Cos’è il Trust e qual è la sua natura giuridica

Oggi è possibile proteggere i propri beni e tutelarli da aggressioni e pericoli, nonché curarli in maniera più trasparente ed efficiente. Tutto ciò avviene grazie al cosiddetto trust, uno strumento giuridico che permette di spostare la proprietà di beni verso un altro soggetto in modo che quest’ultimo li possa gestire nell’interesse altrui o per uno scopo specifico.

Il trust è dunque un istituto giuridico di origine anglosassone che è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 1985 attraverso la Convenzione dell’Aja e la successiva legge di ratifica del 1989. Andiamo quindi a scoprire le potenzialità di questo negozio giuridico e per quali finalità può rivelarsi molto utile.

Definizione di trust

Come anticipato, il trust è un istituto giuridico mediante il quale i beni che compongono il patrimonio del disponente sono separati e destinati per realizzare scopi precisi a favore di uno o più beneficiari o per ottenere un obiettivo ben determinato. La separazione patrimoniale che permette tale istituto lo ha reso uno dei più impiegati per la tutela dei patrimoni e la transizione generazionale.

Il disponente, ovvero colui che possiede alcuni beni, ha l’opportunità di separarli dalla propria disponibilità, cedendone il possesso. In tal modo non può più gestire il patrimonio, il cui controllo viene trasferito ad un’altra persona, nota come trustee. Quest’ultimo ha la proprietà legale del trust e ne detiene tutti i relativi diritti, ma i beni restano comunque nel patrimonio del trust. In altre parole, il trustee controlla il patrimonio come se fosse il proprietario per uno scopo specifico, in favore di uno o più soggetti beneficiari.

L’obiettivo per cui viene creato un trust può essere la protezione patrimoniale dall’aggressione di terze persone o tutelare il patrimonio cedendone la gestione ad un fiduciario. Contestualmente si può utilizzare tale istituto giuridico per agevolare l’eventuale passaggio generazionale del patrimonio verso i futuri eredi.

Le caratteristiche del trust

Gli elementi distintivi che contraddistinguono il trust rispetto ad altri istituti simili sono i seguenti:

  • Tre figure coinvolte: il disponente è colui che istituisce il trust definendone regole, scopi, beneficiari e beni oggetto del trust. Il trustee accoglie la nomina ed acquisisce la titolarità dei beni patrimoniali e li gestisce secondo le istruzioni indicate dal disponente nell’atto istitutivo. I beneficiari sono i soggetti, se individuati nell’atto, che andranno a beneficiare dei beni inclusi nel patrimonio controllato dal trust;
  • Scopo: l’obiettivo finale per il quale il trust viene istituito (successione, filantropia e così via);
  • Atto istitutivo: è il documento legale che disciplina il trust e ne identifica le caratteristiche.

I beni del trust sono divisi dal restante patrimonio del disponente e del trustee. Inoltre, è bene specificare che il trust è comunque un’entità autonoma con una soggettività giuridica propria, distinta dal disponente e dal trustee. Altro aspetto da non trascurare è la motivazione alla base del trust che deve rappresentare un interesse meritevole di tutela. Per esempio, la ragione per mettere al sicuro il patrimonio non potrà mai essere quella di metterlo al riparo da pretese creditorie. Infatti, la divisione dei beni nel trust deve essere la conseguenza e non la motivazione dell’istituto.

Un trust può essere costituito per soddisfare alcune funzioni. Ecco quali sono quelle più frequenti:

  • Tutela del patrimonio: il trust può essere usato per la protezione del patrimonio da ipotetiche aggressioni da parte di terzi;
  • Successione: l’istituto può essere utilizzato per la pianificazione della successione dei beni;
  • Gestione del patrimonio: con il trust è possibile gestire il patrimonio con trasparenza ed efficienza;
  • Filantropia: il trust è idoneo per perseguire scopi di beneficenza.

