Il Fondo per le vittime dell’amianto è una particolare forma di risarcimento danni introdotta nel 2007 e costituisce un indennizzo economico rivolto ai titolari di rendite per malattie professionali causate dall’esposizione all’amianto e ai superstiti delle vittime.
A portene beneficiare sono dunque soltanto le persone che si vedono già riconosciuta una rendita diretta per patologia asbesto-collegata e l’ammontare corrisponde al 15% di tale rendita. Negli ultimi anni sono stati inclusi nella prestazione economica anche i lavoratori affetti da mesotelioma.
Ma chi può fare richiesta del Fondo per le vittime dell’amianto e quali sono le principali novità per il 2023?
In cosa consiste il Fondo per le vittime dell’amianto e chi ne ha diritto
Il Fondo per le vittime dell’amianto è stato formalmente istituito con la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ed è un indennizzo di carattere economico spettante ai lavoratori titolari di rendita per malattia correlata all’esposizione all’amianto. In caso di morte del percettore, il risarcimento è destinato agli eredi titolari di rendita a superstiti.
Il DIM del 12 gennaio 2011 n. 30 ha varato ufficialmente il Regolamento del Fondo per le vittime dell’amianto ed ha richiesto che il Fondo fosse gestito a carico della finanza pubblica tramite Comitato amministratore formato da 16 membri.
Successivamente l’articolo 1, comma 116, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 contenuta nella Legge di stabilità del 2015 ha ampliato le prestazioni del Fondo, in forma sperimentale, ai malati di mesotelioma provocato da esposizione ambientale o familiare all’amianto.
Nel 2017 il decreto del Ministero del lavoro del 27 ottobre 2016 ha quindi comunicato le procedure per erogare le risorse del Fondo per le vittime dell’amianto anche agli operatori portuali. Infine, la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 ha reso permanenti tali benefici.
Il risarcimento previsto dal Fondo per le vittime dell’amianto spetta:
- Ai lavoratori/lavoratrici già percettori di rendita diretta ai quali è stata riconosciuta dall’INAIL una patologia da esposizione all’amianto e alla fibra fiberfrax, la cui inabilità abbia raggiunto la soglia minima indennizzabile (11% in regime Testo Unico e 16% in regime danno biologico);
- Ai familiari dei lavoratori/lavoratrici vittime dell’amianto, riconosciuti ai sensi dell’art. 85 del Testo Unico, titolari di rendita a superstiti, nei casi in cui la patologia asbesto-correlata abbia avuto un peso determinante nella morte dell’assicurato.
Inoltre, è bene specificare che l’indennizzo economico è riconosciuto alle parti di unioni civili in quanto, con l’approvazione della Legge n. 76 del 2016, tali unioni sono state equiparate al matrimonio.
La legge 257 e le malattie correlate all’amianto
Con la ratifica della Legge n. 257 nel marzo 1992, l’Italia è stata uno dei primi Paesi nel mondo a proibire l’estrazione, l’importazione, l’utilizzo e la commercializzazione dell’amianto e di tutti i prodotti che lo contengono.
Nonostante la sua dannosità per la salute dell’uomo sia nota da molto tempo, a distanza di tanti anni la questione amianto non può dirsi ancora del tutto conclusa.
Infatti, in moltissimi Stati l’amianto è ancora oggi in uso, soprattutto come materiale per costruzioni edili ed è esportato senza alcuna limitazione.
A causa del suo impiego massiccio e della sua presenza nell’ambiente che necessita di apposite procedure di smaltimento, il pericolo di esposizione inconsapevole persiste tutt’ora in Italia, dove è stato messo al bando.
Soltanto in Europa ci sono 15.000 morti all’anno causate dall’amianto, il quale è responsabile di quasi la metà dei decessi per cancro sviluppati sul posto di lavoro. L’inalazione delle sue fibre può provocare asbestosi, una forma di fibrosi polmonare, carcinoma polmonare, placche pleuriche e molte altre patologie a carico del sistema respiratorio.
Secondo l’OMS, nel mondo ci sono circa 125 milioni di persone esposte all’azione nociva dell’amianto sul posto di lavoro. Proprio per fare fronte a casi del genere, l’INAIL ha suddiviso le malattie da amianto in 3 categorie diverse:
- Lista 1: in questa tipologia rientrano le malattie con origine lavorativa ad elevata probabilità. Le patologie comprendo asbestosi polmonare, placche pleuriche e ispessimenti pleurici, mesotelioma pleurico, tumore del pericardio, cancro peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, tumore del polmone, cancro della laringe, tumore alle ovaie;
- Lista 2: qui sono inserite le malattie con origine lavorativa a limitata probabilità. Tra queste ci sono il tumore alla faringe, il cancro allo stomaco e il cancro del colon-retto;
- Lista 3: tale lista include soltanto il tumore dell’esofago, la cui formazione per esposizione sul posto di lavoro è ritenuta possibile.
Fondo per le vittime dell’amianto: le nuove risorse e gli aggiornamenti per il 2023
L’ex ministro Orlando nello scorso mese di settembre ha firmato il decreto interministeriale che sancisce le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche del Fondo per le vittime dell’amianto per gli anni 2021 e 2022.
Il provvedimento è stato quindi siglato dal ministro dell’Economia Franco e le risorse rese disponibili ammontano a circa 20 milioni di euro: 10 milioni già stanziati per il 2021 e 10 milioni di euro per il 2022.
Alle prestazioni economiche potranno accedere anche gli eredi delle vittime che siano state destinatarie del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, secondo quanto liquidato con verbale di conciliazione giudiziale o sentenza esecutiva.
È importante ricordare che l’importo corrisposto dal Fondo per le vittime dell’amianto è definito annualmente dall’INAIL con una quota percentuale uguale per tutti i beneficiari, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalle risorse disponibili.
Intanto, dal 1° gennaio 2023 abbiamo alcune novità importanti stabilite dalla legge di bilancio 2023. Infatti, è stato aumentato di 2 punti percentuale, dal 15 al 17%, l’importo della prestazione aggiuntiva calcolato sulla rendita già goduta dal lavoratore per la patologia asbesto-correlata.
Resta fermo che tale indennizzo è erogato insieme al rateo di rendita mensile ed è cumulabile con altre prestazioni di qualsiasi tipo.
L’altro aggiornamento riguarda l’aumento da 10.000 a 15.000 euro per l’ammontare della prestazione una tantum che l’INAIL versa da gennaio 2021 in favore dei malati di mesotelioma che hanno contratto la patologia per esposizione familiare e ambientale.
Come stabilito dall’art. 1, comma 357 della Legge n. 178 del 2020, questo importo deve essere comunque corrisposto in un’unica soluzione su richiesta dell’interessato o degli eredi e la domanda deve essere presentata entro 3 anni dall’accertamento della malattia.