L’assicurazione contro gli infortuni domestici dell’INAIL è pensata per tutelare le situazioni di rischio tipiche degli spazi domestici, troppo spesso sottovalutate.
Per legge devono assicurarsi casalinghe e casalinghi che abbiano un’età compresa tra i 18 ed i 67 anni e che siano impegnati in maniera gratuita nei lavori di casa riguardanti la cura dei componenti del nucleo familiare e dell’ambiente nel quale dimorano.
Ma cosa dispone la normativa attuale in materia, chi può avere diritto all’assicurazione e quali tutele sono previste? Proviamo a scoprirlo insieme.
Assicurazione contro gli infortuni domestici: cos’è e qual è la normativa in vigore
L’assicurazione contro gli infortuni domestici è una polizza che, dietro pagamento di un premio, offre assegni o una rendita di indennizzo nel caso di infortunio per coloro che si occupano in modo stabile, esclusivo e gratuito dei lavori di casa.
La cosiddetta polizza casalinghe è rivolta sia alle donne che agli uomini ed è messa a disposizione dall’INAIL con un premio assicurativo annuale di 24 euro, deducibile ai fini fiscali, ma non frazionabile.
L’assicurazione contro gli infortuni domestici è disciplinata dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze del 13 novembre 2019. Tale polizza è diventata obbligatoria con la Legge n. 493 del 3 dicembre 1999 e successivamente modificata dall’art. 1, comma 534 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018.
L’entrata in vigore della legge è stata sancita dal 1° marzo 2001 e la sua gestione è stata affidata all’INAIL. Tra il 2006 e il 2021 sono state introdotte diverse modifiche e a definire l’attuale normativa è la circolare INAIL n. 6 dell’11 febbraio 2021.
Per chi è obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni domestici
Hanno l’obbligo di assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico coloro che:
- Hanno un’età compresa tra 18 e 67 anni compiuti;
- Svolgono a titolo gratuito lavori di cura dei componenti della famiglia e della casa;
- Non sono legati da vincoli di subordinazione;
- Prestano lavoro domestico in forma abituale ed esclusiva.
L’ambiente domestico include l’abitazione e le sue pertinenze (cantine, giardini, soffitte, balconi, terrazze), ovvero dove risiede il nucleo familiare della persona assicurata. Se l’immobile è parte di un condominio, sono inserite nell’ambito domestico anche le aree comuni come scale, androne e così via.
Rientrano nella tutela le residenze temporanee scelte come luoghi di vacanza, a patto che siano in territorio italiano. È invece escluso l’infortunio in viaggio.
Parentela, matrimonio, adozione, affinità, coabitazione e vincoli affettivi sono i criteri che vanno a definire il nucleo familiare alla cui cura concorre il lavoratore domestico. Secondo i requisiti assicurativi sopracitati, devono sottoscrivere la polizza anche:
- Gli studenti che studiano e abitano in località differenti dalla residenza e che si occupano della cura dell’ambiente in cui vivono;
- Tutte le persone che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la tutela dei componenti della famiglia;
- I titolari di pensione al di sotto dei 67 anni;
- I cittadini stranieri che soggiornano con regolarità in Italia e non hanno occupazione;
- I lavoratori in mobilità, in cassa integrazione o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale ed i lavoratori che ricevono l’indennità di disoccupazione;
- I soggetti che svolgono un lavoro che non copre l’intero anno, come i lavoratori stagionali o a tempo determinato. In tal caso, l’assicurazione copre solamente i periodi in cui non si svolge l’attività lavorativa.
Per rinnovare il premio assicurativo l’importo di 24 euro deve essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno. Così facendo, la copertura avrà decorrenza dal 1° gennaio senza soluzione di continuità. Per chi si assicura per la prima volta o se il pagamento viene effettuato dopo il 31 gennaio, l’assicurazione decorre dal giorno seguente a quello nel quale viene eseguito il pagamento.
