L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica rivolta a tutti gli invalidi civili affetti da mutilazioni e patologie gravi, tali da impedire lo svolgimento delle attività quotidiane o la deambulazione autonoma.
A differenza di altri benefici assistenziali, l’accompagnamento non è legato a fattori quali l’età anagrafica o la situazione reddituale della persona. Vediamo nel dettaglio come fare domanda, quali sono i requisiti e quanto si percepisce.
In cosa consiste l’indennità di accompagnamento
L’indennità di accompagnamento è un beneficio economico assistenziale che viene erogata dall’INPS agli invalidi civili che necessitano di cure e assistenza continua ed è regolamentata dalla legge n. 18/1980 e succ. mod.
Questo tipo di indennità spetta a tutti coloro che, invalidi al 100%, non sono in grado di deambulare o non riescono ad eseguire gli atti quotidiani della vita in autonomia.
Per averne diritto, gli interessati sono tenuti a presentare domanda all’INPS, ma devono essere soddisfatti criteri ben precisi.
Indennità di accompagnamento: quali requisiti sono necessari?
L’indennità di accompagnamento può essere riconosciuta soltanto in presenza di determinati requisiti.
I richiedenti devono:
- Essere cittadini italiani
- Essere cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del proprio Comune o essere cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno da almeno un anno (art. 41 TU immigrazione)
- Essere affetti da patologie fisiche o psichiche tali da determinare un’invalidità del 100%
- Essere impossibilitati a deambulare autonomamente oppure essere impossibilitati a compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza
A questo proposito è importante sottolineare che l’indennità di accompagnamento viene corrisposta anche ai detenuti.
L’indennità di accompagnamento non è cumulabile con altre indennità riconosciute per inabilità a causa di lavoro, guerra o servizio (articolo 1, co. 4 legge 508/1988). È però riconosciuta alla persona la possibilità di optare per la prestazione economicamente più favorevole.
L’accompagnamento è poi incompatibile con l’indennità di frequenza (art. 3, legge 289/1990), ovvero il sussidio spettante ai cittadini con meno di 18 anni che non svolgono i compiti propri dell’età.
Al contrario, l’indennità di accompagnamento è cumulabile con altri trattamenti previdenziali come la pensione di inabilità civile, con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma, senza limiti di reddito.
Gli importi erogati per l’indennità di accompagnamento nel 2022
Una volta soddisfatti tutti i requisiti, l’INPS corrisponde un’indennità per 12 mensilità (senza tredicesima), a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Il pagamento è sospeso solo in caso di ricovero a carico dello Stato per un periodo superiore ai 29 giorni. L’importo mensile in genere viene rivalutato il 1° gennaio di ogni anno.
Il 2022 è però un anno particolare, in quanto si è avuto un ricalcolo di diverse pensioni e assegni di indennità, tra cui appunto l’accompagnamento, che ha subito delle variazioni di importo.
La rivalutazione è stata effettuata dall’ISTAT, tenendo conto dell’inflazione causata dalla crisi economica e del costo della vita degli ultimi anni.
Per il 2022 la cifra esatta è di:
- 528,94 euro per gli invalidi civili al 100%
- 954,30 per i ciechi assoluti
Il reddito prodotto dall’indennità di accompagnamento è esente da Irpef e non è reversibile.
Come fare richiesta di indennità di accompagnamento
Per poter usufruire del beneficio economico dell’indennità di accompagnamento è necessario inoltrare domanda per via telematica direttamente sul sito dell’INPS.
Il medico di famiglia o un medico certificatore dovrà predisporre e trasmettere il certificato medico introduttivo con l’indicazione delle patologie che rendono il richiedente incapace di deambulare autonomamente e/o di svolgere gli atti quotidiani della vita senza assistenza.
Successivamente all’invio all’INPS di questo documento e comunque entro e non oltre 90 giorni, si deve presentare la domanda amministrativa mediante SPID del cittadino o con l’assistenza di intermediari abilitati.
Inoltrata correttamente la domanda, con un tempo che può variare da settimane a mesi, il richiedente sarà convocato a visita medica presso la Commissione dell’ASL di appartenenza che redigerà un verbale sanitario.
Alla visita è necessario portare con sé:
- Documento d’identità e tessera sanitaria
- Certificato medico introduttivo inviato dal medico curante
- Referti di visite specialistiche in originale e copia
Se si è impossibilitati a recarsi alla visita medica per ragioni di salute, c’è la facoltà di richiedere una visita domiciliare mediante l’inoltro di apposito certificato del medico curante o certificatore.
Dopo la visita medica l’INPS invierà per via cartacea e telematica il verbale sanitario per comunicare l’esito dell’accertamento.
In caso di esito positivo l’indennità di accompagnamento sarà erogata successivamente con la decorrenza indicata nel verbale.
Secondo l’articolo 25, co. 6-bis del dl 90/2014, il verbale di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento rimane valido fino a successiva revisione disposta dall’INPS.
In caso di rigetto della domanda di accompagnamento, è facoltà del richiedente proporre ricorso giudiziario dinanzi al Tribunale territorialmente competente entro e non oltre il termine di 6 mesi dal ricevimento del verbale sanitario.
In ogni caso l’INPS è tenuto a concludere tale procedura di accertamento entro e non oltre 9 mesi dalla presentazione della domanda amministrativa ex art. 3 DPR 698/94. Decorso invano tale termine è possibile presentare azione giudiziaria.