Introdotto nel 2024, l’istituto della diffida amministrativa offre l’opportunità di sanare specifiche violazioni sul posto di lavoro senza che siano applicate sanzioni. In questo caso gli ispettori del lavoro hanno la facoltà di intimare il lavorare a porre fine alla violazione, adempiere alle prescrizioni non rispettate ed eliminare le conseguenze dell’illecito entro un termine massimo di 20 giorni. In poche parole, l’ottemperanza a tale diffida amministrativa va da estinguere il provvedimento sanzionatorio per quanto riguarda le inosservanze sanate. Ma come funziona la diffida amministrativa e in quali casi può essere giustificato il suo utilizzo?
Cos’è la diffida amministrativa?
Lo scorso 2 agosto è entrato in vigore il D.L. n. 103 del 12 luglio che, in un’ottica di semplificazione dei controlli inerenti alle attività economiche, si rivolge alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti locali. Si tratta di un provvedimento che necessiterà di alcune attuazioni di grande rilevanza come il fascicolo informatico di impresa che sarà tenuto dalle Camere di Commercio e la diffusione dei principi del procedimento di controllo che spetta ai Ministeri, alle Regioni e agli Enti interessati.
Tra gli organi interessati da questa nuova disposizione c’è anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che nel luglio 2024 ha emesso una nota con le prime indicazioni per il proprio personale. È soprattutto l’articolo 6 ad impattare maggiormente sull’attività di vigilanza:
“Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a 5.000 euro, l’organo incaricato del controlli, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo, entro un termine non superiore a 20 giorni. In caso di ottemperanza alla diffida, il provvedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate. L’istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro”.
Come funziona la diffida amministrativa e quando viene applicata?
Riservandosi altri approfondimenti alla luce dei comportamenti sanzionabili tramite diffida amministrativa, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro sollecita gli ispettori del lavoro che si troveranno in situazioni nelle quali è applicabile la diffida, ad intimare a chi trasgredisce di porre fine alla violazione, sanare le irregolarità e se servisse, a ripristinare la situazione “quo ante”, rispettando le prescrizioni imposte dagli ispettori entro 20 giorni. L’adempimento alla diffida intimata estingue la sanzione, ma se ci sarà mancata osservanza, si andrà avanti con la procedura ordinaria.
Vediamo invece quali sono i casi nei quali è possibile ricorrere all’istituto della diffida amministrativa:
• La diffida amministrativa viene applicata quando c’è una sanzione amministrativa pecuniaria rientrante nel campo della legge n. 689/1981;
• La sanzione amministrativa non deve prevedere un importo maggiore di 5.000 euro e dunque non è applicabile nei casi di maxi sanzione per lavoro nero e sanzioni proporzionali legate alla durata della violazione;
• La violazione non deve essere avvenuta anche nei cinque anni precedenti la constatazione. Da qui il bisogno di un accertamento a ritroso da parte degli enti di vigilanza;
• La violazione deve essere sanabile materialmente, escludendo tutte le eventualità nelle quali l’interesse giuridico non può essere recuperato;
• La violazione attestata non deve derivare da un adempimento che l’Italia ha eseguito per adeguarsi all’ordinamento europeo o al diritto internazionale.
Quando non si applica la diffida amministrativa?
Al contrario, la diffida amministrativa non può essere applicata:
• Per le violazioni inerenti alla salute e la sicurezza sul posto di lavoro che non sono solamente quelle previste dal D.L. n. 81/2008, di rilevanza soprattutto penale;
• Per le violazioni previste come penali. È il caso della somministrazione fraudolenta o illecita, dell’appalto o distacco illecito le cui sanzioni sono state rivisitate dall’articolo 29 del D.L. n. 19/2024;
• Per le violazioni derivanti dall’adempimento del nostro Paese a vincoli provenienti dall’ordinamento europeo o dal diritto internazionale.
Nel tempo bisognerà controllare quale sarà il reale impatto della diffida amministrativa sulle varie Amministrazione Pubbliche per quanto riguarda il rapporto con i cittadini con cui si vogliono sanare violazioni di natura lieve. Per quel che concerne invece i compiti dati agli organi di vigilanza sul luogo di lavoro, in ragione delle svariate eccezioni previste, l’uso concreto della diffida amministrativa dovrebbe essere abbastanza limitato.