Quota 103 è l’ultima in ordine cronologico tra le deroghe ai criteri tradizionali di pensionamento sanciti dalla Legge Fornero. Attivato nel 2023, il nuovo sistema di pensione anticipata è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2023.
Nello specifico, è uno strumento di flessibilità in uscita che, in presenza di determinate condizioni, permette di anticipare la pensione di 5 anni. Infatti, con Quota 103 è possibile uscire dal lavoro con 41 anni di contributi e 62 anni di età, limiti da maturare entro l’anno.
Andiamo allora a scoprire in maniera chiara e dettagliata in che modo funziona Quota 103, chi può aderirvi, i limiti dell’assegno e come poter fare domanda.
Cos’è e come funziona Quota 103
Dal 2023 è entrata in vigore Quota 103, il nuovo meccanismo di pensione anticipata inserito nell’ultima Legge di Bilancio approvata dal governo Meloni. Per poterne usufruire i lavoratori devono avere accumulato almeno 41 anni di contributi e aver compiuto 62 anni di età (la somma delle due cifre fa appunto 103), da maturare entro il 31 dicembre 2023.
Il questo caso si fa riferimento ai lavoratori nati nel 1960 e nel 1961. Tale trattamento pensionistico che anticipa l’uscita dal mondo del lavoro segue il sistema delle quote, come facevano le precedenti e non più attive Quota 100 e Quota 102.
Pur non prevedendo penalizzazioni per chi scegliere di aderire a tale prepensionamento, il Parlamento ha sancito un tetto massimo per l’assegno che non potrà mai essere superiore a 5 volte il valore dell’assegno minimo. Questo limite deve essere rispettato fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, ovvero il compimento dei 67 anni con 20 anni di contributi.
Dunque, optando per Quota 103 non ci saranno penalizzazioni, ma soltanto dei limiti massimi al trattamento riconosciuto. In parole più semplici, si andrà ad applicare il sistema retributivo (importo calcolato sullo stipendio) sull’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995 e poi il sistema contributivo (importo calcolato sui contributi versati) dal 1° gennaio 1996.
Quindi tra i 62 e i 67 anni di età con Quota 103 non si avrà diritto ad un trattamento maggiore di 5 volte l’assegno minimo e solo dai 67 anni in avanti si riceverà la pensione lorda mensile spettante secondo la propria situazione contributiva.
A proposito dell’assegno minimo, nel 2022 le pensioni minime avevano come ammontare 525,38 euro mensili, mentre nel 2023 la cifra è salita a 563,74 euro. Ciò significa che chi va in pensione anticipata con Quota 103 avrà un importo non superiore ai 2818,7 euro.
Le finestre temporali di Quota 103
Nella circolare n.27 del 10 marzo 2023, l’INPS ha specificato le finestre temporali nelle quali Quota 103 entra in vigore per i lavoratori.
Come per altri strumenti di flessibilità in uscita dal lavoro di tale genere, per accedervi esistono dei tempi di attesa differenti, cioè dei periodi temporali tra la maturazione dei requisiti e il riconoscimento del primo assegno. Ecco quali sono le finestre temporali per Quota 103:
- I lavoratori dipendenti nel privato e i lavoratori autonomi che hanno raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2022, hanno diritto alla prima erogazione dal 1° aprile 2023. Chi invece li ha maturati dal 1° gennaio 2023 ha diritto alla prima erogazione del trattamento pensionistico 3 mesi dopo la maturazione dei requisiti (finestra). Se poi il trattamento pensionistico è a carico di una gestione previdenziale esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza ricade nel primo giorno del mese seguente all’apertura della finestra;
- I lavoratori pubblici che hanno maturato i requisiti di Quota 103 entro il 31 dicembre 2022 conseguono il diritto alla prima decorrenza dal 1° agosto 2023. Coloro che raggiungono i requisiti richiesti dal 1° gennaio 2023 ne hanno diritto trascorsi 6 mesi dalla maturazione dei requisiti ed in ogni caso non prima del 1° agosto 2023. In caso il trattamento pensionistico fosse a carico di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile è il primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra. Se il trattamento pensionistico ai lavoratori pubblici è liquidato da una gestione diversa da quella dell’AGO, la prima decorrenza ricade il primo giorno del mese seguente all’apertura della finestra.
Cumulabilità, TFR e prestazioni di accompagnamento a Quota 103
L’INPS ha chiarito che la Legge di Bilancio 2023 non prevede la cumulabilità della pensione anticipata flessibile con altri redditi da lavoro autonomo o dipendente, esclusi quelli che derivano da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi all’anno.
Inoltre, la normativa sancisce che l’importo emesso per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata inferiore a 45 giornate all’anno è cumulabile con qualunque tipologia di trattamento pensionistico.
Per quanto riguarda invece il trattamento di fine rapporto (TFR), per chi aderisce a Quota 103 l’ammontare è pagabile trascorsi i 12 mesi dal conseguimento del requisito anagrafico utile per la pensione di vecchiaia. Dunque, si ha diritto al TFR dopo 24 mesi dal raggiungimento del requisito contributivo per l’uscita anticipata dal lavoro.
A proposito delle prestazioni di accompagnamento, dal 1° gennaio 2023 è consentito il riconoscimento dell’assegno straordinario anche al perfezionamento dei requisiti di accesso alla pensione corrispondenti in 62 anni d’età e 41 anni di contributi versati.
Anche in questo caso l’INPS ha precisato che la concessione di tali assegni straordinari è comunque subordinata alla presenza di accordi collettivi di carattere aziendale o territoriale, sottoscritti con i sindacati più rappresentativi a livello nazionale, nei quali deve essere inserito il numero di lavoratori da assumere in qualità di sostituti di coloro che aderiscono alla prestazione.
Gli accordi sindacali devono poi essere depositati entro un mese dalla sottoscrizione e l’assegno straordinario sarà erogato entro 3 mesi successivi alla maturazione del diritto alla pensione anticipata, mentre l’erogazione della contribuzione avverrà fino al conseguimento dei requisiti minimi richiesti. Infine, l’assegno straordinario non potrà essere pagato oltre il 31 marzo 2024.
Come inviare la domanda per Quota 103
Nel messaggio n. 754 del 21 marzo 2023, l’INPS ha spiegato le modalità di richiesta per l’adesione al sistema di Quota 103. In particolare, la domanda può essere presentata in 3 modi differenti:
- Dal sito INPS: è sufficiente accedere al portale ufficiale INPS tramite SPID di livello 2, CNS e CIE. Quindi bisognerà cliccare sui menù “Pensione e previdenza” e “Domanda di pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”;
- Chiamare il Contact Center INPS: per inviare la domanda di pensione anticipata con Quota 103 è possibile chiamare il numero 803164 (da rete fissa) oppure il numero 06164164 (da rete mobile);
- Rivolgersi agli Istituti di Patronato: chi è interessato può recarsi presso Caf e Patronati riconosciuti dalla legge per ricevere supporto nell’invio della richiesta attraverso i servizi telematici dell’INPS.