La legge 130 del 31 agosto 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° settembre 2022, ha riformato in maniera strutturale la giustizia tributaria e una parte del processo tributario. Tale provvedimento è stato varato per rispondere agli impegni assunti dall’Italia con il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).
In questo caso si è intervenuto per rinnovare la giustizia tributaria dal punto di vista processuale e ordinamentale. Nello specifico, è una riforma che coinvolge tutto il sistema ed è entrata ufficialmente in vigore il 16 settembre scorso.
Tuttavia, ci sono alcune disposizioni la cui entrata in vigore è invece avvenuta più tardi oppure è in calendario nei prossimi mesi del 2023. Vediamo quindi quali sono le più importanti novità introdotte da questa riforma.
Ordinamento giustizia tributaria
Nell’articolo 1 comma 1 del testo della legge sono contenute delle disposizioni per quanto riguarda il tema dell’ordinamento giudiziario tributario. In particolare, le denominazioni degli organi di merito vengono cambiate da Commissioni Tributarie in Corti di Giustizia Tributaria.
Al contempo, l’esercizio della giurisdizione tributaria viene assegnato ai giudici tributari presenti nel ruolo alla data del 1° gennaio 2022 e ai magistrati tributari di nuova nomina. Inoltre, l’organico di tali magistrati è stato fissato nel numero di 448 unità per le Corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità per quelle di secondo grado.
Le nomine dei magistrati e dei giudici tributari vengono conferite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Invece ai magistrati tributari nominati tramite concorso pubblico si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari.
Coloro che compongono gli organi di giustizia tributaria, indipendentemente dagli incarichi svolti, cessano la propria attività al raggiungimento del 70° anno di età a partire dal 1° gennaio 2027.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2026 i seguenti soggetti terminano le funzioni svolte:
a) il 1° gennaio 2023 qualora abbiano compiuto 74 anni di età entro il 31 dicembre 2022, ovvero al compimento dei 74 anni di età nel corso dell’anno 2023;
b) il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto 73 anni di età entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento dei 73 anni di età nel corso dell’anno 2024;
c) il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto 72 anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento dei 72 anni di età nel corso dell’anno 2025;
d) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto 71 anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento dei 71 anni di età nel corso dell’anno 2026.
Magistrati tributari
La riforma modifica l’articolo 4 del D.Lgs n.545 del 31 dicembre del 1992 ed inserisce gli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater che disciplinano il pubblico concorso per esami con cui saranno scelti i magistrati tributari.
Al concorso sono ammessi coloro che sono in possesso della laurea in Giurisprudenza, ovvero i laureati in Scienze dell’Economia, in Scienze economico-aziendali o in altri titoli equipollenti. È poi necessario non essere già stati dichiarati per 3 volte non idonei al concorso.
A proposito del concorso, questo è diviso in prova orale e prova scritta. La prova scritta può svolgersi a Roma e in altre sedi e prevede lo svolgimento di 2 elaborati teorici che vertono sul diritto tributario e sul diritto commerciale o civile e una prova teorico-pratica di diritto processuale tributario.
La prova orale dell’esame è incentrata su diritto tributario, diritto processuale tributario, diritto penale, diritto civile, diritto processuale civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell’Unione Europea, diritto commerciale, diritto internazionale pubblico e privato, elementi di informatica giuridica e contabilità aziendale. È quindi incluso anche un colloquio in lingua straniera, selezionata dal candidato nella domanda di partecipazione. Le lingue a scelta sono inglese, francese, spagnolo e tedesco.
Il concorso per magistrati tributari si terrà a cadenza annuale e sarà ufficializzato tramite decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, con deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria che stabilirà il numero di posti disponibili.
Per attuare le disposizioni previste dal PNRR, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha facoltà di assumere fino a 100 magistrati tributari per il 2023 e 68 unità per ogni anno dal 2024 al 2030, per un numero totale di 476 unità.
