Con una circolare del giugno 2022, l’INAIL ha reso note alcune modifiche per quanto riguarda gli adempimenti formali da eseguire in caso di infortunio sul lavoro.
Nello specifico, le nuove disposizioni sono concernenti l’uso dei servizi telematici e l’applicativo per l’inoltro dei certificati medici per malattie professionali e infortuni.
Esaminiamo nel dettaglio cosa è cambiato per i medici e per le strutture sanitarie coinvolte nell’invio di questa documentazione.
Le direttive INAIL per i medici
Con la circolare n. 25 del 14 giugno 2022 l’INAIL ha aggiornato le istruzioni in materia di adempimenti per le malattie professionali e infortuni sul lavoro.
Nel documento l’ente ricorda che “Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore”.
Tale obbligo per il medico deve essere eseguito entro 24 ore dal giorno seguente all’intervento di prima assistenza. Nella circolare viene poi specificato cosa cambia per l’invio dei certificati online, offline e in cooperazione applicativa/interoperabilità.
Inoltre, si ricorda che già dal 28 aprile 2022 è stato lanciato un nuovo applicativo telematico che gestisce la trasmissione all’INAIL dei certificati per infortunio da parte dei medici, inclusi quelli che lavorano in strutture socio-sanitarie e sanitarie, permettendo l’inserimento dei dati in maniera strutturata, con varie sezioni tematiche.
In aggiunta, nell’ottica di semplificare gli oneri a carico dei medici, è stato anche aggiornato il modulo cartaceo, diverso secondo il tipo di evento lesivo, disponibile presso il sito istituzionale INAIL.
Certificati per infortunio sul lavoro: al via la nuova procedura di inoltro
Come detto, è operativo il nuovo sistema di trasmissione dei certificati medici per i casi di infortunio sul lavoro. I suddetti documenti possono essere inviati in tre modi:
- Modalità online: il medico può accedere al portale istituzionale INAIL per compilare ed inoltrare i certificati;
- Modalità offline: accedendo al sito web dell’ente previdenziale si possono trasmettere i documenti in formato xml, usando la funzione Invio tramite file presente nell’apposito applicativo telematico per i certificati medici;
- Cooperazione Applicativa/Interoperabilità: questo è il metodo di interazione degli utenti in collaborazione applicativa attraverso Porta di Dominio o in interoperabilità (servizio Rest), secondo precisi accordi di adesione sottoscritti dalle Regioni.
Accesso e abilitazione al servizio
L’accesso ai servizi online del sito istituzione INAIL deve essere effettuato dai medici interessati attraverso SPID, CIE o CNS.
Gli utenti abilitati all’applicativo telematico per i certificati medici per infortunio sul lavoro sono tutti i medici, anche operanti in strutture sanitarie e socio-sanitarie. Invece i referenti territoriali di tali aziende possono trasmettere i certificati esclusivamente offline.
Per poter avere l’abilitazione al rilascio della certificazione medica per infortunio in via telematica, il medico o il rappresentante legale di tali strutture sono tenuti a presentare specifica domanda alla sede Inail competente per territorio, compilando l’apposita modulistica presente sul portale INAIL.
Certificato medico per infortunio sul lavoro: cosa cambia per le aziende
Gli articoli 53 e 251 del decreto del 1965 n. 1124 “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” hanno sancito l’obbligo di inoltro all’INAIL dei certificati medici per malattia professionale ed infortunio sul lavoro.
L’obbligo spetta ai medici di famiglia, ai medici specialisti in regime libero professionale e medici specialisti che lavorano in strutture del Servizio Sanitario Nazionale.
L’introduzione del nuovo meccanismo di invio dei certificati medici non comporta però nessun cambiamento per i datori di lavoro, i quali rispondono dei seguenti obblighi:
- Per gli infortuni con prognosi maggiore di tre giorni bisogna effettuare denuncia all’INAIL per via telematica entro due giorni dalla ricezione del certificato medico;
- Per gli infortuni che causano l’assenza da uno a tre giorni c’è l’obbligo di trasmettere in via telematica i dati relativi all’evento all’INAIL e al SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione), sempre entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico;
- Per la malattia professionale la denuncia deve avvenire entro cinque giorni successivi alla comunicazione dell’insorgere della malattia da parte del dipendente
Certificato medico per infortunio sul lavoro: cosa cambia per i lavoratori
Come per i datori di lavoro, anche per i lavoratori la circolare n.25 non apporta alcuna modifica ai soliti adempimenti dovuti.
In particolare, per gli infortuni al lavoratore è richiesto:
- Informare subito il datore di lavoro per qualsiasi evento infortunistico, anche lieve. In aggiunta, è necessario inviare il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico, compresi i giorni di prognosi previsti;
- Sostenere le cure mediche o chirurgiche ritenute necessarie dall’INAIL;
- Essere reperibile nelle stesse fasce orarie utilizzate per le assenze per malattia.
Invece per i casi di malattia professionale il lavoratore deve:
- Comunicare lo stato di malattia al datore di lavoro entro due settimane dalla manifestazione del malessere;
- Raccogliere la documentazione utile per le ipotesi di malattie non tabellate, ovvero quelle per le quali l’interessato è tenuto a dimostrare l’esistenza della malattia e il nesso causa-effetto tra il disturbo e l’attività svolta.