Incarichi in società di capitali: compatibilità

Con il messaggio 17 settembre 2019, n. 3359, l’INPS fornisce chiarimenti agli operatori economici e alle strutture territoriali in merito alla compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l’instaurazione, tra la società e la persona fisica che l’amministra, di un autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato.

Si ricorda, in proposito, che l’Istituto con la circolare n. 179 dell’8 agosto 1989, avente ad oggetto “Accertamenti e valutazione della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato”, nell’illustrare i criteri per la valutazione dei rapporti lavorativi instaurati con società di capitali da soggetti che al contempo vi ricoprono determinate cariche, aveva escluso, in linea di massima, che per i “presidenti, gli amministratori unici ed i consiglieri delegati” potesse essere riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato valido con la medesima società.

Allo stato, le precisazioni fornite con la citata circolare sono da intendersi in parte rivisitate dal successivo messaggio n. 12441 dell’8 giugno 2011, nell’ambito del quale sono stati forniti chiarimenti ed indicazioni in ordine alla possibilità di instaurazione di un valido rapporto di lavoro subordinato tra la società cooperativa ed il presidente della medesima.

In particolare, l’Istituto ha individuato i criteri cui attenersi per valutare la configurabilità di detto rapporto sulla base dei principi espressi dalla Corte di Cassazione con riferimento alla disciplina relativa all’amministratore di società di capitali, stante la portata di carattere generale della medesima e, quindi, l’effettiva mutuabilità nell’ambito delle società cooperative.

Infatti, già a partire dagli anni 90, la giurisprudenza della Suprema Corte si è uniformata al criterio generale in base al quale l’incarico per lo svolgimento di un’attività gestoria, come quella dell’amministratore, in una società di capitali non esclude astrattamente la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato (fatte salve alcune eccezioni).

A sostegno della compatibilità di una duplicazione di posizioni giuridiche in capo alla stessa persona fisica è stato argomentato (Cass., Sez. Un., n. 10680/1994 e Cass. n. 1793/1996) che “né il contratto di società, né l’esistenza del rapporto organico che lega l’amministratore alla società, valgono ad escludere la configurabilità di un rapporto obbligatorio tra amministratori e società, avente ad oggetto, da un lato la prestazione di lavoro e, dall’altro lato la corresponsione di un compenso sinallagmaticamente collegato alla prestazione stessa. Ciò perché, in particolare, il rapporto organico concerne soltanto i terzi, verso i quali gli atti giuridici compiuti dall’organo vengono direttamente imputati alla società […]; con la conseguenza che, sempre verso i terzi, assume rilevanza solo la persona giuridica rappresentata, non anche la persona fisica. Ma nulla esclude che nei rapporti interni sussistano rapporti obbligatori tra le due persone”, anche di lavoro subordinato. Pertanto, “resta comunque escluso che alla riconoscibilità di un rapporto di lavoro subordinato sia di ostacolo la mera qualità di rappresentante legale della società, come presidente di essa”.

Peraltro, secondo la Suprema Corte (cfr. le sentenze n. 18476/2014 e n. 24972/2013) “l’essere organo di una persona giuridica di per sé non osta alla possibilità di configurare tra la persona giuridica stessa ed il suddetto organo un rapporto di lavoro subordinato, quando in tale rapporto sussistano le caratteristiche dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione dell’ente”.

In altri termini, la carica di presidente, in sé considerata, non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato poiché anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell’organo collegiale (cfr., tra le altre, Cass. n. 11978/2004, n. 1793/1996 e n. 18414/2013). Tale affermazione non è neppure contraddetta dall’eventuale conferimento del potere di rappresentanza al presidente, atteso che tale delega non estende automaticamente allo stesso i diversi poteri deliberativi.

La valutazione della compatibilità dello status di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato presuppone l’accertamento in concreto, caso per caso, della sussistenza delle seguenti condizioni:

  • il potere deliberativo deve essere affidato all’organo collegiale di amministrazione;
  • deve sussistere il vincolo della subordinazione, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica di un altro soggetto;
  • il soggetto deve svolgere, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società.