I primi 3 bandi di concorso mettono a disposizione una riserva di posti del 30% in favore dei giudici tributari in ruolo unico alla data del 1° gennaio 2022 e che abbiano i seguenti requisiti:
- Laurea in Giurisprudenza o in Economia e Commercio conseguita a seguito di un corso di laurea di almeno 4 anni;
- Essere in ruolo unico da minimo 6 anni;
- Non essere percettori di nessuna prestazione pensionistica.
Tirocinio formativo dei nuovi magistrati tributari
Il nuovo articolo 4 quinquies del D.Lgs. n. 545 del 31 dicembre 1992 introduce un tirocinio formativo di 6 mesi che i magistrati tributari di nuova nomina dovranno svolgere presso le Corti di Giustizia Tributaria.
Questo tirocinio formativo consisterà nella partecipazione all’attività giurisdizionale in materia di controversie che rientrano nella rispettiva competenza in composizione collegiale. Il Consiglio di Presidenza andrà ad individuare i magistrati affidatari, i sistemi di affidamento ed i criteri secondo cui conseguire il giudizio di idoneità.
Nell’eventualità di valutazione negativa, il tirocinio verrà svolto una seconda volta per un periodo di altri 6 mesi. Concluso il secondo tirocinio con relativa scheda di valutazione, il Consiglio di Presidenza dovrà deliberare nuovamente.
La seconda deliberazione con esito negativo comporterà la conclusione del rapporto di lavoro del magistrato tributario in tirocinio.
Aggiornamento professionale di giudici e magistrati tributari
L’articolo 5 bis introdotto nel D.Lgs. n.545 del 31 dicembre 1992 riguarda la formazione e l’aggiornamento professionale di giudici e magistrati tributari, i quali dovranno frequentare corsi di tipo teorico-pratico presso le università accreditate.
Le modalità e i criteri per il loro svolgimento con cadenza periodica saranno stabiliti secondo regolamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
Ufficio del Massimario Nazionale
Con l’articolo 24 bis, dal 1° gennaio 2023 è stato istituito l’Ufficio del Massimario Nazionale presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Tale ufficio provvederà a catalogare e ordinare in massime le sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado e le più importanti tra quelle emesse dalle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado.
L’Ufficio del Massimario Nazionale avrà a disposizione le risorse ed i servizi informatici del sistema informativo della fiscalità del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le massime, invece, vanno ad ampliare la banca dati della giurisprudenza di merito, coordinata dal medesimo ministero.
Ufficio ispettivo
Presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, dal 1° gennaio 2023 è stato istituito l’Ufficio Ispettivo, dotato di indipendenza e autonomia e al quale sono riconosciuti poteri di vigilanza verso il personale giudicante.
I poteri conferiti a questo ufficio saranno esercitati con l’ausilio della Direzione della Giustizia Tributaria del Dipartimento delle Finanze presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Sospensione dell’atto impugnato
Gli articoli 2 e 4 della riforma vanno a modificare la disciplina concernente la sospensione dell’atto impugnato, presente dell’articolo 47 del D.Lgs. n.546 31 dicembre 1992.
Andando nel dettaglio:
- L’istanza cautelare deve essere affrontata non oltre i 30 giorni dalla presentazione e deve esserne data comunicazione alle parti 5 giorni liberi prima dell’udienza;
- È escluso che l’udienza di trattazione dell’istanza cautelare vada a coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia;
- Il collegio provvede sulla domanda cautelare all’interno della medesima udienza di trattazione dell’istanza;
- È previsto l’esonero dalla prestazione della garanzia da parte dei ricorrenti soggetti ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale ex art. 9 bis, D.L. n. 50 24 aprile 2017) ai quali è stato assegnato il bollino di affidabilità fiscale, ovvero un punteggio di affidabilità corrispondente ad almeno 9 negli ultimi 3 periodi d’imposta precedenti a quello di inoltro del ricorso.
Introduzione del giudice monocratico in primo grado
L’articolo 4 bis affida le controversie del valore fino a 3.000 euro alle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione monocratica. Sono escluse le controversie dal valore indefinibile e la disciplina si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023.
