Il congedo straordinario retribuito, disciplinato dall’articolo 42 del D.Lgs. 151/2001, è una tutela riconosciuta ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza a un familiare convivente con disabilità grave, certificata ai sensi dell’articolo 3 della Legge 104/1992. Questa misura consente di sospendere l’attività lavorativa fino a un massimo di due anni complessivi nel corso della vita lavorativa, garantendo la conservazione del posto di lavoro e il riconoscimento sia della retribuzione sia dei contributi previdenziali.
La finalità del congedo è favorire l’assistenza continuativa alla persona con disabilità, assicurando al contempo la tutela del reddito e della stabilità occupazionale del lavoratore. Il congedo può essere fruito anche in forma frazionata, esclusivamente per giornate intere e non su base oraria. Il diritto spetta ai dipendenti del settore privato e della pubblica amministrazione, mentre restano esclusi i lavoratori autonomi, parasubordinati, i collaboratori domestici e gli operai agricoli a giornata.
Chi può richiedere il congedo straordinario e quanto dura
Il congedo straordinario può essere richiesto innanzitutto dal coniuge convivente, dalla parte dell’unione civile o dal convivente di fatto della persona con disabilità. Qualora queste figure non siano presenti o non possano usufruire del beneficio, il diritto passa ai genitori, naturali, adottivi o affidatari. In loro assenza, il congedo può essere richiesto dal figlio convivente, e successivamente da fratelli o sorelle conviventi. Solo come ultima possibilità, il beneficio è esteso anche ai parenti o affini entro il terzo grado, purché conviventi.
La persona da assistere deve essere riconosciuta in situazione di handicap grave, secondo quanto previsto dalla Legge 104/1992, a seguito di accertamento da parte dell’ASL competente e con apposita certificazione sanitaria. Un ulteriore requisito è che la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno presso una struttura sanitaria che garantisca assistenza continuativa. Sono tuttavia previste alcune eccezioni, come i casi di stato vegetativo, patologie in fase terminale o la necessità di terapie e prestazioni sanitarie effettuate all’esterno della struttura di ricovero.
La domanda per il congedo straordinario deve essere presentata per via telematica all’INPS, oppure all’amministrazione di appartenenza per i lavoratori del pubblico impiego, allegando la documentazione medica e anagrafica richiesta.
La durata massima del congedo straordinario è fissata in due anni complessivi, calcolati per ciascun lavoratore e per ogni persona con disabilità assistita. Questo periodo può essere utilizzato in maniera continuativa oppure suddiviso nel tempo, ma esclusivamente in giornate intere.
Durante il congedo il rapporto di lavoro viene sospeso, senza però essere interrotto: il dipendente mantiene infatti l’anzianità di servizio e la copertura previdenziale. Il congedo straordinario non è cumulabile con altri strumenti di assenza previsti per l’assistenza ai disabili, come i permessi riconosciuti dalla Legge 104, ma può essere fruito in periodi differenti rispetto a questi.
Il datore di lavoro, sia nel settore privato sia nella pubblica amministrazione, può valutare gli aspetti organizzativi legati all’assenza del dipendente, ma non può negare il congedo quando risultano soddisfatti tutti i requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
L’indennità del congedo straordinario
Durante il periodo di congedo straordinario, al lavoratore viene riconosciuta un’indennità pari alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro, comprensiva delle voci fisse e continuative, come la tredicesima o la quattordicesima, ma con esclusione di premi, compensi per lavoro straordinario e altre indennità di natura variabile. L’onere economico è sostenuto dall’INPS che nel settore privato opera tramite l’anticipo da parte del datore di lavoro, oppure direttamente dall’amministrazione di appartenenza per i dipendenti pubblici.
L’importo dell’indennità è soggetto a un tetto massimo annuo, stabilito e aggiornato ogni anno dall’INPS. Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici, contribuendo quindi al calcolo dell’assegno di pensione. Tuttavia, non dà diritto alla maturazione di ferie, trattamento di fine rapporto né di ulteriori mensilità. In questo modo, pur sospendendo temporaneamente l’attività lavorativa, il dipendente può contare su una tutela economica che limita l’impatto immediato dell’assenza dal lavoro.
Le novità introdotte con il D.Lgs. 105/2022
Dal 13 agosto 2022 sono entrate in vigore le modifiche introdotte dal D.Lgs. 105/2022, che ha aggiornato il Testo unico in materia di maternità e paternità, incidendo in modo significativo anche sulla disciplina del congedo straordinario per l’assistenza alle persone con disabilità. Le principali novità riguardano l’ampliamento della platea dei beneficiari e una maggiore flessibilità nei requisiti di convivenza. In particolare, il convivente di fatto, così come definito dalla Legge 76/2016, è stato equiparato al coniuge e alla parte dell’unione civile, acquisendo pieno titolo per la richiesta del congedo.
Un’ulteriore innovazione riguarda la convivenza con la persona disabile, che non deve necessariamente sussistere al momento della presentazione della domanda, ma può essere instaurata anche successivamente, purché prima dell’inizio effettivo del periodo di assenza dal lavoro.
Resta fermo il limite massimo complessivo di due anni di congedo per ciascuna persona assistita, ma viene superato il principio del “referente unico”, rendendo più semplice l’alternanza nell’assistenza tra più familiari. Tale flessibilità non si applica, tuttavia, ai genitori, per i quali continuano a valere regole specifiche.
Congedo straordinario e permessi legge 104: in cosa differiscono
Il congedo straordinario retribuito previsto dal D.Lgs. 151/2001 e i permessi disciplinati dalla Legge 104/1992 sono due strumenti distinti, sebbene entrambi siano finalizzati a garantire il diritto all’assistenza dei familiari con disabilità.
Il congedo straordinario è pensato per situazioni di assistenza continuativa e di lungo periodo. Consente al lavoratore di assentarsi dal lavoro fino a due anni complessivi nell’arco della vita lavorativa, percependo un’indennità pari alla retribuzione dell’ultimo mese di lavoro. Per accedervi è richiesta la convivenza con la persona disabile, che può essere instaurata anche prima dell’inizio del congedo. La domanda deve essere presentata online all’INPS oppure all’amministrazione di appartenenza nel caso dei dipendenti pubblici.
I permessi previsti dalla Legge 104/1992, invece, rispondono a un’esigenza di assistenza periodica e non continuativa. Il lavoratore ha diritto a tre giorni di permesso al mese, che possono essere fruiti anche in maniera frazionata a ore, con retribuzione piena anticipata dal datore di lavoro e successivamente rimborsata dall’INPS. Per i permessi non è richiesta la convivenza con la persona disabile e la richiesta viene presentata al datore di lavoro, che provvede a comunicarla all’INPS.
In sintesi, mentre il congedo straordinario rappresenta una soluzione strutturata per l’assistenza quotidiana e prolungata, i permessi della Legge 104 costituiscono uno strumento più flessibile, adatto a esigenze di supporto meno continuative.
