Patto di famiglia: cos’è e quali sono le sue caratteristiche

Il patto di famiglia è un istituto introdotto dalla Legge 14 febbraio 2006, n. 55, che consente al titolare di un’impresa di trasferire in anticipo l’azienda o le partecipazioni societarie ai propri discendenti, garantendo la continuità gestionale. Si tratta di un contratto plurilaterale, inter vivos e a titolo gratuito, che permette di evitare conflitti ereditari e disgregazione dell’impresa, assegnando i beni aziendali ai discendenti idonei a gestirli.

Secondo l’art. 768 bis c.c., il patto di famiglia consente al titolare dell’impresa di trasferire, in tutto o in parte, l’azienda o le quote societarie a uno o più discendenti. Tale contratto deve coinvolgere anche il coniuge e i legittimari, che sarebbero eredi se si aprisse la successione al momento del trasferimento.

In base all’art. 768 quater c.c., gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, salvo che questi rinuncino alla loro quota. La liquidazione può avvenire in denaro o in natura, in base al valore pattuito. Inoltre, i beni ricevuti dai partecipanti non assegnatari vengono imputati alle loro quote di legittima.

Il patto può essere successivamente integrato con un altro contratto, ma deve essere collegato al primo, e coinvolgere gli stessi soggetti. L’assegnazione, infine, non può essere soggetta ad azioni di collazione o riduzione. In sintesi, il patto di famiglia offre la possibilità di trasferire parte dei beni destinati alla successione a un discendente scelto, assicurando la continuità dell’impresa e bilanciando i diritti dei legittimari, che rinunciano alla loro quota su questi beni.

L’oggetto del patto di famiglia

L’art. 768 bis c.c. stabilisce che il patto di famiglia può riguardare il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni sociali. Il trasferimento dell’azienda può essere totale o parziale, ma in quest’ultimo caso deve riguardare un insieme di beni sufficienti a garantire il funzionamento dell’impresa, sia essa commerciale o agricola. Non ci sono limitazioni sui beni trasferibili: possono essere sia beni materiali (come terreni e immobili) sia immateriali (come la ditta, brevetti, il marchio, i crediti o debiti), purché tali beni siano adeguati a garantire la continuità dell’attività.

Riguardo al trasferimento delle partecipazioni sociali, esistono due principali orientamenti dottrinali. Il primo sostiene che il patto di famiglia possa essere applicato a qualsiasi tipo di trasferimento, indipendentemente dal suo impatto sul controllo o sulla gestione dell’impresa, escludendo però le partecipazioni puramente finanziarie. Un’altra interpretazione, più restrittiva, ritiene che il patto di famiglia debba riguardare solo i trasferimenti che garantiscono il controllo e la direzione dell’impresa.

In linea con la finalità del patto di famiglia, che è quella di preservare la continuità dell’impresa, sembra più condivisibile la seconda posizione, che limita il patto alle partecipazioni che influiscono effettivamente sul governo dell’impresa.

Per quanto riguarda le società di persone, il patto di famiglia si applica alle partecipazioni che conferiscono poteri amministrativi, quindi alle quote di società semplici, società in nome collettivo e alle partecipazioni di soci accomandanti nelle società in accomandita semplice se questi hanno poteri amministrativi.

Nel caso delle società di capitali, il patto di famiglia si applica solo alle partecipazioni che conferiscono poteri di controllo e direzione. Per esempio, nelle società a responsabilità limitata, può riguardare le quote maggioritarie o quelle minoritari con diritti amministrativi. Per le società in accomandita per azioni (Sapa), si applica al trasferimento delle azioni del socio accomandatario.

Invece i diritti trasferibili attraverso il patto di famiglia includono il diritto di proprietà, usufrutto, o la nuda proprietà con riserva di usufrutto. Tuttavia, non possono essere trasferiti altri diritti reali e l’affitto d’azienda non è compatibile con il patto di famiglia, in quanto l’affitto implica un trasferimento temporaneo del godimento, incompatibile con la necessità di garantire la stabilità dell’impresa.

I soggetti coinvolti nel patto di famiglia

Per concludere un patto di famiglia, è necessario che partecipino alla stipulazione dell’atto:

  1. L’imprenditore (disponente), che è il proprietario dei beni aziendali o titolare delle partecipazioni sociali, e che esercita il controllo sull’impresa;
  2. Il discendente (beneficiario), che viene scelto tra gli eredi o designato come successore nell’impresa;
  3. Il coniuge dell’imprenditore e i legittimari (persone che sarebbero eredi se si aprisse la successione) devono anch’essi partecipare, come previsto dall’art. 768 quater, comma 1 c.c.

