Bonus Bebè esteso ai nati e adottati al 1 gennaio al 31 dicembre 2020: la procedura

La circolare INPS 14 febbraio 2020, n. 26  informa che l’assegno di natalità (c.d. bonus bebè) è esteso ai nati e adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Come anticipato in premessa, per effetto dell’articolo 1, comma 340, della legge n. 160/2019, l’assegno di natalità è esteso ai nati e adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Dal delineato quadro normativo e, in particolare, dal richiamo alla legge n. 190/2014 contenuto nella legge di bilancio 2020, consegue che salvo quanto diversamente disposto, l’assegno di natalità resta disciplinato, nei principi generali, dalle disposizioni contenute nella citata legge n. 190/2014 e negli atti ad essa collegati (D.P.C.M. del 27/02/2015).

Nello specifico, si riepilogano i seguenti principi generali, che continuano a trovare applicazione:

1) corresponsione dell’assegno su domanda presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo avvenuti tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020. In tale caso la prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minorenne (art. 4 del D.P.C.M. del 27/02/2015). Se la domanda è presentata oltre i termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda (art. 4 del D.P.C.M. del 27/02/2015);

2) status giuridico dei richiedenti (cittadinanza italiana, comunitaria); in caso di cittadini extracomunitari si rinvia alle circolari n. 93/2015 e n. 214/2016. Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251);

3) residenza in Italia del genitore richiedente e convivenza con il minore;

4) importo dell’assegno in base al valore dell’ISEE, in particolare dell’ISEE minorenni del bambino per il quale l’assegno è richiesto (salvo quanto specificato al successivo paragrafo 4.1 per l’erogazione dell’importo minimo pari a 960 euro annui);

5) previsioni di spesa riferite alle mensilità in scadenza nei singoli anni solari e non al solo anno in cui si è verificato l’evento che ha dato origine alla prestazione (ad esempio, nato o adottato a giugno 2020: le spese relative ai ratei mensili da giugno 2020 sino al 31 dicembre 2020 rientreranno nella competenza del 2020, mentre quelle da gennaio 2021 a maggio 2021 rientreranno nella competenza dell’anno 2021). Tale criterio è stato desunto dall’andamento crescente e poi decrescente degli stanziamenti di cui alla legge n. 190/2014 e confermato dalle dinamiche di quelli di cui alla legge n. 205/2017, al decreto-legge n. 119/2018 e all’articolo 41 del disegno di legge di bilancio 2020;

6) l’assegno spetta anche in caso di affidamento preadottivo del minore (legge n. 184/1983) disposto nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno dall’ingresso in famiglia a seguito dell’affidamento medesimo;

7) nei casi di nascita, adozione o affidamento preadottivo del minore che ricade nel 2020 e successivo affidamento temporaneo a persone singole o famiglie (art. 5, comma 6, del D.P.C.M. del 27/02/2015), la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario dopo quella del genitore o in luogo del genitore (cfr. il messaggio n. 261/2017 e la circolare n. 93/2015);

8) in ipotesi di genitore minorenne o incapace di agire, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore;

9) la domanda deve essere corredata dal modulo “SR163”, denominato “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”, reperibile nella sezione “Tutti i moduli” del sito www.inps.it;

10) l’assegno di natalità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

L’articolo 1, comma 340, della citata legge n. 160/2019, analogamente a quanto previsto dal decreto-legge n. 119/2018 per gli eventi avvenuti nel 2019, prevede il riconoscimento di una maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

In presenza di tutti gli altri requisiti di legge, tale maggiorazione viene applicata in base ai criteri illustrati nella circolare n. 85/2019, paragrafo 3, a cui si rinvia. Per ulteriori informazioni potete consultare la circolare dell’Inps.

La domanda di assegno deve essere inoltrata dagli interessati esclusivamente in via telematica, una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo.