Intervento del fondo di garanzia in caso di trasferimento d’azienda

Intervento del fondo di garanzia in caso di trasferimento d’azienda

Il “Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda” è disciplinato dal codice civile, che prevede una serie di tutele volte ad assicurare che le vicende circolatorie dell’azienda non incidano negativamente sulle posizioni dei lavoratori coinvolti.

La protezione dei diritti dei lavoratori subordinati in caso di trasferimento d’azienda è disciplinata, inoltre, dalla direttiva n. 23/2001/CE e, in subordine, dalla circolare INPS 15 luglio 2008, n. 74.

Tra le tutele approntate, particolare importanza rivestono – ai fini della disciplina di cui all’oggetto – la continuità del rapporto di lavoro e l’obbligazione solidale tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento. Ad esse il legislatore ha dedicato i primi due commi dell’articolo 2112 c.c., che così dispongono: «1. In caso di trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. 2. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro».

Occorre, poi, ricordare che la protezione dei diritti dei lavoratori subordinati in caso di trasferimento d’azienda è oggetto della direttiva n. 23/2001/CE.

Nella ipotesi in cui il trasferimento in oggetto sia stato effettuato da azienda cedente in bonis, come indicato della circolare n. 74/2008, il Fondo di garanzia può intervenire, per l’intero importo maturato, solo in caso di insolvenza del datore di lavoro cessionario, vale a dire dell’imprenditore che riveste la qualifica di datore di lavoro al momento in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro.

L’Istituto consente l’intervento del Fondo di garanzia solo quando l’insolvenza riguardi il datore di lavoro cessionario e tale interpretazione è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione che, in più occasioni, ha affermato il seguente principio di diritto: «L’art. 2 della legge n. 297 del 1982 e l’art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, si riferiscono all’ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta ed, inoltre, poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d’azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l’INPS, che è estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia dell’art. 2 legge n. 297 del 1982» (cfr., tra le altre, Cassazione, sezione Lavoro, 19 luglio 2018, n. 19277, e Cassazione, sezione Lavoro, 28 novembre 2018, n. 30804).