Come viene costituito un trust

Il trust viene costituito con un atto unilaterale che necessita della forma scritta e può essere istituito attraverso scrittura privata o atto pubblico. La scrittura privata rappresenta un elemento fondamentale per la validità dell’atto con la dichiarazione del disponente, con cui quest’ultimo esprime la propria volontà di creare un trust. Ciò significa che l’unico soggetto a dover presenziare all’atto costitutivo è il disponente, ma spesso il notaio richiede anche la presenza del trustee.

Il contenuto dell’atto è determinato secondo lo scopo del trust e la tipologia più diffusa è quella del cosiddetto trust opaco, cioè quando i beneficiari del reddito non sono dichiarati o quando gli stessi non hanno diritto ai frutti del fondo coinvolto nel trust, in quanto la distribuzione degli utili è una facoltà del trustee.

Una caratteristica imprescindibile per la validità del trust ed impedirne la nullità è l’individuazione del patrimonio. Non possono essere trasferiti nel trust beni non esistenti al momento della costituzione o beni futuri. Sono invece trasferibili denaro, beni mobili e immobili, titoli di credito, diritti di diversa natura, azioni, strumenti finanziari e molto altro. La scelta di quali beni inserire nel trust è importante e deve essere ponderata in fase preliminare. Come conseguenza, soltanto i beneficiari avranno la possibilità di godere dei loro frutti ed entrare in possesso dei beni in futuro, se così previsto.

Le figure chiave di un trust

Il disponente

Il disponente è il ruolo centrale del trust in quanto è colui che di fatto lo costituisce tramite l’atto istitutivo. Può trattarsi di una persona fisica o giuridica e può conservare per sé alcuni poteri di controllo. Anche detto settlor, il disponente trasferisce i beni al trustee affinché l’istituto giuridico diventi operativo. È importante sottolineare che il disponente non è più proprietario dei beni inclusi nel trust poiché la proprietà viene assegnata al trustee che li andrà a gestire nell’interesse dei beneficiari.

Il trustee

Altra figura determinante per il trust è il trustee, la persona che assumerà la titolarità e la gestione dei beni coinvolti nel trust. Ha dunque un ruolo di amministratore e custode del patrimonio ed avrà l’obbligo di operare con prudenza e diligenza. Il trustee può anche non essere un professionista in ambito finanziario, ma deve applicare le indicazioni presenti nell’atto istitutivo con il fine di perseguire lo scopo del trust in buona fede.

Deve poi mantenere separati i propri beni da quelli legati alla proprietà del trust e deve farsi aiutare da un professionista nell’amministrazione del patrimonio. Nello specifico, è tenuto anche alla verifica dei movimenti finanziari che incidono sui beni patrimoniali per assicurare un rendiconto periodico ai beneficiari. Il trustee deve quindi agire con la massima diligenza nel rispetto delle responsabilità a lui attribuite e non può delegare la completa gestione del patrimonio.

I beneficiari

I beneficiari sono coloro che traggono vantaggio dal trust e può trattarsi di persone fisiche o giuridiche, animali o enti non profit. Tali personalità possono essere individuate o individuabili e possono essere diverse ad averne diritto. Principalmente i beneficiari sono divisi in tre categorie:

  • Con diritto di credito: sono i beneficiari che hanno diritto ai frutti del trust, ma non alla loro proprietà;
  • Con diritto di proprietà: sono i beneficiari con diritto di poter ricevere la proprietà dei beni nel trust alla conclusione del trust;
  • Discrezionali: in questo caso il trustee a sua discrezione può scegliere se e quando dividere tra i beneficiari i frutti del trust.

I beneficiari del trust possono togliere l’incarico al trustee inadempiente o che compie abuso di potere, sostituendolo o revocandolo. In aggiunta, hanno un ruolo di controllo sulle attività esercitate dal trustee entro certi limiti, ovvero non possono avere ingerenza sulla sua gestione del patrimonio. Al contrario possono però intervenire su una disposizione del trustee che possa danneggiare la trust property rivolgendosi all’autorità giudiziaria per emanare un’ingiunzione che ne impedisca il compimento. Infine, il trust non può essere annullato dal disponente, a meno che ci sia il consenso di tutti i beneficiari.