Il contratto di somministrazione è una categoria particolare di rapporto lavorativo nel quale un’agenzia per il lavoro assume un dipendente per conto un altro soggetto. Nel particolare, l’agenzia può assumere il lavoratore per un’azienda, un professionista, una PA oppure un privato cittadino, rispettando il CCNL di settore. Ci sono contratti di somministrazione a tempo determinato o indeterminato che possono essere attivati entro specifici limiti e indennità per i dipendenti.
Dunque, si tratta di una forma di lavoro in somministrazione che vede la partecipazione di tre soggetti:
- L’agenzia (somministratore): deve essere un’agenzia per il lavoro iscritta in un particolare albo informatico presso l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Le agenzie autorizzate, spesso definite impropriamente agenzie interinali, sono riconosciute dal decreto-legge n. 276 del 2003;
- La persona presso la quale il lavoratore lavora (utilizzatore): tale soggetto usufruisce dei servizi del somministratore per ricercare personale. Può trattarsi di un’impresa, un professionista oppure un cittadino privato. L’utilizzatore può anche essere una Pubblica Amministrazione, ma in tal caso è consentita soltanto la somministrazione a tempo determinato;
- Lavoratore (somministrato): è il lavoratore assunto dal somministratore ed inviato presso l’utilizzatore per lavorare.
Come funziona il contratto di somministrazione
Il contratto di somministrazione agisce attraverso due diversi rapporti contrattuali, cioè il contratto tra somministratore e utilizzatore e il contratto tra somministratore e lavoratore. Andando nel dettaglio, il primo tipo di contratto ha natura commerciale e può essere a tempo determinato o indeterminato, ma anche quello tra somministratore e lavoratore somministrato può avere valenza a tempo determinato o indeterminato.
Ad ogni modo, nel contratto di somministrazione c’è una specifica divisione dei poteri e delle responsabilità. Infatti, il potere direttivo e organizzativo verso i lavoratori è esercitato dall’utilizzatore, ovvero il lavoratore svolge il lavoro nell’interesse e sotto il controllo dell’azienda utilizzatrice.
Il potere disciplinare spetta al somministratore, a cui l’utilizzatore deve comunicare i dettagli che compongono la contestazione disciplinare. Invece la retribuzione viene corrisposta dal somministratore, per poi essere rimborsata dall’utilizzatore, mentre gli oneri previdenziali, contributivi e assicurativi sono a carico del somministratore. Infine, spetta all’utilizzatore la responsabilità per eventuali danni prodotti a terzi dal lavoratore nell’esecuzione della prestazione di lavoro.
Secondo quanto sancito dal Jobs Act, il contratto di somministrazione prevede la forma scritta. In caso contrario, il contratto è nullo e i lavoratori sono ritenuti a tutti gli effetti dipendenti del soggetto che si avvale della prestazione lavorativa. Per quanto riguarda i lavoratori coinvolti in questa tipologia di contratto, questi hanno diritto a condizioni nel complesso non inferiori a quelle dei dipendenti dello stesso livello dell’utilizzatore. In aggiunta, hanno gli stessi diritti sindacali previsti dalla Legge n. 300 del 1970 e devono essere informati dall’utilizzatore dei posti liberi, in modo che possano aspirare, come i dipendenti dell’azienda, ad ottenere ruoli a tempo indeterminato.
È comunque utile specificare che il contratto di somministrazione è vietato per la sostituzione di lavoratori che sono in sciopero e non può essere utilizzato presso unità produttive in cui nei sei mesi precedenti ci siano stati licenziamenti collettivi di dipendenti coinvolti nelle stesse mansioni del somministrato o presso unità produttive in cui c’è una sospensione o riduzione del lavoro con diritto al trattamento di integrazione salariale per i dipendenti che svolgono le medesime mansioni del somministrato.
