Ogni anno migliaia di lavoratori sono vittima di infortuni più o meno gravi sul posto di lavoro. Questa è una delle piaghe principali in Italia nel campo dell’occupazione ed il numero di infortunati è in costante crescita, accendendo il dibattito sociale e politico.
Chi subisce un danno fisico sul luogo di lavoro ha diritto ad un indennizzo di carattere economico in via temporanea e/o definitiva, secondo il grado di menomazione. Vediamo quindi quali sono i dati annuali sugli infortuni e quali indennizzi INAIL si possono richiedere.
Infortuni sul lavoro: la situazione del primo trimestre 2022
Collegandosi alla sezione Open Data del portale INAIL, i cittadini hanno la facoltà di consultare i numeri relativi agli infortuni sul lavoro e malattia professionale presentati all’ente fino a marzo 2022.
Per quantificare e definire nel dettaglio il fenomeno in Italia, è sempre bene attendere il consolidamento delle informazioni per l’intero anno 2022, in modo da avere una panoramica più completa. Ad ogni modo, questi primi dati preliminari possono già essere indicativi per farsi un’idea dell’andamento di quest’anno rispetto a quelli precedenti.
Le denunce di infortunio sul posto di lavoro ricevute dall’INAIL entro marzo 2022 sono state 194.106, con un incremento del 50,9% rispetto al primo trimestre 2021 e del 48,3% rispetto allo stesso periodo del 2020.
L’aumento degli infortuni sul lavoro si può riscontrare in tutti i settori produttivi, specialmente in quello dei Trasporti e magazzinaggio (+166,9%), nella Sanità e Assistenza Sociale (+110,4%) e nell’Amministrazione Pubblica (+73,8%).
Analizzandone la distribuzione territoriale, si evidenzia un incremento in ogni area del Paese, ma soprattutto al Sud (+64,3%) e nel Nord-Ovest (63,4%). Le regioni con il maggior aumento di infortuni sono la Campania (+116,2%), la Liguria (85,3%) e il Lazio (+73,8%).
Tra 2021 e 2022 si sono moltiplicati i casi tra uomini e donne. Gli infortuni subiti da donne lavoratrici fanno segnare un +72,9% e quelli patiti dagli uomini registrano un +36,1%.
L’incremento ha poi colpito sia i lavoratori italiani (+54,6%) che quelli extracomunitari (+35,1%) e comunitari (+25,6%). Di questi, la gran parte si concentra nella fascia d’età compresa tra i 40 ed i 59 anni.
Cosa sono gli infortuni sul lavoro e come agisce la tutela assicurativa dell’INAIL
In Italia i datori di lavoro sono obbligati ad assicurare i lavoratori parasubordinati e dipendenti occupati in attività che per legge sono definite come rischiose (artt.1 e 4 Testo Unico n. 1124/1965).
Oggi la tutela è comunque stata estesa a tutti i lavori connessi alla produzione e ai servizi, ad eccezione degli artigiani e autonomi che devono assicurare loro stessi.
L’INAIL offre sostegno a tutti i soggetti che hanno subito un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, erogando benefici di tipo economico, riabilitativo, sanitario, protesico e di reinserimento sociale.
Grazie all’assicurazione INAIL, il datore di lavoro non ha alcuna responsabilità civile derivante dall’evento infortunistico da cui possono essere colpiti i propri dipendenti, a meno che non sia riconosciuta in sede civile o penale la sua responsabilità per aver violato le regole di prevenzione sul lavoro.
L’infortunio sul lavoro è dunque quello che si verifica per una causa violenta ed esterna al corpo del lavoratore mentre sta lavorando e dal quale può derivare l’inabilità permanente o temporanea sul lavoro, la sua morte o un danno biologico permanente.
Ecco i requisiti concomitanti per i quali può configurarsi l’ipotesi di infortunio sul lavoro:
- Lesione del lavoratore: un’alterazione psicofisica prodotta all’organismo
- Origine violenta della lesione: questa è intesa dall’INAIL come “ogni fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità”. Tra le cause violente ci sono virus e parassiti, sostanze tossiche, sforzi muscolari, movimenti bruschi e condizioni climatiche.
- Occasione di lavoro: deve esistere una relazione, anche indiretta, di causa-effetto tra il lavoro svolto dall’infortunato e l’incidente che provoca l’infortunio. Ad arrecare danno possono essere attività riconducibili al lavoro, elementi dell’apparato produttivo e fattori/situazioni propri del lavoratore.
È utile specificare che gli infortuni sul lavoro sono tutelabili anche se si verificano per colpa del lavoratore (imprudenza, negligenza, imperizia), a patto che la condotta sia riferita alle proprie finalità lavorative, come può essere l’impropria movimentazione di mezzi meccanici, per esempio.
Le prestazioni economiche in caso di infortunio sul lavoro
Nell’eventualità di infortuni sul luogo di lavoro, l’INAIL eroga al lavoratore delle prestazioni assistenziali specifiche che si distinguono secondo le conseguenze dell’infortunio. In particolare, si parla di inabilità temporanea e inabilità per danno biologico permanente.
Inabilità temporanea
Nei casi di inabilità temporanea al lavoro derivante da un infortunio, l’INAIL offre un’indennità sostitutiva della retribuzione spettante a partire dal quarto giorno seguente la data dell’infortunio, inclusi i giorni festivi, fino alla completa guarigione. Quindi i primi tre giorni dopo l’episodio non sono indennizzati dall’Istituto.
L’INAIL eroga l’indennità nel seguente modo:
- 60% della retribuzione giornaliera fino al 90° giorno;
- 75% della retribuzione giornaliera dal 91° giorno e fino alla guarigione.
Il datore di lavoro ha l’onere di pagare al lavoratore infortunato la completa retribuzione per il giorno nel quale è accaduto l’infortunio e il 60% della retribuzione per i successivi tre giorni.
Inabilità da danno biologico permanente
Qualora l’infortunio sul lavoro abbia provocato un danno biologico permanente che rientra tra il 6% e il 15% della validità psicofisica, l’INAIL è tenuta a pagare un indennizzo in capitale per la menomazione subita.
Secondo la Tabella indennizzo danno biologico in capitale, di cui al D.M. 45/2019, l’importo è erogato in un’unica soluzione e in funzione dell’età del lavoratore e della gravità della menomazione accertata sulla base della Tabella delle menomazioni” prevista dal d.lgs. 38/2000.
Se dall’infortunio è seguito un danno biologico permanente al di sotto del 6%, non viene riconosciuto nessun indennizzo dall’INAIL. Invece nel caso in cui viene provato un grado di menomazione compreso tra il 16% ed il 100%, l’ente deve corrispondere al lavoratore un indennizzo in rendita che decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.
L’ammontare della rendita viene conteggiato attraverso la Tabella indennizzo danno biologico in rendita di cui al D.M. 12 luglio 2000 e sulla base di una quota per le conseguenze che ha avuto la menomazione sulla possibilità di produrre reddito da lavoro, calcolata tramite un apposito coefficiente.