sentenza n. 213/2016 della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.33, comma 3, della legge 104/92 ove non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine di secondo grado. Di conseguenza l’INPS ha emanato la circolare n.38 del 2017, specificando le istruzioni operative per concedere i permessi di lavoro Legge 104 e il congedo straordinario ai dipendenti privati legati in unione civile o convivenza di fatto.
Secondo questa nuova informativa, la parte di un’unione civile può godere dei permessi solo per assistere l’altra parte e non i parenti di quest’ultima.
Permessi Legge 104: cosa cambia nel 2022
Così come impostata, la normativa nazionale era in contrasto con l’indirizzo europeo che proibiva la discriminazione secondo l’orientamento sessuale, specialmente in relazione all’occupazione, la retribuzione e le condizioni di lavoro (Direttiva 2000/78/CE).
Infatti, l’assegnazione dei benefici ex L. 104/92 in favore delle parti in unione civile non aveva la medesima estensione attribuita ai soggetti coniugati, nonostante le suddette parti fossero coinvolte in una relazione stabile e con un rapporto di affetto anche verso i parenti dell’altro.
In quanto normativa discriminatoria e in forza del principio di prevalenza del diritto dell’Unione Europea su quello nazionale, l’INPS, previo accordo con il Ministero del Lavoro, ha modificato le precedenti istruzioni tramite la circolare n.36 del 7 marzo 2022.
La principale novità introdotta è aver esteso la possibilità di fruire dei premessi ex Legge 104/92 anche a favore dei parenti dell’altro componente dell’unione civile. Pertanto chi è parte di un’unione civile ha diritto ai permessi di lavoro per assistere gli affini del proprio partner.
È poi ribadito ancora il limite del terzo grado di parentela ed il requisito della convivenza con il parente disabile grave.
Per quanto riguarda le convivenze di fatto, non c’è stato il riconoscimento del rapporto di affinità tra il convivente di fatto e i parenti dell’altra persona, in quanto la convivenza non è un istituto giuridico.
Dunque, il convivente di fatto ha diritto ai permessi Legge 104 soltanto per il proprio partner di fatto. Inoltre, non può fare richiesta di congedo straordinario secondo i commi 36 e 37 dell’articolo 1 della legge 76/2016.