Gli assegni straordinari di sostegno al reddito costituiscono uno degli strumenti più importanti nel sistema italiano per gestire l’uscita dal lavoro quando ci si avvicina all’età del pensionamento. Queste prestazioni sono erogate dai Fondi di solidarietà bilaterali di settore o assegnate nelle procedure di esodo rientranti nella riforma Fornero ed hanno la finalità di accompagnare il dipendente fino al raggiungimento dei requisiti necessari per la pensione.
L’INPS ha fornito le istruzioni per accedere a questa misura, tenendo in considerazione sia dell’adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita previsto per il biennio 2027-2028, sia delle tabelle previsionali aggiornate secondo gli scenari demografici elaborati dall’ISTAT.
In cosa consistono gli assegni straordinari di sostegno al reddito
Come anticipato, gli assegni straordinari di sostegno al reddito non sono altro che prestazioni economiche assegnate dai Fondi di solidarietà bilaterali di settore o attribuite nell’ambito di procedure di esodo collettivo. La loro funzione principale è accompagnare alla pensione i lavoratori che si trovano a pochi anni dal raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti.
In concreto, il lavoratore interrompe il rapporto di lavoro secondo un accordo aziendale o collettivo e riceve un assegno mensile in sostituzione della retribuzione. Durante questo periodo continua a maturare contribuzione figurativa o correlata, fino al momento in cui potrà accedere alla pensione.
Per quanto riguarda i Fondi di solidarietà bilaterali, questi strumenti nascono per garantire forme di tutela negli ambiti non coperti dalla cassa integrazione ordinaria o straordinaria. I Fondi, creati presso l’INPS secondo tipologia settoriale (come assicurazioni, credito o trasporto aereo), includono tra le loro prestazioni anche l’assegno straordinario finalizzato all’accompagnamento alla pensione.
Analoga nella finalità, ma diversa nel funzionamento, è la procedura di esodo: in tal caso è il datore di lavoro che, all’interno di un accordo sindacale, sostiene direttamente il costo dell’indennità mensile e della contribuzione fino alla maturazione del diritto pensionistico. Si tratta, in ogni caso, di strumenti che non costituiscono una forma di pensione anticipata, bensì un temporaneo sostegno al reddito nella fase che precede il pensionamento.
Chi ha diritto agli assegni straordinari di sostegno al reddito
Il diritto di accesso agli assegni straordinari di sostegno al reddito non è universale, ma è legato al possesso di specifici requisiti, sia soggettivi sia oggettivi. Generalmente possono beneficiarne:
- i dipendenti di aziende appartenenti a settori coperti da Fondi di solidarietà bilaterali che ammettono l’erogazione di tale prestazione;
- i lavoratori coinvolti in procedure di esodo secondo l’articolo 4 della legge n. 92/2012;
- i soggetti ad una distanza dalla pensione compatibile con la durata massima dell’assegno prevista dalla normativa del fondo di appartenenza. Di norma, questo periodo è pari a 5 anni, ma in diversi settori, anche in virtù di estensioni temporanee o regimi speciali, può arrivare fino a 7 anni.
Importo e novità previste nel 2026 per gli assegni straordinari di sostegno al reddito
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un aumento dei requisiti pensionistici. Di conseguenza, nella pianificazione delle uscite dal lavoro è necessario tenere conto dell’aumento sia dell’età anagrafica sia di quella contributiva pari a un mese nel 2027 e a tre mesi nel 2028.
Qualora tali requisiti non siano rispettati, ad esempio, perché la distanza dal pensionamento supera il periodo massimo coperto dall’assegno, la domanda di assegno straordinario non può essere accolta e viene quindi respinta.
L’ammontare dell’assegno straordinario di sostegno al reddito non è predeterminato, ma dipende da diversi elementi, tra cui:
- la retribuzione del dipendente prima della conclusione del rapporto di lavoro;
- l’anzianità contributiva accumulata;
- le regole specifiche previste dal Fondo di settore oppure dall’accordo di esodo;
- la categoria di pensione alla quale il lavoratore accederà (anticipata o di vecchiaia).
In generale, l’assegno è commisurato alla pensione teorica che spetterebbe al lavoratore al momento dell’uscita, come se avesse già maturato i requisiti. Su tale importo possono poi intervenire eventuali meccanismi di riduzione o integrazione stabiliti dal Fondo specifico.
Nel caso delle procedure di esodo, invece, l’indennità corrisponde al trattamento pensionistico lordo spettante alla data di cessazione, a cui si aggiunge la contribuzione correlata necessaria a coprire il periodo fino al raggiungimento della pensione.
Va inoltre ricordato che l’assegno è sottoposto a tassazione, non prevede la tredicesima mensilità, salvo diversa disposizione, non prevede la maturazione di ferie né del TFR e si interrompe al momento della decorrenza della pensione.
