Beneficio previdenziale per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario

La circolare n°37 dell’ Inps del 24/02/2021 concernente il beneficio previdenziale per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario

Beneficio previdenziale per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario ai sensi dell’articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

L’articolo 1, comma 277, della legge n. 208/2015 (modificato dall’articolo 1, comma 246, lett. a) e b), nn. 1) e 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205) riconosce, in favore dei lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto durante le operazioni di bonifica, i benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica.

Con il decreto del 12 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sono state definite le modalità di attuazione della citata norma, con particolare riferimento al procedimento di presentazione della domanda, alla certificazione tecnica e al monitoraggio delle risorse finanziarie annualmente disponibili.

L’INPS ha fornito le istruzioni applicative per il riconoscimento del beneficio di cui al citato comma 277, come modificato dall’articolo 1, comma 246, della legge n. 205/2017, con la circolare n. 46 del 14 marzo 2018.

Modifiche al procedimento per l’accertamento del diritto al beneficio previdenziale. Indicazioni per le Strutture territoriali

Il comma 277-bis della legge n. 208/2015 introduce dei termini, che rendono certa la durata del procedimento, per il compimento delle fasi dello stesso relative all’acquisizione della documentazione e al rilascio della certificazione tecnica da parte dell’INAIL.

In particolare, le Strutture territoriali dell’Istituto devono richiedere al datore di lavoro – entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 178/2020, ossia entro la data del 2 marzo 2021 – la documentazione necessaria a integrazione delle domande presentate entro il 2 marzo 2018 dai lavoratori ai sensi del citato comma 277 (come modificato dall’articolo 1, comma 246, della legge n. 205/2017).

Tale adempimento interessa le domande di riconoscimento del beneficio (individuate, sull’applicativo “WEBDOM”, con la denominazione “Verifica del diritto alla maggiorazione amianto art. 1, comma 246, legge 205/2017”) che sono giacenti o respinte per carenza della documentazione di cui al paragrafo 5.2 della circolare n. 46/2018 o della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. Si precisa che non sono oggetto di richiesta di integrazione della documentazione le domande per le quali è stata già emessa la certificazione tecnica da parte dell’INAIL con esito positivo.

Alle Direzioni regionali e alle Direzioni di coordinamento metropolitano dell’Istituto sono state già fornite le istruzioni per la richiesta ai datori di lavoro della documentazione ai sensi del citato comma 277-bis.

In seguito alla richiesta di integrazione, il datore di lavoro deve adempiere entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Come espressamente stabilito dal citato comma 277-bis, tale termine è perentorio e, quindi, fissato a pena di decadenza. Decorso inutilmente tale termine, essendo preclusa la possibilità di acquisire la documentazione datoriale necessaria al riconoscimento del beneficio, le relative domande di verifica del diritto al beneficio non possono essere accolte. In tali casi le Strutture territoriali comunicano tempestivamente agli interessati la reiezione delle domande.

Entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione da parte del datore di lavoro, le Strutture territoriali devono trasmettere all’INAIL le istanze complete della relativa documentazione.

L’INAIL, entro i successivi sessanta giorni, verifica la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del citato D.M. 12 maggio 2016 e trasmette all’INPS le certificazioni tecniche, con l’indicazione dei periodi di lavoro da rivalutare. Nel caso in cui l’INAIL accerti la mancata sussistenza delle condizioni prescritte, trasmette all’INPS la relativa certificazione negativa. In tale ultimo caso le Strutture territoriali hanno cura di comunicare tempestivamente agli interessati la reiezione delle domande di verifica del diritto al beneficio.

Al fine di assicurare il rispetto del predetto termine, le Strutture territoriali dell’INPS operano in raccordo con l’INAIL, monitorando le pratiche prossime alla scadenza del termine di sessanta giorni per il rilascio della certificazione tecnica.

Ricevuta la certificazione tecnica da parte dell’INAIL, le Strutture territoriali dell’INPS effettuano tempestivamente le operazioni di aggiornamento dell’estratto conto sulla base delle indicazioni operative di cui al paragrafo 3 del messaggio n. 2545/2019 e definiscono le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio (cfr. il paragrafo 5.4 della circolare n. 46/2018 e il messaggio operativo n. 2629/2019) da concludere entro il 30 settembre 2021.

In caso di reiezione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio la Struttura territoriale dell’INPS deve rimuovere dall’estratto conto l’inserimento del codice “188”.

Entro la medesima data del 30 settembre 2021 le Strutture territoriali devono altresì comunicare, tramite posta elettronica istituzionale (PEI), alla Direzione centrale Pensioni il completamento delle attività per i soggetti di competenza, allegando un report delle operazioni effettuate.

