Indennità di frequenza: tutto quel che c’è da sapere

Tra le varie prestazioni assistenziali a disposizione dei cittadini vi è l’ indennità di frequenza, ovvero un sostegno economico riconosciuto agli invalidi civili con meno di 18 anni.

Lo scopo principale di questo contributo è quello di dare un supporto per l’inserimento scolastico e sociale dei minorenni. Infatti, si parla di frequenza perché l’indennità è rivolta ai minori che frequentano scuole, istituti riabilitativi e centri di formazione.

Cos’è l’indennità di frequenza e chi sono i destinatari

L’indennità di frequenza non è altro che un contributo economico assistenziale destinato in maniera specifica ai minori di 18 anni che hanno difficoltà nello svolgimento dei comuni compiti propri dell’età e tutti quei minorenni che hanno una perdita dell’udito grave.

La prestazione è definita in questo modo in quanto il suo riconoscimento è subordinato alla frequenza continuativa di ambulatori e centri diurni pubblici o privati che operano in regime di convenzione oppure scuole e centri di formazione che puntano all’addestramento professionale per l’inserimento nel mondo del lavoro.

L’indennità di frequenza è stata introdotta ufficialmente dalla legge 289/1990 e non c’è un limite minimo di età. Per questa ragione può essere erogata anche ai minori che frequentano l’asilo nido.

Quali sono i requisiti per l’indennità di frequenza

Per ottenere il riconoscimento di questo beneficio è indispensabile soddisfare determinati criteri:

  • Avere meno di 18 anni.
  • Avere la residenza sul territorio nazionale.
  • Essere cittadini italiani, comunitari o extracomunitari con permesso di soggiorno.
  • Frequentare con costanza centri ambulatoriali riabilitativi, scuole pubbliche o private o centri di formazione.
  • Disabilità riconosciuta per lo svolgimento delle attività quotidiane della propria età oppure essere minore con una perdita d’udito superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1200 e 2000 hertz.

Per quanto riguarda il concetto di difficoltà nell’eseguire i compiti tipici della propria età, la prestazione può essere riconosciuta lì dove sussiste una menomazione o impossibilità duratura nel tempo, e non occasionale.

In aggiunta, la minorazione deve essere un ostacolo al normale compimento delle funzioni proprie dei soggetti sani di pari età del minore.

L’indennità di frequenza non spetta:

  • A chi è già percettore di un’indennità di accompagnamento in quanto invalido civile non deambulante o non autosufficiente.
  • A chi è già percettore di un’indennità di accompagnamento in quanto cieco civile assoluto.
  • Nei periodi di ricovero della persona disabile.

Il vincolo della frequenza

Alla base dell’indennità di frequenza c’è la circostanza vincolante per cui il minore disabile deve necessariamente frequentare in modo continuativo o periodico un istituto scolastico di qualsiasi grado e ordine, che sia pubblico o privato.

In alternativa, deve frequentare un centro di formazione per l’avviamento professionale oppure un ambulatorio o centro specializzato in percorsi riabilitativi e terapeutici per il recupero di persone affette da handicap.

Non sono ammessi trattamenti effettuati fuori da strutture convenzionate, anche in caso di prescrizione da parte di un medico specialista.

La concessione dell’indennità di frequenza è quindi legata alla durata del trattamento o del corso e decorre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio della frequenza. Termina, invece, il mese seguente a quello di interruzione dell’attività svolta.

Frequenza presso scuole pubbliche o private

È bene ricordare che per i minori iscritti a scuole primarie e secondare di primo e secondo grado il vincolo della frequenza deve raggiungere i 3/4 dell’orario scolastico annuale, così come stabilito dalla legge.

Per gli asili nido e scuole dell’infanzia è necessario produrre ogni anno un’autocertificazione di frequenza se la struttura è pubblica, mentre per gli istituti privati deve essere rilasciato un certificato dalla scuola stessa.

Nell’eventualità che il minore prosegua il percorso scolastico oltre l’obbligo di legge, ovvero dai 16 ai 18 anni, deve essere presentata un’autocertificazione di frequenza annuale. Ad ogni modo, è obbligatorio comunicare la cessazione della frequenza scolastica o il trasferimento verso altra scuola.

Frequenza presso centri per la riabilitazione

Per i centri riabilitativi o terapeutici la frequenza a volte può diventare di tipo occasionale o limitata ad un certo periodo di tempo che serve per il recupero psico-fisico del minore.

Dunque, a proposito della durata minima della frequenza, il Consiglio di Stato ha stabilito che la presenza deve essere intesa non come episodica o sporadica, ma deve comunque avere una cadenza temporale specifica, anche se non proprio giornaliera.

 

Quale importo è previsto per l’indennità di frequenza nel 2022

L’indennità di frequenza è erogata durante tutto il periodo di frequenza a scuole, istituti riabilitativi e centri di formazione e decorre a partire dal primo giorno del mese seguente a quello di inizio della frequenza e fino al mese successivo a quello di cessazione della stessa.

Per l’anno 2022 l’importo del contributo è di 291,69 euro. Come per l’invalidità civile, anche per quest’indennità devono essere rispettati dei parametri di reddito.

Il limite reddituale per il 2022 è di 5.015,14 euro. In questo caso possono essere valutati i redditi di qualsiasi provenienza calcolati al netto delle ritenute fiscali e degli oneri deducibili.

Cosa succede al compimento della maggiore età

Come detto, l’indennità di frequenza spetta fino al compimento dei 18 anni del minore. Entro i 6 mesi precedenti il compimento della maggiore età, l’interessato ha la facoltà di presentare una nuova domanda ex L. 114/2014 per ottenere il riconoscimento delle prestazioni economiche assistenziali, come indennità di accompagnamento o invalidità civile, previste per i maggiorenni. In tal caso non occorre presentare il certificato medico.

L’INPS provvederà a liquidare provvisoriamente le prestazioni economiche che spettano al momento del compimento dei 18 anni. Il nuovo beneficio sarà poi confermato solamente dopo l’accertamento sanitario con esito positivo e l’invio del modello AP70.

Come inoltrare la domanda di indennità di frequenza

Per poter usufruire dell’indennità di frequenza bisogna fare richiesta tramite il portale ufficiale dell’INPS. L’iter burocratico prevede i seguenti passaggi:

  • Il medico di famiglia deve inviare all’INPS il certificato medico introduttivo.
  • Successivamente si dovrà trasmettere la domanda di indennità per via telematica cliccando sulla sezione ‘Invalidità civile – Procedure per l’accertamento del requisito sanitario’.
  • Il richiedente sarà invitato a sostenere una visita medica presso l’ASL di competenza.
  • In seguito, l’INPS manderà il verbale di invalidità civile via PEC e per posta ordinaria.
  • Se il verbale ha esito positivo, si è tenuti a presentare il modello di autocertificazione AP70 attraverso il servizio online ‘Invalidità civile – Invio dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche’.
  • Se invece il verbale è negativo, entro 6 mesi dalla ricezione è possibile presentare ricorso innanzi al Tribunale territorialmente competente con il patrocinio di un difensore.