Se il coniuge o i legittimari non partecipano, l’art. 768 quater non prevede una sanzione esplicita, ma si ritiene che l’atto possa essere nullo (nullità relativa) ai sensi dell’art. 1418 c.c., poiché il loro coinvolgimento è essenziale per la validità del patto.

Inoltre, secondo l’art. 768 sexies c.c., i legittimari che non hanno partecipato al patto possono richiedere, al momento dell’apertura della successione, il pagamento di una somma dai beneficiari, somma che deve essere aumentata degli interessi legali. Questa disposizione mira a garantire che i legittimari non partecipanti abbiano un diritto di credito per l’importo loro spettante, assicurando la stabilità del patto di famiglia anche dopo la morte dell’imprenditore.

Impugnazione e scioglimento del patto di famiglia

L’art. 768 quinquies, comma 1 c.c. prevede che il patto di famiglia possa essere impugnato dai partecipanti tramite un’azione di annullamento ai sensi dell’art. 1427 c.c. Tale azione può essere esercitata per errore, violenza e dolo, ma non per le cause di annullamento stabilite negli articoli 1425 c.c. e 1426 c.c.

La mancata menzione di queste cause specifiche è dovuta al fatto che il patto di famiglia deve essere formalizzato in atto pubblico, come previsto dall’art. 768 ter c.c., pena la nullità del contratto. Questa formalità serve a evitare che il contratto venga stipulato con soggetti legalmente incapaci o minorenni che possano nascondere la propria età. Infine, l’azione di annullamento è soggetta a un termine di prescrizione di un anno, come indicato dall’art. 768 quinquies, comma 2 c.c.

L’art. 768 septies c.c. stabilisce che lo scioglimento o la modificazione del patto di famiglia richiede la partecipazione delle stesse persone che hanno firmato l’accordo originario.

Lo scioglimento o la modifica del contratto possono avvenire in due modi:

  1. Stipulazione di un nuovo contratto che rispetti i requisiti stabiliti dagli articoli 768 bis c.c. e seguenti. Questo equivale a uno scioglimento per mutuo dissenso, secondo l’art. 1372 c.c.
  2. Recesso unilaterale se questa facoltà è espressamente prevista nel contratto, con una dichiarazione notariata fatta agli altri contraenti. Questo tipo di scioglimento è regolato dall’art. 1373 c.c.

Per quanto riguarda le controversie derivanti dal patto di famiglia, l’art. 768 octies c.c. prevedeva inizialmente il ricorso a organismi di conciliazione ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Tuttavia, tale norma è stata abrogata dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e secondo l’art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, chi adesso intende agire in giudizio per una controversia relativa a un patto di famiglia deve prima esperire obbligatoriamente il procedimento di mediazione, pena l’improcedibilità della domanda.

Profili fiscali applicati al patto di famiglia

Secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 4 ter, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, che riguarda l’imposta sulle successioni e donazioni, i trasferimenti effettuati attraverso il patto di famiglia (art. 768 bis c.c.), come il passaggio di aziende, quote sociali, rami aziendali o azioni, a favore di discendenti e coniuge, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni.

Questa esenzione si applica non solo quando l’atto avviene all’interno di un patto di famiglia, ma anche per trasferimenti gratuiti di azienda o quote sociali, a condizione che siano destinati ai discendenti, anche se non attraverso il patto di famiglia. Sebbene la Legge 20 maggio 2016, n. 76, che disciplina le unioni civili, non faccia riferimento esplicitamente al coniuge in unione civile, si ritiene che anche questi soggetti possano beneficiare dell’esenzione fiscale prevista dall’art. 3, comma 4 ter, D.Lgs. n. 346/1990, estendendo così i benefici anche ai partner in unione civile.

Quando si tratta di società di persone, come le società semplici o in nome collettivo, l’esenzione si applica senza alcuna necessità che le quote trasferite garantiscano il controllo dell’impresa. Per le società di capitali, invece, l’esenzione è limitata ai trasferimenti di quote sociali o azioni che permettano di acquisire o mantenere il controllo della società. In questo caso, il controllo si intende acquisito quando si detiene la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, come previsto dall’art. 2359, comma 1, n. 1 c.c.

Affinché l’esenzione rimanga valida, è necessario che gli aventi causa (coloro che ricevono il trasferimento) proseguano l’attività d’impresa o mantengano il controllo della società per un periodo di almeno cinque anni. Inoltre, devono dichiarare esplicitamente la loro intenzione di continuare l’attività aziendale o di mantenere il controllo societario, dichiarazione che deve essere fatta contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione.

Se queste condizioni non vengono rispettate, l’esenzione decade e l’imposta deve essere pagata secondo le modalità ordinarie. Inoltre, viene applicata una sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta versata, oltre agli interessi di mora, che decorrono dalla data nella quale l’imposta avrebbe dovuto essere liquidata.