Assegno unico e universale

Dal 1° marzo 2022 è stato istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), che consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, tenuto conto dell’indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE ).

 Riconoscimento della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori

L’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230/2021 prevede, nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, una maggiorazione dell’assegno per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

Al riguardo, nella circolare n. 23/2022, alla lettera d) del paragrafo 4.1, viene chiarito che rilevano, ai fini di tale maggiorazione, i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 2, 50, comma 1, lettere a), c-bis), g) e l), 53, commi 1 e 2, lettera c), e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno.

Relativamente ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, si precisa inoltre che rilevano gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno. Ai fini della maggiorazione, infine, rileva anche il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 2-bis, del TUIR. La maggiorazione spetta altresì ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi.

Su tale ultimo aspetto rileva l’articolo 32 del TUIR, secondo cui il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni, che risulta imputabile al capitale di esercizio e al “lavoro di organizzazione” impiegati nell’esercizio di attività agricole sul terreno, mentre il reddito dominicale si identifica con la rendita del fondo e degli interessi del capitale permanentemente investito in esso.

Tenuto conto di consolidati orientamenti dell’Agenzia delle Entrate, il titolare di reddito agrario è colui che esercita l’impresa agricola ai sensi dell’articolo 2135 c.c., svolgendo un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse (quali manipolazione, trasformazione, conservazione di prodotti agricoli). Pertanto, considerato che il reddito agrario va posto in relazione sia al capitale di esercizio sia al lavoro di organizzazione della produzione del soggetto che svolge sul fondo attività agricole, si ritiene che tali lavoratori agricoli autonomi possano essere beneficiari della maggiorazione prevista per i genitori lavoratori. Nel caso dei braccianti agricoli e di altri lavoratori che svolgono attività di lavoro tipicamente stagionali, la maggiorazione è altresì riconosciuta in considerazione del fatto che le predette attività comunque siano coperte da contribuzione annuale. Si precisa, infine, che la maggiorazione per i genitori lavoratori non può essere richiesta in caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore.

2. Riconoscimento delle maggiorazioni in caso di nuclei numerosi

All’articolo 4, commi 3 e 10, del decreto legislativo n. 230/2021, sono previste maggiorazioni che tengono conto della numerosità del nucleo familiare. In particolare, al citato articolo 4, comma 3, è introdotta una maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo di importo pari a 85 euro mensili, che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e che si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro, in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante. Al comma 10 del medesimo articolo 4 è prevista una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

Al riguardo, si precisa che, ove siano presenti nel nucleo figli con genitori diversi, le maggiorazioni in argomento spettano unicamente ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli (ad esempio, in un nucleo composto da 4 figli nel quale i 2 genitori facenti parte del nucleo ISEE hanno in comune solo 3 dei 4 figli dichiarati nella DSU, la maggiorazione spetta al 100% al genitore, madre o padre, di tutti e 4 figli presenti nel nucleo). Per quanto attiene alla determinazione del numero totale di figli, si chiarisce che sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo ISEE, ancorché alcuni di essi non abbiano diritto all’AUU.

Analogamente, in mancanza di ISEE, dovrà farsi riferimento per la determinazione del numero dei figli alla composizione del nucleo familiare autodichiarato, in base alle medesime regole valide per l’ISEE. Ad esempio, un figlio di età pari a 27 anni che convive con i suoi genitori e 3 fratelli minorenni, non può beneficiare dell’AUU, ma concorre a formare la composizione del nucleo familiare. In tale caso, spetterà la maggiorazione prevista dalla norma in presenza di almeno 4 figli.

Al riguardo, si fa riserva di comunicare, con successivo messaggio, il rilascio della funzionalità nel modello di domanda che consentirà di dichiarare, nell’autocertificazione, il numero di eventuali ulteriori figli non compresi nella domanda e in nessun’altra domanda di AUU, ma comunque a carico e facenti parte del nucleo secondo le regole ISEE; tale dato è infatti utile per il calcolo delle maggiorazioni previste dalla norma per i nuclei numerosi. Il richiedente, in questa fase, oltre al numero, dovrà specificare anche i codici fiscali degli eventuali ulteriori figli a carico.