Lo stalking e il suo inquadramento nell’ordinamento italiano

Uno dei nuovi reati inclusi nel codice penale negli ultimi anni è il cosiddetto stalking, introdotto formalmente nel 2009 con il decreto-legge n.11, convertito nella legge n. 38. Si è reso necessario definire in maniera chiara la natura di questo reato per dare una risposta ferma e concreta ad una lacuna dell’ordinamento italiano.

Infatti, il molestatore veniva sanzionato soltanto quando usava violenza verso la vittima e prima dell’aggressione vera e propria non era prevista alcuna punizione o pena severa. Quindi si è dovuti intervenire per creare una tipologia di reato “intermedia” tra la minaccia e la violenza.

Lo stalking comprende dunque tutti quegli atti persecutori e reiterati verso una persona ed è ritenuto una forma di aggressione psicologica o fisica ripetuta nel tempo che procura angoscia e paura nella vittima. Andiamo capire meglio come funziona questo genere di reato e come viene punito dalla legge italiana.

Cos’è lo stalking

Lo stalking si configura quanto una persona si macchia di una condotta molesta e vessatoria reiteratamente ai danni di una vittima. Nel 2009 il legislatore introduce l’articolo 612-bis c.p. per punire il reato di atti persecutori. Secondo quanto previsto da tale articolo, si parla di stalking quando “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno”.

La molestia o minaccia sono la modalità tramite la quale il reato si realizza, ma questo non è sufficiente poiché secondo l’articolo 612-bis c.p. le minacce devono essere ripetute nel tempo. Questo perché solo la reiterazione da parte dello stalker è idonea a produrre l’effetto richiesto dalla normativa.

Infatti, il reato si concretizza nei fatti esclusivamente se, a causa delle molestie, la vittima deve vivere in una costante condizione di turbamento emotivo o è costretta a modificare il proprio stile di vita. Nel 2010 la Corte di Cassazione ha poi specificato che anche due episodi di minacce, se causano lo sconvolgimento emotivo della persona, sono sufficienti a determinare la condotta incriminata dall’articolo 612-bis c.p.

In quali casi si verifica lo stalking

Il reato di stalking va ad incriminare qualsiasi tipo di azione persecutoria ai danni di un’altra persona. Ci sono però diversi mezzi attraverso cui si può realizzare tale reato. Vediamo quali sono:

Stalking telefonico: i casi di stalking telefono o virtuale rientrano nel reato previsto dall’articolo 612-bis c.p. Dal 2010 la giurisprudenza ha precisato che anche l’inoltro compulsivo di messaggi o e-mail moleste, come anche la pubblicazione di post spiacevoli sui social network, sono capaci di costituire il reato di stalking. Questo è quello che spesso avviene con le attenzioni indesiderate di un corteggiatore molesto. Non a caso, secondo la Corte di Cassazione anche un corteggiamento ossessivo e invadente, mirato a instaurare una relazione con la vittima non predisposta tramite una condotta di intromissione nella vita privata, rientra nei casi di stalking;
Stalking condominiale: questa la fattispecie che comprende coloro che risiedono in un condominio e con ripetuti danni dei beni altrui e atteggiamenti intrusivi perseguitano i vicini di casa, tanto da obbligarli ad una condizione di perenne paura per la propria incolumità;
Stalking psicologico: il reato di stalking provoca nella vittima un persistente stato di ansia o timore o comunque una destabilizzazione del suo tipico stile di vita. Per ottenere una condanna non è necessario che la persona colpita da stalking dimostri di essere colpita da un disturbo psicologico medicalmente accertato come conseguenza degli atti di persecuzione, ma basta che alle autorità racconti gli effetti causati da questa azione persecutoria. Ovvero, il disagio psicologico della vittima non deve essere per forza vincolato ad una condizione trattabile terapeuticamente.

Quali sono le pene previste per lo stalking

La pena prevista per coloro che si macchiano del reato di stalking va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 5 anni di carcere. È però previsto un incremento della pena se gli atti molesti e persecutori sono messi in atto dal coniuge, dall’ex coniuge o da un soggetto che abbia o abbia avuto una relazione sentimentale con la vittima.

In questi casi il reato diventa più grave in quanto perpetrato da una persona da cui la vittima si sarebbe attesa di ricevere rispetto e protezione. La pena si aggrava anche se lo stalking è commesso con l’aiuto di strumenti telematici o informatici. Altre eventuali motivazioni per le quali la pena è aumentata della metà sono le seguenti:

• Se il reato è commesso verso un minore;
• Se il reato è commesso verso una donna incinta;
• Se il reato è commesso verso una persona disabile;
• Se il reato è commesso con l’utilizzo di armi;
• Se il reato è commesso da una persona che è stata già ammonita dal Questore.
Codice Rosso e Riforma Cartabia

Nel 2019 viene poi introdotto il Codice Rosso (legge 19 luglio 2019, n. 69) che inasprisce la pena che passa a un minimo di 1 anno ad un massimo di 6 anni e 6 mesi di carcere. Inoltre, ha reso più rapida la procedura burocratica di iscrizione della notizia di reato e tutela della vittima e dunque il P.M. deve essere informato subito, anche oralmente.

Iscritta la notizia di reato, il P.M. deve ascoltare la persona che subisce le azioni persecutorie entro 3 giorni, eventualmente chiedendo una misura cautelare, come può essere il divieto di avvicinamento o l’allontanamento dalla casa familiare. In aggiunta, qualsiasi provvedimento di scarcerazione dell’imputato colpevole di stalking deve essere sempre comunicato al querelante. Infine, la Riforma Cartabia entrata in vigore nel dicembre 2022 ha allargato la disciplina del Codice Rosso anche alle ipotesi di tentativo di stalking.