La NASpI è un’indennità di disoccupazione mensile che assicura un sostegno economico per coloro che hanno perso il lavoro. L’assegno è rivolto ai lavoratori con contratto subordinato che involontariamente non hanno più un’occupazione, ovvero sono stati licenziati. Dunque, non spetta a chi si dimette volontariamente, cioè al lavoratore che sceglie di licenziarsi.
Questa indennità in favore dei disoccupati è stata più volte modificata nei requisiti, durata e importo, ma dal 2023 l’INPS ha definitivamente modificato anche le modalità di richiesta ed ha inoltre definito con chiarezza la compatibilità con il lavoro occasionale in ambito agricolo. Capiamo meglio come funziona la NASpI, chi può accedervi e come poter inoltrare la domanda.
Cos’è la NASpI e a chi spetta
NASpI è un acronimo che sta a significare Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego. In sostanza, si tratta di una forma di aiuto economico a cadenza mensile che viene erogato in favore dei cittadini che hanno perso il lavoro. Tale sostegno è destinato ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato che hanno perso l’occupazione non per propria volontà.
È importante dire che la NASpI è concessa solamente su domanda. Ciò vuole dire che i disoccupati aventi diritto devono necessariamente fare richiesta all’INPS per accedere al contributo che sarà concesso per un massimo di 2 anni. L’agevolazione è stata introdotta dal Decreto Legislativo n.22 del 4 marzo 2015 ed andava a sostituire la precedente indennità di disoccupazione ASpI. Da aprile 2023 si può accedere all’assegno tramite un nuovo sistema informatizzato e dal 27 giugno 2023 è diventata la modalità esclusiva di inoltro della domanda.
La NASpI è indirizzata ai lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato o indeterminato che non hanno più un’occupazione. Tra questi sono inclusi:
- Gli apprendisti;
- I soci che lavorano in cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- Personale artistico impiegato con rapporto di lavoro subordinato;
- Dipendenti con contratto a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;
Dal 1° gennaio 2022 la NASpI è stata poi estesa anche ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e consorzi che trasformano e commercializzano prodotti agricoli propri o provenienti dai loro soci. Invece i collaboratori coordinati e continuativi possono usufruire della Dis-Coll, un’indennità di disoccupazione particolare pensata per i lavoratori con rapporto co.co.co.
Sono esclusi dalla NASpI le seguenti categorie di lavoratori:
- I dipendenti che volontariamente hanno deciso di interrompere il contratto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa (mancato pagamento retribuzione, molestie, modifiche peggiorative delle attività lavorative), le dimissioni nel corso del periodo di maternità e la risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione presso la DTL ex art.7, L. n.604/66 oppure in seguito al rifiuto del lavoratore al trasferimento in altra sede oltre i 50 km dalla residenza o al licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione (art.6 Decreto Legge n.23 del 4 marzo 2015);
- I dipendenti delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato;
- I lavoratori agricoli a tempo determinato o indeterminato che non sono inclusi nell’estensione prevista dalla Legge di Bilancio 2022;
- I lavoratori extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per lavori stagionali;
- I lavoratori che hanno ormai i requisiti per il pensionamento;
- Coloro che sono titolari di assegno di invalidità e non hanno optato per la NASpI.
I requisiti per accedere alla NASpI
La NASpI viene riconosciuta a tutti i lavoratori disoccupati che presentano in contemporanea tutti questi requisiti:
- Avere uno stato di disoccupazione conseguente alla perdita involontaria del posto di lavoro, farsi rilasciare una Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) al lavoro e partecipare alle misure di politica del lavoro fornite dal Centro per l’Impiego. I richiedenti devono recarsi al CpI entro 15 giorni dall’invio della domanda per sottoscrivere il patto di servizio personalizzato;
- Avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni antecedenti il periodo di disoccupazione. Per il raggiungimento di tale requisito sono utili i contributi previdenziali, quelli figurativi per maternità obbligatoria e congedo parentale, i periodi di occupazione all’estero in Paesi comunitari e i periodi di allontanamento dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni.
Calcolo dell’importo NASpI
L’ammontare dell’assegno per la NASpI è prestabilito per legge e viene rivalutato ogni anno secondo le variazioni dell’indice ISTAT. Annualmente l’INPS comunica ai cittadini l’importo massimo dell’indennità tramite apposita circolare e per il 2023 è stato fissato a 1.470,99 euro.
Per il 2024 è necessario ancora attendere l’aggiornamento. Il calcolo dell’importo fa riferimento al 75% della retribuzione media mensile percepita dal lavoratore negli ultimi 4 anni, se questa è inferiore al limite di 1.352,19 euro. Se invece la cifra è superiore, l’assegno corrisponderà al 75% della retribuzione annua media sommato al 25% della differenza tra tale retribuzione e la soglia stessa.
L’assegno mensile si ridurrà del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del sesto mese di erogazione, mentre la riduzione inizia dall’ottavo mese se il dipendente ha compiuto 55 anni.
Quando e come presentare la domanda per la NASpI
I lavoratori interessati devono inoltrare la domanda all’INPS entro 68 giorni dai seguenti eventi:
- Conclusione del rapporto di lavoro;
- Conclusione del periodo di maternità o malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro, se questi avvenimenti si sono presentati durante il rapporto di lavoro poi cessato;
- Definizione della vertenza sindacale oppure dalla notifica della sentenza giudiziaria;
- Dal trentottesimo giorno successivo alla data di interruzione del rapporto di lavoro, se c’è stato licenziamento per giusta causa.
La richiesta per la NASpI può essere inviata direttamente dal lavoratore attraverso i servizi online del portale ufficiale dell’INPS utilizzando l’identità SPID, la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). In alternativa, è possibile rivolgersi agli enti di patronato oppure chiamare il Contact Center INPS.