Brexit, le istruzioni dell’Inps in materia di prestazioni pensionistiche

L’accordo di recesso, firmato a Bruxelles e a Londra il 24 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 29 del 31 gennaio 2020, in vigore dal 1° febbraio 2020, definisce le modalità di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea

Durante il periodo transitorio il Regno Unito, anche se ha cessato di essere uno Stato membro dell’Unione europea, continuerà ad applicare il diritto dell’Unione.

A seguito del recesso, con la circolare INPS 4 febbraio 2020, n. 16 l’Istituto fornisce le istruzioni operative in materia di prestazioni pensionistiche, familiari, di disoccupazione, malattia, maternità e paternità, legislazione applicabile, distacchi di lavoratori all’estero, recuperi di contributi e prestazioni indebite, pensionistiche e non pensionistiche, e sulle modalità degli scambi di informazioni tra istituzioni previdenziali.

Totalizzazione in materia pensionistica ai sensi dei regolamenti comunitari

Per i cittadini comunitari e del Regno Unito, le disposizioni normative richiamate prevedono l’estensione della validità dei regolamenti comunitari (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 fino al 31 dicembre 2020; pertanto, a tali cittadini continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni pensionistiche italiane, anche qualora la domanda di pensione sia stata presentata successivamente.

Infine, si ritiene opportuno sottolineare che, anche per perfezionare il requisito contributivo necessario per accedere ad alcuni benefici previsti dalla normativa italiana, come, ad esempio, il requisito utile alla prosecuzione volontaria (cfr. il messaggio n. 2490/2015), nonché quello dei cinque anni da lavoro dipendente richiesto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro (cfr. il messaggio n. 4449/2013), sono totalizzabili i periodi assicurativi maturati nel Regno Unito fino al 31 dicembre 2020.