Monitoraggio delle domande e graduatoria degli ammessi al beneficio

Il successivo comma 277-ter definisce il procedimento di monitoraggio delle domande di riconoscimento del beneficio, apportando alcune modifiche al procedimento di monitoraggio descritto dall’articolo 7 del citato D.M. del 12 maggio 2016.

In particolare, la norma introduce un termine di sessanta giorni – decorrente dalla ricezione di tutte le certificazioni tecniche da parte dell’INAIL – entro il quale l’INPS procede al monitoraggio delle domande presentate, considerando:

a) la data di perfezionamento, nell’anno di riferimento, dei requisiti pensionistici per ciascun lavoratore interessato;

b) l’onere previsto per l’esercizio finanziario dell’anno di riferimento, connesso all’anticipo pensionistico e all’eventuale incremento di misura dei trattamenti;

c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di monitoraggio, e comunque con cadenza annuale, la Direzione centrale Pensioni individua i lavoratori aventi diritto al beneficio di cui al comma 277 (come modificato dall’articolo 1, comma 246, della legge n. 205/2017) in ragione dei seguenti criteri:

a) la data di perfezionamento, nell’anno di riferimento, del primo tra i requisiti pensionistici previsti dai commi 6, 7, 10 e 11 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche tenendo conto dell’applicazione del beneficio di cui al comma 277;

b) a parità di data di perfezionamento dei requisiti di cui alla lettera a), la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Qualora l’onere finanziario accertato sia superiore, anche in via prospettica, allo stanziamento previsto per l’anno di riferimento, nella graduatoria sono altresì indicati i soggetti per i quali la decorrenza dei trattamenti pensionistici, riconosciuti ai sensi del comma 277, è differita in ragione dei criteri indicati, nei limiti delle risorse disponibili.

Il limite di spesa rispetto al quale sono effettuate le operazioni di monitoraggio di cui al presente paragrafo è calcolato al netto delle somme utilizzate per l’applicazione del comma 277-sexiesdi cui al successivo paragrafo 4.

A regime, entro il 30 novembre di ogni anno, la Direzione centrale Pensioni provvede alla redazione di una graduatoria dei lavoratori aventi diritto al beneficio che maturano, tenendo conto del riconoscimento del beneficio in argomento, la decorrenza teorica del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre dell’anno successivo.

A seguito del monitoraggio annuale, ai soggetti che sono in possesso di tutti i requisiti e di tutte le condizioni per l’accesso al beneficio nell’anno di riferimento, accertata la copertura economica, è comunicato l’accoglimento della domanda di certificazione del diritto a pensione, senza la quale non è possibile l’accesso al pensionamento con l’applicazione del beneficio di cui al comma 277.

Alla presente circolare è allegata una tabella riepilogativa dei termini illustrati nei paragrafi 3 e 4 riferiti alle attività da svolgersi nell’anno 2021 (Allegato n. 2).

Soggetti esonerati dalle operazioni di monitoraggio

Il comma 277-sexies introduce una particolare disciplina di accesso al beneficio, di cui al citato comma 277, per i soggetti che si trovano in possesso, congiuntamente, di tutti i seguenti requisiti e condizioni:

– deve trattarsi di soggetti ricompresi nell’ambito di applicazione del citato comma 277;

– per tali soggetti, l’INAIL deve aver rilasciato la certificazione tecnica di cui all’articolo 5 del citato D.M. 12 maggio 2016, con esito positivo, entro e non oltre la data del 30 giugno 2020;

– tali soggetti, anche mediante l’applicazione del beneficio di cui al comma 277, devono maturare la decorrenza teorica del trattamento pensionistico ai sensi dei commi 6, 7, 10 e 11 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2020.

I soggetti così individuati possono accedere al beneficio di cui al comma 277 (come modificato dall’articolo 1, comma 246, della legge n. 205/2017) senza attendere l’esito delle operazioni di monitoraggio di cui al paragrafo 3 della presente circolare, sempreché accedano al trattamento pensionistico, previa cessazione dal rapporto di lavoro dipendente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021 con decorrenza della pensione entro la predetta data.

I trattamenti pensionistici erogati in applicazione del citato comma 277-sexies non possono in ogni caso avere decorrenza antecedente al 1° gennaio 2021.

Alla copertura dell’onere derivante dall’applicazione del comma 277-sexies si provvede con le risorse stanziate dal comma 277, come rideterminate dal comma 361, della legge n. 178/2020. Per la determinazione del predetto onere si procede a calcolare la maggiore spesa derivante dall’anticipo pensionistico e dall’incremento della misura dei trattamenti connessa all’applicazione del beneficio di cui al comma 277.