Avvocati. Esonero dal pagamento dei contributi minimi

Sul portale della Cassa c’è l’istanza on line di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2022, ex art.27 del Regolamento Unico della Previdenza Forense. Si precisa che l’esonero può essere chiesto per una sola volta nell’arco dell’intera vita professionale ed esclusivamente in presenza di uno dei casi previsti dal settimo comma dell’ex art. 21, legge 247/2012.

Per la sola ipotesi di maternità/adozione, l’esonero dal pagamento della contribuzione minima può essere richiesto anche per eventi successivi al primo e fino ad un massimo di tre complessivi. Per aver titolo ad un successivo esonero per maternità o adozione l’iscrizione alla Cassa deve essere in atto continuativamente da almeno tre anni al momento dell’evento.

Le domande di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2022 potranno essere presentate dagli iscritti alla Cassa, con riferimento alla contribuzione minima del medesimo anno, entro e non oltre il 30 settembre 2022, esclusivamente mediante la procedura web appositamente realizzata e disponibile sul sito della Cassa nella sezione Accesso Riservato – posizione personale – Istanze OnLine – istituti facoltativi – esonero art. 27″.

Non può essere oggetto di esonero il contributo di maternità e resta comunque dovuto il pagamento di quanto dovuto in autoliquidazione all’esito della compilazione del Modello 5/2023, sulla base dell’effettivo reddito netto professionale e volume d’affari iva prodotti nell’anno 2022.

A coloro che trasmetteranno l’istanza online di esonero per malattia o per assistenza a congiunto, i competenti uffici di Cassa invieranno un apposito modulo da compilare per l’idonea certificazione. L’ammissione al beneficio è subordinata all’accertamento dei requisiti da parte della Giunta Esecutiva della Cassa, e l’esito dell’istanza sarà comunicato ad ogni singolo richiedente al termine dell’istruttoria.