Dati integrazioni salariali Covid19: proroga periodo

Nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 è stato pubblicato il decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.

Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, contiene, tra le altre, modifiche alla disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID–19.

In particolare, l’articolo 8 del citato decreto, oltre a introdurre un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede altresì modifiche al sistema di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali. Il comma 5 del citato articolo 8 stabilisce, infatti, che per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa disciplinate dal medesimo articolo 8 e, dunque, decorrenti dal 1° aprile 2021, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”.

La presente circolare, oltre a illustrare la portata della modifica normativa e a fornire le prime indicazioni operative, reca altresì, nell’allegato documento tecnico, le informazioni utili alla gestione informatica del nuovo flusso (Allegato n. 1).

Ambito di applicazione della norma

La previsione di cui al menzionato comma 5 dell’articolo 8 si inserisce nel quadro dei provvedimenti finalizzati a semplificare il sistema di pagamento diretto ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga e assegno ordinario) di cui i datori di lavoro, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica ancora in atto, hanno fatto ricorrente uso. Va, peraltro, ricordato che la disciplina dei trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza da COVID–19 ha reso più semplice il ricorso al pagamento diretto, per il quale è stata superata la previsione ordinaria che ne circoscrive l’utilizzo ai soli casi di “comprovata difficoltà finanziaria dell’azienda”.

Il nuovo flusso “UniEmens-Cig” riguarda anche l’invio dei dati che consentono all’Istituto di effettuare il pagamento a saldo dei trattamenti di integrazione salariale COVID-19 per cui i datori di lavoro, avvalendosi delle disposizioni introdotte dagli articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, hanno richiesto il pagamento diretto con anticipo del 40%. In relazione alla portata della novella legislativa – con cui si prevede il superamento del modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”) – si evidenzia che rientra nel campo di applicazione del nuovo sistema di trasmissione il flusso dei dati riferito ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 a pagamento diretto decorrenti da “aprile 2021” in poi.

Restano, dunque, esclusi dall’ambito di applicazione della norma i trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo. Conseguentemente, per detti trattamenti rimangono in vigore le modalità di trasmissione dei dati tramite il modello “SR43” semplificato.

Termini di trasmissione del flusso “UniEmens-Cig”

Poiché la novità introdotta rispetto alla disciplina del pagamento diretto delle integrazioni salariali erogato dall’Istituto riguarda esclusivamente una diversa modalità di trasmissione dei dati, rimane confermata, anche per la tempistica di tale trasmissione dei dati, la previsione di carattere generale contenuta al comma 4 del medesimo articolo 8, che, ribadendo la normativa emergenziale COVID-19 già in vigore, prevede che in caso di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, se più favorevole al datore di lavoro. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Pertanto, anche in caso di invio dei flussi “UniEmens-Cig” connessi a trattamenti COVID-19 oltre i termini suddetti, trova applicazione il regime decadenziale già introdotto dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, confermata dall’articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) e da ultimo dal citato comma 4 dell’articolo 8.

Periodo transitorio

Al fine di consentire una fase di graduale transizione verso le nuove modalità di trasmissione dei dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 a pagamento diretto, si prevede una prima fase di durata semestrale in cui l’invio dei dati potrà essere effettuato o con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o con il modello “SR41”. La scelta è determinata dal datore di lavoro in fase di invio del primo flusso di pagamento relativo a periodi decorrenti da “aprile 2021”. Di conseguenza, tutte le richieste di pagamento successive alla prima e riferite allo stesso Ticket dovranno essere inviate con la medesima modalità utilizzata per il primo invio.

A regime, la trasmissione dei dati utili al pagamento diretto e all’accredito dei contributi figurativi connessi ai trattamenti COVID-19 avverrà esclusivamente con il flusso “UniEmens-Cig”.