Negli ultimi anni il nostro Paese ha messo in atto imponenti misure di digitalizzazione per rendere più snella e veloce la burocrazia italiana che spesso rallenta anche gli iter più semplici. In quest’ottica di sviluppo tecnologico rientrano gli sforzi nel governo Meloni per digitalizzare la notifica di tutti quegli atti in materia tributaria generalmente inviati in altre modalità disposte dalla legge.
Dal luglio 2023 sono stati dunque applicate le nuove regole per notificare questa categoria di atti ufficiali, introducendo il cosiddetto domicilio digitale e l’indice INAD. Proviamo allora a capire nel dettaglio quali sono tali novità e come farsi trovare preparati.
Notifica atti tributari e domicilio digitale
Dallo scorso luglio è stata data attuazione all’articolo 26 del d.l. n.76 del 16 luglio 2020 che ha aggiunto un ulteriore tassello al processo di digitalizzazione intrapreso dall’Italia per quanto riguarda la notifica degli atti tributari ai cittadini, come alternativa alle solite modalità di consegna.
Con la notifica ufficiale un atto o documento viene portato a conoscenza di un soggetto, permettendogli di poter tutelare le proprie ragioni. L’attuale normativa offre comunque delle precise forme di tutela per il destinatario nei casi in cui la notifica non vada a buon fine o non si disponga di un domicilio digitale.
Quest’ultimo è un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui viene conferito valore giuridico, in quando gli viene riconosciuto lo stesso effetto legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. Con l’indirizzo digitale la persona è raggiungibile indipendentemente dalla presenza fisica in un luogo preciso, anche se all’estero.
Gli atti notificati presso il domicilio digitale hanno quindi il medesimo valore degli atti notificati via posta. Il destinatario ha comunque la facoltà di potersi avvalere dei termini di impugnazione, di non incorrere in decadenza oppure di poter richiedere la prescrizione.
Professionisti iscritti in albi e imprese hanno l’obbligo di possedere un domicilio digitale. Le persone fisiche che non rispettano tale obbligo riceveranno in formato cartaceo l’avviso di ricezione dell’atto contenente le istruzioni di accesso con INU (Identificativo Univoco della Notificazione), grazie al quale si potrà avere copia cartacea dell’atto presso Poste Italiane.
Consultazione dell’INAD
Per poter richiedere il domicilio digitale bisogna disporre di un indirizzo di posta certificata (PEC) e comunicarlo poi all’INAD, il portale nazionale dei domicili digitali. Questo passaggio può essere svolto tramite la Carta d’Identità Elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o lo SPID. Una volta svolto tale passaggio, il domicilio digitale è di pubblico dominio. Oltre a registrare il proprio domicilio, è consentita la consultazione gratuita dell’INAD a chiunque per la ricerca di altri domicili digitali. L’accesso all’INAD può essere svolto introducendo una di queste modalità di ricerca della persona:
- Codice fiscale
- Nome, cognome e provincia di residenza fiscale
- Domicilio digitale
- Domicilio digitale, codice fiscale e data
Regime di transizione e comunicazioni commerciali
L’articolo 6 del d.l. n. 51 del 10 maggio 2023 ha introdotto un periodo transitorio che si protrae fino al 30 novembre 2023 per permettere a coloro che non dispongono di un domicilio digitale di mettersi in regola. Andando nello specifico, il gestore della piattaforma manda al destinatario che non ha ancora un domicilio digitale una copia cartacea dell’atto da notificare insieme all’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo.
Altro aspetto da chiarire è il divieto di usare il domicilio digitale inserito nell’INAD per inviare comunicazioni di carattere commerciale. L’inoltro è consentito solo se il titolare dell’indirizzo digitale ha espresso l’autorizzazione. Per comunicazioni commerciali si intendono “tutte le forme di comunicazione destinate in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di un soggetto che esercita un’attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione”, secondo quanto contenuto nel d.lgs. n. 70 del 2003.