Una delle principali misure a sostegno dei lavoratori è la cosiddetta cassa integrazione. Si tratta di un importante ammortizzatore sociale che consente ai lavoratori delle imprese in condizioni di difficoltà ai quali è temporaneamente sospeso il rapporto di lavoro di ricevere un’integrazione salariale.
La cassa integrazione può essere ordinaria, straordinaria o in deroga ed è sempre corrisposta dall’INPS. È stata formalmente introdotta con decreto legislativo nel 1947, per poi essere in parte riformata dalla legge 164 del 1975. Da allora questo contributo è stato decisivo per molti dipendenti di aziende italiane, soprattutto in epoca Covid. Andiamo quindi a scoprire come funzionano le varie tipologie di cassa integrazione e quali imprese possono farne domanda.
Cos’è la Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) e a chi è rivolta
Nella circolare n. 4 del gennaio 2024 l’INPS ha confermato tra gli ammortizzatori sociali la cassa integrazione come integrazione al salario di quei lavoratori assunti in aziende che versano in condizioni economiche difficili. La normativa è stata nuovamente modificata dalla Legge di Bilancio 2022 in seguito all’intenso ricorso alla misura nei primi due anni dopo l’inizio della pandemia da Covid-19.
In particolare, è stata ampliata la platea di beneficiari ed oggi la cassa integrazione spetta ai lavoratori con contratto subordinato ed almeno 30 giorni di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per cui si richiede l’integrazione salariale. Secondo le differenti situazioni che possono condurre alla cassa integrazione esistono varie categorie di intervento.
Anche nel 2024 possono fare richiesta di cassa integrazione ordinaria (CIGO) le aziende che devono sospendere o ridurre l’attività lavorativa per le seguenti cause:
- Situazioni interne provocate da eventi transitori e non riconducibili all’azienda o ai dipendenti, compreso il maltempo stagionale;
- Situazioni temporanee imputabili al mercato.
Hanno quindi la facoltà di richiedere la CIGO i datori di lavoro che rientrano nelle categorie incluse nell’articolo 10 del Dlgs n. 148 del 2015:
- Aziende manifatturiere, estrattive, di trasporti, di produzione e distribuzione di luce, gas e acqua;
- Cooperative che eseguono attività lavorative simili a quelle degli operai delle imprese industriali;
- Società dell’industria forestale, boschiva e del tabacco;
- Cooperative zootecniche, agricole e loro consorzi che compiono manipolazione e vendita di prodotti agricoli propri per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato;
- Aziende addette al noleggio e distribuzione di film e stampa di pellicole cinematografiche;
- Società industriali per la spremitura delle olive per conto terzi;
- Aziende addette agli impianti telefonici ed elettrici,
- Società produttrici di calcestruzzo ed aziende artigiane dell’edilizia;
- Aziende addette all’estrazione e lavorazione di materiale lapideo.
Quando si presentano riduzioni dell’attività lavorativa o sospensioni, i datori di lavoro devono dare comunicazione ai sindacati dei motivi, della durata e del numero di dipendenti colpiti dalla riduzione o sospensione dell’orario di lavoro.
Per poter godere dell’integrazione l’azienda deve presentare apposita domanda all’INPS. Una volta completate le verifiche del caso, il dipendente avrà diritto a un’indennità che corrisponde all’80% della retribuzione giornaliera secondo le ore non lavorate. La durata massima della CIGO è di 13 settimane consecutive che possono essere prorogate ogni 3 mesi fino ad un massimo di 52 settimane per il biennio mobile.
La cassa integrazione ordinaria spetta anche per gli eventi climatici straordinari, tra cui l’emergenza caldo, in quanto le situazioni climatiche eccezionali sono comprese tra gli eventi non evitabili.
Cassa Integrazione straordinaria (CIGS): in cosa consiste e chi può richiederla
Nel momento in cui accadono eventi aziendali strutturali, come crisi economiche, riorganizzazioni o contratti di solidarietà, i datori di lavoro hanno la possibilità di accedere alla CIGS, la cassa integrazione straordinaria. Questa misura particolare è rivolta ai lavoratori dipendenti di differenti categorie di datori di lavoro che sono in difficoltà per ragioni che non saranno risolte in breve tempo e che hanno un certo numero di dipendenti nei 6 mesi antecedenti la domanda.
La CIGS è dunque concessa alle seguenti tipologie di imprese che hanno più di 15 dipendenti (compresi apprendisti e dirigenti):
- Imprese industriali;
- Imprese artigiane con lavoratori sospesi a causa della sospensione/riduzione del lavoro che esercita l’influsso gestionale prevalente, ovvero quando più del 50% del fatturato è generato da un unico committente;
- Società appaltatrici di servizi di ristorazione o mensa che subiscono una riduzione di attività per difficoltà dell’azienda appaltante che hanno causato per quest’ultima il ricorso alla CIGO o alla CIGS;
- Imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione del lavoro a causa della riduzione delle attività della società appaltante che hanno comportato per quest’ultima il ricorso alla CIGO o alla CIGS;
- Aziende dei settori ausiliari del servizio ferroviario, cioè del settore della produzione e manutenzione del materiale rotabile;
- Cooperative di trasformazione di prodotti agricoli;
- Società di vigilanza e dell’editoria.
Possono poi avvalersi della CIGS anche le società che appartengono ad altre categorie lavorative e che abbiamo però più di 50 dipendenti (compresi apprendisti e dirigenti):
- aziende esercenti attività commerciali, incluse quelle della logistica;
- agenzie di viaggio, inclusi gli operatori turistici.
La durata massima della CIGS è legata alle causali indicate nella domanda e comunque non può essere maggiore di 24 mesi nell’arco di 5 anni. Come avviene per la CIGO, anche per la cassa integrazione straordinaria i datori di lavoro devono comunicare con gli enti sindacali. In questo caso però la domanda deve essere inviata anche al Ministero del Lavoro. Per la CIGS il trattamento di integrazione corrisponde sempre all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate.
Come funziona la Cassa Integrazione in deroga (CIGD)
La cassa integrazione in deroga (CIGD) è una forma di sostegno rivolta alle imprese che non hanno la possibilità di accedere alla CIGO oppure alla CIGS. Nello specifico, possono farne richiesta:
- I piccoli imprenditori;
- Le società nella definizione del codice civile (art. 2082);
- Le cooperative sociali.
Tale trattamento è quindi pensato per i lavoratori subordinati che abbiano la qualifica di impiegati, operai e quadri, compresi apprendisti e lavoratori somministrati che abbiamo un’anzianità lavorativa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di CIGD. I datori di lavoro devono trasmettere la domanda di CIGD alla Regione di propria competenza e la sospensione o riduzione del lavoro deve essere legata a queste causali:
- Eventi aziendali dovuti ad episodi transitori e non riconducibili ai lavoratori o all’imprenditore;
- Situazioni aziendali causate da eventi temporanei di mercato;
- Crisi aziendali;
- Riorganizzazione o ristrutturazione.
Le novità per il 2024
Come ogni anno, l’INPS ha diffuso il documento di prassi che riepiloga tutte le novità previste per il 2024 ed in vigore dal 1° gennaio. Una delle notizie più rilevanti è l’introduzione dell’ISCRO, ovvero Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa che viene resa strutturale dopo 3 anni di sperimentazione. È un’indennità specifica rivolta ai liberi professionisti e viene erogata semestralmente in misura pari al 25% della media dei redditi da lavoro autonomo dei 2 anni antecedenti la domanda.