Il decreto interministeriale 16 dicembre 2014, n. 206, recante “Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell’assistenza, a norma dell’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, ha previsto, all’articolo 6, comma 4, che: “L’INPS, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, rende accessibili agli enti locali, limitatamente alle prestazioni erogate dal medesimo ente ed alle prestazioni erogate dall’INPS, le informazioni, corredate di codice fiscale, al fine di migliorare e rendere più efficiente ed efficace la gestione delle risorse, attesa la relazione di complementarità tra le prestazioni erogate dall’INPS e quelle erogate a livello locale”.
Al decreto direttoriale INPS n. 103 del 15 settembre 2016, contenente le “Modalità attuative dei flussi informativi e disciplinare tecnico per la sicurezza, ai sensi del D.M. 16 dicembre 2014 n. 206 – Casellario dell’Assistenza – seconda e terza componente” viene stabilito che i flussi informativi sono “ad uso degli Enti erogatori che dovranno contribuire al popolamento del Casellario, al quale potranno accedere per ottenere informazioni di propria pertinenza”.
Sulla base della descritta disciplina e dell’interpretazione a suo tempo fornita, gli enti erogatori possono, quindi, accedere alle informazioni relative alle prestazioni erogate dall’INPS a un determinato utente, solo dopo avere trasmesso al Sistema i dati riguardanti almeno una prestazione erogata al medesimo soggetto.
Nuova funzione “Controllo autocertificazioni”
Tenuto conto delle esigenze emerse durante il periodo di emergenza sanitaria per COVID-19 e per rispondere alle numerose richieste dei Comuni di potere accedere al SIUSS, anche prima di aver trasmesso i propri dati, per effettuare controlli sulle prestazioni già erogate dall’INPS ai propri cittadini, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell’Ufficio del Responsabile della protezione dei dati dell’Istituto, è stata introdotta, esclusivamente nella procedura on-line accessibile dal portale INPS, una nuova funzione denominata “Controllo autocertificazioni”.
La nuova funzione consente agli enti locali (i Comuni, singoli o associati, le Province autonome e le Regioni in qualità di enti erogatori) di verificare quanto autodichiarato dagli interessati in sede di presentazione di istanze per accedere a prestazioni e servizi erogati dai medesimi enti, nel rispetto dei canoni di pertinenza, adeguatezza e limitazione a quanto necessario, rispetto alle finalità del trattamento (principio di minimizzazione dei dati), come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679. Pertanto, tale accesso preventivo ai dati è strutturato in modo da circoscrivere puntualmente il trattamento dei dati alle finalità di controllo delle dichiarazioni sostitutive ricevute ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed escludere ulteriori e ultronei scopi.
Il presupposto per accedere a tale nuova tipologia di consultazione preventiva dei dati è che l’ente erogatore sia censito nei sistemi dell’INPS, abbia individuato e autorizzato uno o più operatori, per i quali sia stata richiesta e ottenuta specifica abilitazione al servizio “SIUSS – ex Casellario dell’assistenza”.
L’accesso è limitato ai soli enti erogatori di prestazioni assistenziali a livello locale: i Comuni, singoli o associati, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Regioni, qualora le stesse siano enti erogatori. Sono escluse, al momento, tutte le altre categorie di enti erogatori (le Università, gli Enti per il diritto allo studio, le Casse professionali e gli altri enti), ai sensi del citato articolo 6, comma 4, del D.M. n. 206/2014.
Modalità di accesso
L’operatore, solo attraverso il sito internet www.inps.it, accede al servizio “SIUSS – ex Casellario dell’assistenza” con il proprio SPID e viene riconosciuto automaticamente dal Sistema, quale soggetto autorizzato dall’ente erogatore per il quale agisce. Nella home page della procedura potrà, quindi, accedere alla funzione “Controllo autocertificazioni”, nell’ambito della quale dovrà rilasciare le opportune dichiarazioni di assunzione di responsabilità, prima di potere verificare le informazioni per singolo codice fiscale.
Le informazioni restituite riguardano le seguenti prestazioni erogate dall’INPS: A1.03 Carta acquisti, A7.01 Reddito di cittadinanza, A7.02 Pensione di cittadinanza, A1.04.01 Reddito di Inclusione, A1.04.02 – Reddito di Emergenza e prestazioni della categoria A4. Inoltre, per accedere alle informazioni con la finalità di verifica delle autodichiarazioni, l’operatore dell’ente dovrà inserire il protocollo della domanda presentata dal soggetto interessato all’ente medesimo, tesa a ottenere una prestazione, nonché la tipologia di prestazione richiesta.
Sul sito dell’Istituto (www.inps.it), nella pagina dedicata al servizio “SIUSS – ex Casellario dell’assistenza”, è pubblicato, contestualmente al presente messaggio, un apposito avviso relativo all’introduzione della nuova funzione descritta, consultabile dagli enti, attraverso il seguente percorso: “Dati, ricerche e bilanci” > “SIUSS (già Casellario dell’assistenza)”.