Il nostro Paese prevede per le persone diversamente abili una sorta di priorità di assunzione rispetto alle altre persone ed è a tale scopo che è nato il collocamento obbligatorio, detto anche mirato, ovvero una lista con graduatorie nelle quali gli aventi diritto si iscrivono in attesa di trovare occupazione.
Le qualità che vengono prese in considerazione per integrare i disabili nel mondo del lavoro sono le loro capacità e pregi, valorizzandone le competenze e aiutandoli a specializzarsi in una particolare mansione. Proprio per invogliare le aziende italiane ad assumere le persone con disabilità, lo Stato ha definito dei vantaggi fiscali per le imprese che partecipano al collocamento obbligatorio. Vediamo allora di capire come agisce, a chi è rivolto e in quali casi le società hanno l’obbligo di assunzione.
Che cos’è il collocamento obbligatorio
I datori di lavoro che hanno più di 14 dipendenti devono destinare una quota variabile di posti di lavoro per i soggetti diversamente abili. Tale adempimento deve essere rispettato a livello nazionale e possono esservi compensazioni territoriali o tra aziende dello stesso gruppo. Le persone disabili devono essere scelte nelle speciali liste di collocamento obbligatorio redatte dai Centri per l’Impiego e più grande sarà l’azienda, maggiore sarà il numero di disabili da assumere dagli elenchi.
In alcuni casi le imprese possono beneficiare di esoneri parziali da questi obblighi di assunzione che possono anche essere del tutto sospesi nei casi di licenziamenti collettivi e CIGS. In aggiunta, i datori di lavoro che operano in particolari settori economici sono esenti da questi vincoli.
Quali soggetti sono tutelati dal collocamento obbligatorio
I soggetti che hanno diritto ad essere inseriti nelle liste di collocamento obbligatorio sono i seguenti:
- Disabili con ridotta capacità lavorativa oltre il 45%;
- Disabili con invalidità civile superiore al 33%;
- Disabili affetti da cecità e sordomuti;
- Invalidi di guerra o per servizio;
- Orfani e coniugi di caduti in guerra o deceduti per servizio/attività lavorativa;
- Orfani o coniugi di grandi validi di guerra o per attività lavorativa o per servizio;
- Soggetti vittime di terrorismo;
- Profughi ritornati in territorio nazionale.
Quando scatta l’obbligo per le aziende
Le aziende che dispongono di più di 14 dipendenti sono obbligati ad assumere:
- 1 disabile, se il numero di lavoratori va da 15 a 35;
- 2 disabili, se il numero di lavoratori va da 36 a 50;
- 7% di disabili e 1% di familiari di invalidi e profughi ritornati in territorio italiano.
La conseguenza più immediata del collocamento obbligatorio è dunque l’obbligo di assunzione. Ciò significa che quando l’impresa raggiunge tali numeri nel personale già assunto è obbligata, entro 60 giorni, ad inviare una richiesta di assunzione di almeno un disabile iscritto alla lista di collocamento obbligatorio.
A questo punto il Centro per l’Impiego accerterà se sussiste effettivamente tale obbligo e fornirà i primi candidati all’azienda. È però utile specificare che nel conteggio dei dipendenti non rientrano i lavoratori con contratto a scadenza entro i 6 mesi, i dirigenti, i collaboratori esterni, i dipendenti a progetto, i lavoratori socialmente utili e impegnati presso cooperative sociali, gli apprendisti e i dipendenti con contratto di formazione.
Inoltre, i datori di lavoro del settore pubblico e privato che rientrano nell’obbligo devono inoltrare ogni anno, entro il 31 gennaio, un prospetto formativo inerente alla loro situazione occupazionale. L’invio però è obbligatorio soltanto se ci sono stati cambiamenti nella situazione occupazione tali da mutare gli obblighi di assunzione.
Infine, i datori di lavoro che assumono soggetti disabili o convertono in contratto a tempo indeterminato un rapporto di lavoro con persona disabile avranno come vantaggio uno sgravio fiscale contributivo che durerà 36 mesi e in forma variabile secondo la percentuale di riduzione della capacità lavorativa del disabile impiegato.
Liste di iscrizione
I disabili che intendono iscriversi alle liste per il collocamento obbligatorio devono rivolgersi al Centro per l’Impiego di competenza del proprio Comune di residenza. Un funzionario dell’ufficio svolgerà un colloquio individuale in maniera tale da definire con cura il profilo professionale di appartenenza.
Una volta concluso il colloquio, il Centro per l’Impiego rilascerà una relazione redatta dalla Commissione Sanitaria Integrata. All’interno del documento sono indicate le modalità con il quale il disabile sarà inserito nel mondo del lavoro: inserimento che non ha bisogno di supporto, inserimento con strumenti tecnici o supporti o inserimento dopo apposita formazione.
A questo punto il Centro per l’Impiego redige un progetto di inserimento lavorativo ed inserisce il nominativo della persona disabile nella graduatoria. Per potersi iscrivere alle liste il disabile è tenuto a presentare questi documenti:
- Documento d’identità valido e codice fiscale;
- Permesso di soggiorno se si è extracomunitari;
- Verbale di invalidità emesso dall’INPS.
L’obiettivo di queste liste è quello di aiutare tali persone in difficoltà a trovare lavoro e per questo il Centro per l’Impiego deve ascoltare le esigenze del lavoratore creando una scheda professionale idonea al suo curriculum.
Successivamente saranno presentate delle offerte di lavoro corrispondenti alle capacità della persona diversamente abile. Il lavoratore, invece, può rifiutare una proposta lavorativa solo una volta poiché al secondo rifiuto c’è l’esclusione dalla lista di collocamento obbligatorio.
Cancellazione dalle liste
Se non si ha più diritto a godere dei vantaggi offerti dalla lista di collocamento obbligatorio, il Centro per l’Impiego cancellerà d’ufficio il nominativo del disabile. La cancellazione dall’elenco avviene nei seguenti casi:
- Trasferimento in graduatoria di un’altra provincia italiana;
- Se per due volte non si accetta il lavoro offerto corrispondente al proprio profilo senza giustificazione;
- Raggiunto limite di età per lavorare;
- Se si abbassa la percentuale di invalidità.
La cancellazione però non è definitiva. Dunque, se si ottengono nuovamente i requisiti, è possibile iscriversi nuovamente.