Contratti di somministrazione a tempo indeterminato e determinato
Per quanto riguarda i contratti stipulati tra somministratore e lavoratore, si applica la disciplina inerente al rapporto a tempo indeterminato. Ecco le regole previste per questo genere di contratto:
- Il contratto di somministrazione è permesso per qualunque ambito di lavoro e categoria di lavoratori, restando nel limite del 20% rispetto al numero di dipendenti a tempo indeterminato assunti presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno nel quale si è sottoscritto il contratto;
- Sono esclusi dal 20% i dipendenti assunti con contratto di apprendistato dal somministratore. Inoltre, sono escluse dal conteggio del limite alcune categorie di lavoratori, tra cui i lavoratori svantaggiati e i disoccupati che hanno usufruito dei trattamenti di disoccupazione non agricola o degli ammortizzatori sociali;
- La persona assunta a tempo indeterminato dall’agenzia ha diritto a ricevere un’indennità di disponibilità per i periodi nei quali non è impegnato presso il soggetto utilizzatore. Si tratta delle situazioni di lavoro intermittente, ovvero quando un lavoratore di mette a disposizione del datore, che sceglierà poi se e quando chiederne la prestazione di lavoro su chiamata:
Invece il Decreto Legislativo n. 81 del 15 Giugno 2015 disciplina il contratto di somministrazione a tempo determinato. Ecco di seguito le caratteristiche principali di questo genere di rapporto di lavoro:
- La durata e la data di inizio del contratto devono essere comunicate in forma scritta dal somministratore al lavoratore al momento della conclusione del contratto o all’atto di inoltro presso l’utilizzatore. La durata può essere prolungata con il consenso scritto del lavoratore, nelle situazioni e per la durata decisi dal contratto collettivo applicato dal datore;
- Il numero di lavoratori con contratto a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato non può superare il 30 % del totale dei lavoratori a tempo indeterminato assunti dall’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno nel quale c’è la stipulati dei suddetti contratti;
È utile dire che il limite massimo del 30 % può essere cambiato dalla contrattazione collettiva del datore, ma non deve scendere sotto al 20 % e non si può applicare ai lavoratori svantaggiati e ai disoccupati che godono da 6 mesi di ammortizzatori sociali o trattamenti di disoccupazione non agricola
La durata del contratto di somministrazione
Un contratto di somministrazione a tempo determinato ha una durata massima di 24 mesi. Ciò significa che, passati i due anni, se l’impresa vuole assumere il lavoratore, il contratto si convertirà automaticamente a tempo indeterminato. Tale regola, però, è stata modificata diverse volte per ragioni di flessibilità e l’ultima variazione è stata apportata con il DDL Lavoro 2024.
Con questa modifica il limite massimo di 24 mesi di lavoro somministrato presso lo stesso utilizzatore è diventato rigido e non sarà più possibile oltrepassare tale soglia. In aggiunta, la sentenza della Corte di Cassazione n. 29577 del 7 novembre 2025 ha stabilito che tale limite temporale non è riferito soltanto al rapporto tra agenzia e lavoratore, ma anche a quello tra agenzia e azienda.
La retribuzione prevista per il contratto di somministrazione
Il lavoratore con contratto di somministrazione è retribuito dall’agenzia interinale e non dall’impresa presso cui esegue il lavoro. Questo perché è l’agenzia ad essere il datore formale e dunque è responsabile del versamento dello stipendio, delle tasse, dei contributi e di qualsiasi altro onere. L’azienda utilizzatrice dove il lavoratore svolge il servizio pagherà un compenso all’agenzia per il lavoro ricevuto che comprende lo stipendio del lavoratore, la commissione per la gestione del servizio e i contributi.
Generalmente questo tipo di lavoratori hanno diritto ad avere una retribuzione pari a quella dei dipendenti assunti direttamente dall’utilizzatore. Quindi il salario dovrebbe essere simile a quello dei dipendenti permanenti del medesimo livello assunti dall’utilizzatore. Per definire lo stipendio del lavoratore somministrato è necessario prendere come base il CCNL a cui è soggetto il lavoratore.