Per le persone che hanno un reddito personale lordo fino a 4.648,11 euro annui oppure fanno parte di un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore ai 9.296, 22 euro, il pagamento del premio assicurativo è a carico dello stato.
In quest’ultimo caso l’iscrizione deve comunque essere rinnovata ogni anno poiché non esiste modalità automatica di rinnovo. Gli interessati dovranno quindi collegarsi al portale INAIL ed accedere al servizio online “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”.
Chi è escluso dall’assicurazione contro gli infortuni domestici
Non hanno l’obbligo di sottoscrivere l’assicurazione contro gli infortuni domestici:
- Le persone che hanno meno di 18 anni o più di 67 anni;
- Le religiose o i religiosi non essendo parte di un nucleo familiare, come stabilito dall’art. 2, comma 3, del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 13 novembre 2019;
- I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili;
- I soggetti che dispongono di corsi di formazione, borse di lavoro, tirocini formativi per i quali sussiste già l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in quanto svolgono un’attività paragonabile a quella lavorativa;
- Lavoratori part-time orizzontale e verticale perché impegnati in un’attività lavorativa che richiede l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.
Diritti e tutele previste dall’assicurazione contro gli infortuni domestici
L’assicurazione contro gli infortuni domestici include i casi di infortunio (non malattie professionali) che siano avvenuti a causa di attività svolte nell’ambito domestico. Questo a condizione che dall’infortunio sia poi derivata un’inabilità permanente al lavoro non al di sotto del 6%.
Sono invece esclusi dall’assicurazione:
- tutti gli infortuni dai quali proviene un’inabilità esclusivamente temporanea;
- che si sono verificati fuori dal territorio italiano;
- che derivano da un rischio estraneo al lavoro domestico;
- che sono originati da calamità naturali e crollo di immobili provocato da guerre, danni strutturali e tumulti popolari.
Inoltre, sono esclusi anche gli infortuni che avvengono in itinere o comunque esterni alla realtà domestica.
Prestazioni economiche previste dall’assicurazione contro gli infortuni domestici
Nell’eventualità di infortuni casalinghi, all’assicurato spettano le seguenti prestazioni economiche:
- Per l’inabilità permanente al lavoro pari o superiore al 16% viene corrisposta una rendita vitalizia che varia da un minimo di 119,23 euro per l’inabilità del 16% e fino a un massimo di 1.454,08 per l’inabilità del 100%;
- Per l’inabilità permanente al lavoro tra il 5 e il 16% è corrisposta una prestazione una tantum di 337,41 euro;
- Per i titolari di rendita con inabilità al 100% che versano in gravi condizioni di salute è previsto un assegno per l’assistenza personale continuativa (APC) che ammonta a 585,51%;
- Per gli infortuni mortali avvenuti in ambiente domestico è previsto per i superstiti dell’assicurato deceduto un assegno una tantum di 10.742,76 euro.
All’assicurato non spettano le quote integrative della rendita, le prestazioni sanitarie sostenute e le eventuali spese per cure, protesi e riabilitazione. Infine, saranno rimborsate le spese di viaggio affrontate per gli accertamenti medici specialistici richiesti dall’INAIL.
Come richiedere l’assicurazione contro gli infortuni domestici
Per inoltrare la domanda la prima volta è necessario collegarsi al sito INAIL ed accedere ai Servizi online mediante SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Una volta completata l’iscrizione, sarà inviata una mail di conferma contenente l’avviso di pagamento PagoPA con il codice IUV che servirà per eseguire il pagamento. Si potrà pagare online attraverso INAIL, Poste Italiane e internet banking della propria banca.
In alternativa, è possibile recarsi negli uffici di Poste Italiane, allo sportello del bancomat, in banca oppure presso le ricevitorie e i tabaccai. Come detto, la prima iscrizione alla polizza può essere fatta in qualsiasi momento dell’anno, da quando inizia l’attività casalinga. La copertura sarà attiva dal giorno successivo al pagamento.