Secondo il nuovo articolo 6 dello stesso decreto, nei casi in cui il giudice rilevi che la controversia assegnatagli avrebbe invece dovuto essere affrontata dalla Corte di Giustizia Tributaria in altra composizione, potrà rimetterla al presidente della sezione per rinnovare l’assegnazione.
Creazione della sezione tributaria presso la Corte di Cassazione
L’articolo 3 della riforma della giustizia tributaria ha istituito presso la Corte di Cassazione un’apposita sezione civile che andrà a trattare soltanto le controversie di carattere tributario.
Per rendere stabili gli orientamenti di legittimità e facilitare la definizione dei procedimenti pendenti, il Primo Presidente della Corte di Cassazione adotterà provvedimenti organizzativi idonei, agevolando l’acquisizione di una particolare competenza da parte dei magistrati della sezione tributaria.
Prova testimoniale
Nell’articolo 7 è stato aggiornato il comma 4, secondo il quale è previsto che la Corte di Giustizia Tributaria, se lo ritiene necessario ai fini della decisione e senza l’accordo delle parti, possa ammettere la prova testimoniale in forma scritta.
Nelle eventualità in cui la pretesa tributaria sia basata su verbali o altri atti che fanno fede fino a querela di falso, la prova testimoniale è ammessa solo su circostanze di fatto differenti da quelle accertate dal pubblico ufficiale. La disciplina è quindi applicata ai ricorsi notificati a partire dalla data di entrata in vigore della riforma.
Introduzione della conciliazione giudiziale
Il nuovo articolo 48 bis sancisce che, nei casi di controversie oggetto di reclamo disciplinate dall’articolo 17 bis dello stesso decreto, la Corte di Giustizia Tributaria possa presentare alle parti una proposta conciliativa.
La proposta può essere avanzata in udienza o fuori udienza. In quest’ultimo caso, viene comunicata alle parti, mentre se è presentata in udienza, sarà comunicata alle parti interessate non comparse.
La causa può essere rinviata all’udienza seguente per perfezionare la proposta conciliativa. Se l’accordo non si perfeziona, nella stessa udienza si passa alla trattazione della causa. La conciliazione verrà perfezionata con la stesura del processo verbale, in cui sono dichiarati termini, modalità di pagamento e somme dovute.
Il comma 2 octies dell’articolo 15 stabilisce che per i casi nei quali interviene la conciliazione, le spese di giudizio si intendano compensate, a meno che le parti coinvolte abbiano convenuto differentemente nel processo verbale.
Udienza a distanza
È stata modificata la disciplina riguardante l’udienza a distanza per i giudizi instaurati in primo e secondo grado con ricorso notificato dal 1° settembre 2023.
I giudici, il personale amministrativo e tutte le figure coinvolte potranno lavorare da remoto. Ogni qual volta che l’udienza si svolge a distanza, è permessa a ciascun giudice la partecipazione presso la commissione tributaria.
L’udienza sarà a distanza se la domanda è avanzata da tutte le parti costituite nel processo. In alternativa, l’udienza si terrà presso le sedi delle Corti di Giustizia Tributaria.
Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione
L’articolo 5 regolamenta la nuova definizione agevolata riguardante i giudizi tributari pendenti davanti la Corte di Cassazione. I commi 1 e 2 fanno riferimento alle controversie pendenti alla data del 15 luglio 2022.
Sono liquidate con un pagamento del 5% del valore le controversie tributarie pendenti in Cassazione per le quali l’Agenzia delle Entrate è risultata del tutto soccombente in tutti i gradi di giudizio e il cui valore non superi i 100.000 euro.
Sono definite con un pagamento del 20% del valore le controversie pendenti in Cassazione per le quali l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente del tutto o solo in parte in uno dei gradi di merito, con valore non al di sopra dei 50.000 euro.
Invece il comma 4 chiarisce che le controversie pendenti sono quelle per le quali il ricorso è stato notificato entro la data di entrata in vigore della legge (16 settembre 2022), purché al momento della presentazione della domanda non sia stata emessa una sentenza definitiva.