Assegno sociale: per la Cassazione spetta all’ex coniuge indipendentemente dalla richiesta di mantenimento

La Cassazione è intervenuta in merito ai requisiti per l’accesso all’Assegno Sociale da parte di coniugi che, in fase di separazione, non hanno richiesto l’assegno di mantenimento.

Ribaltando la decisione dell’INPS, la Corte ritiene che per accedere alla prestazione l’unica rilevanza fondamentale sia lo stato di bisogno economico, a prescindere dalla presenza o meno di un assegno di mantenimento.

Secondo i giudici lo stato di bisogno dev’essere infatti desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo annualmente rivalutato e non solamente dall’omessa richiesta del mantenimento.

Cos’è l’Assegno Sociale e quali requisiti sono necessari

L’Assegno Sociale è una forma di sostegno economico rivolta ai cittadini che versano in situazioni economiche disagiate e dispongono di redditi al di sotto delle soglie annuali minime. Tale prestazione ha di fatto sostituito nel 1996 la pensione sociale ed oggi possono accedervi le persone che dispongono dei seguenti requisiti:

  • Essere cittadini italiani o cittadini di Paesi UE iscritti nelle anagrafi comunali della popolazione residente;
  • Essere cittadini extracomunitari familiari di un cittadino comunitario;
  • Essere cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • Essere cittadini stranieri o apolidi con status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

Inoltre, per poter avere accesso all’Assegno Sociale è necessario avere almeno 67 anni di età, essere in una condizione di bisogno economico ed avere almeno 10 anni di soggiorno legale e continuativo in Italia.

La situazione di bisogno economico si verifica nel momento in cui il reddito personale o quello cumulato con il coniuge per il 2025 sia inferiore a 7.002,97 euro annui per i soggetti non coniugati e 14.005,94 euro annui per i soggetti coniugati. L’ammontare dell’Assegno Sociale viene rivalutato annualmente e corrisponde a 538,69 per 13 mensilità. È bene dire che tale cifra non è soggetta a trattenute fiscali, non è sequestrabile o pignorabile, non è cedibile o reversibile ai familiari superstiti.

Il caso portato all’attenzione della Cassazione

Qualche mese fa la Corte di Cassazione si è espressa su una contesa tra l’INPS e una donna ipoteticamente beneficiaria dell’Assegno Sociale. La questione specifica è scaturita dalla sentenza della Corte d’Appello di Firenze che negava il diritto alla prestazione sostenendo come non fosse dimostrato lo stato di bisogno in quanto, a dispetto della dichiarazione dei redditi esigua, la signora “non aveva chiesto alcuna prestazione di mantenimento in sede di separazione consensuale, nonostante il coniuge avesse redditi tali da renderlo obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento”.

La ricorrente ha quindi avanzato ricorso alla Cassazione che, con la sentenza n. 23407 del 16 agosto 2025, ha riconosciuto il beneficio in quanto il diritto al conferimento dell’assegno ha come unico requisito la condizione di bisogno effettiva del titolare della prestazione. Dunque, lo stato di bisogno deve essere ricavato dall’assenza di redditi o dalla loro insufficienza rispetto al limite massimo sancito dalla legge.

Al contempo, la non richiesta di mantenimento in sede di separazione non è di per sé valevole di mancanza di stato di bisogno. Secondo l’orientamento della Corte ormai consolidato, a rilevare, ai fini dell’assegnazione della prestazione è l’oggettività dello stato di bisogno. Ciò significa che l’Assegno Sociale ha come obiettivo la tutela minima dei cittadini in situazioni economiche difficili e non può essere subordinato a scelte fatte in sede di separazione.