Oggi le fake news sono una delle maggiori fonti di preoccupazione per i governi di tutto il mondo. Con l’avvento dei social media e la proliferazione di informazioni non sempre attendibili, è molto più difficile comprendere la veridicità delle notizie.
È proprio in questa mole impressionante di materiale che si nasconde il pericolo delle fake news, anglicismo che ormai utilizziamo anche in Italia per parlare delle notizie false che apparentemente sembrano vere.
Spesso però le fake news vengono fatte circolare per destabilizzare ambienti sociali ed influenzare appuntamenti importanti come le elezioni politiche. Ma come si può contrastare tale fenomeno e in che modo l’Italia ha legiferato in materia per tutelare il nostro Paese dalle “bufale” provenienti dal web?
Cosa sono le fake news e chi le diffonde?
Come accennato prima, le fake news sono delle notizie false e prive di fondamento basate su fatti inesistenti e fatte circolare da fonti non attendibili per ricavare qualche profitto o vantaggio. Una notizia falsa che gira via web è una sorta di virus che si diffonde e può arrecare danni.
Ci sono diverse categorie di creatori di fake news. Per cominciare, ci sono i famosi siti di click baiting che veicolano notizie finte con titoli sensazionalistici per far cliccare gli utenti sul portale e trarre guadagni dalle impressioni degli annunci. Spesso questi siti sono pericolosi perché contengono malware e altri elementi nocivi capaci di infettare i nostri dispositivi.
La seconda tipologia di divulgatori di bufale online è composta da attori sociali che usano le fake news per manipolare l’opinione pubblica, magari denigrando un personaggio politico, costruendo il consenso su temi sensibili o influenzando i cittadini prima di andare a votare alle elezioni.
Le novità introdotte nel Codice Penale per contrastare il fenomeno delle fake news
Come molti altri Paesi del mondo, anche l’Italia ha inserito nuove leggi nel Codice Penale per cercare di limitare il preoccupante problema delle fake news. Ecco quali sono i principali reati introdotti:
- Articolo 656 (turbamento ordine pubblico): questo articolo vuole sanzionare con un’ammenda fino a 309 euro e l’arresto fino a 3 mesi coloro che pubblicano o diffondono una notizia falsa, esagerata o tendenziosa che possa turbare l’ordine pubblico;
- Articolo 595 (diffamazione): il caso della diffamazione racchiude le principali tipologie comportamentali che spesso ci sono dietro le fake news. Chiunque offenda la reputazione altrui verrà punito con la reclusione fino a un anno oppure un’ammenda fino a 32.000 euro;
- Articolo 658 (procurato allarme): in questo caso a rilevare è l’effetto che la notizia finta ha sul destinatario. Chi annuncia pericoli, infortuni o disastri inesistenti e suscita allarme presso autorità, enti o persone che svolgono pubblico servizio, sarà punito con l’arresto fino a 6 mesi o una multa fino a 516 euro;
- Articolo 661 (abuso della credulità popolare): questo reato riguarda coloro che pubblicamente cercando di abusare della credulità popolare e se da ciò deriva un turbamento dell’ordine pubblico, è prevista per i colpevoli una sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;
- Articolo 501 comma 1 (distorsione del mercato): una fake news può essere divulgata anche con lo scopo di turbare il mercato delle merci e dei valori, configurando uno dei reati disciplinati dal Titolo VIII del Libro Secondo del Codice Penale. La pena prevista è la reclusione fino a 3 anni e una multa pecuniaria da 516 a 25.822 euro;
- Articolo 640 (truffa): tale reato è inerente ai casi in cui si induce in errore con raggiri e artifizi procurando ingiusti profitti con danno altrui. Chi si avvale delle fake news per tali scopi sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa pecuniaria da 51 a 1.032 euro;
Condividere fake news è reato?
Se il creatore della fake news può incorrere in uno dei suddetti reati, come si può invece inquadrare il comportamento di chi, pur non avendo generato una notizia falsa, ne facilita la diffusione? Soprattutto considerando che spesso non si è consapevoli della falsità di base della notizia stessa.
In eventualità del genere c’è un comportamento attivo, cioè la diffusione, senza la consapevolezza che si tratti di un contenuto falso e si parla allora di disinformazione, ponendo l’accento sulla veicolazione involontaria di informazioni non vere.
Diverso invece il caso nel quale alla divulgazione della notizia segua poi un commento. Dare un’opinione sulla notizia falsa presuppone di averla letta almeno, prima di condividerla sul web.
Dunque, il comportamento di colui che riceve, commenta e poi condivide la fake news è ovviamente sottoposto a diversa considerazione ed è passibile di sanzioni, soprattutto se viene provata la consapevolezza della falsità e la volontaria diffusione e se i commenti non si limitano ad esprimere un’idea sulla notizia, ma vadano verso la diffamazione.