Il decreto del Ministero del lavoro n. 143 ha fissato la rivalutazione degli indennizzi previsti per i casi di danno biologico riconosciuti dall’INAIL a partire dal 1° luglio 2022.
Il nuovo decreto ministeriale è stato ufficialmente pubblicato ad agosto 2022 e nel mese successivo l’INAIL ha approvato la circolare n.35 con le apposite istruzioni. Nello specifico, le rilevazioni ISTAT e le valutazioni della delibera del consiglio di amministrazione INAIL hanno varato l’annuale rivalutazione delle prestazioni economiche spettanti per danno biologico.
Ma in cosa consiste l’indennizzo per danno biologico e quali sono gli aggiornamenti previsti per l’anno 2022-2023?
Cos’è il danno biologo
Quando una persona subisce una lesione fisica o nella psiche, si determina quello che viene comunemente definito come danno biologico. Poiché l’integrità fisica è un bene costituzionalmente garantito, il conseguente danno biologico deve essere sempre risarcito.
Si sono però 3 elementi distintivi che identificano il danno biologico e che devono essere provati per la determinazione della sussistenza del danno: lesione fisica o psichica, compromissione delle attività quotidiane e nesso causale tra lesione e compromissione delle attività quotidiane.
Il danno biologico deve essere liquidato secondo le apposite tabelle di riferimento. Tali tabelle si basano principalmente su 4 parametri: il reddito percepito dall’infortunato, l’età, la percentuale di invalidità conseguente alla lesione e la sua entità. Ognuno di questi elementi andrà poi ad incidere sulla liquidazione complessiva.
È bene specificare che il danno biologico può essere di differenti tipologie. Esiste il danno biologico da incidente stradale che si verifica nei casi di sinistri stradali. Quello più diffuso il classico colpo di frusta che in genere si verifica nei tamponamenti.
Altra categoria di danno biologico è quello derivante da responsabilità medica, ovvero da malasanità. Questi sono i danni causati da personale medico che possono lasciare menomazioni permanenti nei pazienti.
Infine, esiste il danno biologico INAIL o di origine lavorativa. L’INAIL è l’ente nazionale predisposto all’indennizzo per i danni che comportano ridotte capacità di lavoro per infortuni e malattie professionali riconosciute.
A seconda dell’entità del danno biologico abbiamo 3 categorie di indennizzi:
- Se il valore del danno è inferiore al 6%, il risarcimento spetta interamente al datore di lavoro;
- Se il valore è compreso tra il 6 e il 15%, la liquidazione è a carico dell’INAIL e si parla di indennizzo in capitale. Viene corrisposto in un’unica soluzione ed è quantificato anche secondo l’età della persona, indipendentemente che il danno sia provocato da infortunio o malattia professionale;
- Se il danno ha un’entità superiore al 16%, la vittima riceverà dall’INAIL un indennizzo in rendita per risarcire il danno biologico e quello economico per diminuite capacità lavorative. In questo caso ci sarà revisione entro 10 anni per le rendite da infortunio ed entro 15 anni per quelle da malattia professionale, con conseguente aumento, riduzione o cessazione della rendita stessa. L’importo dell’indennizzo in rendita viene riconosciuto secondo la Tabella indennizzo danno biologico in rendita” di cui al d.m. 12 luglio 2000 ed è calcolato attraverso uno specifico coefficiente.
Le rivalutazioni 2022 per le prestazioni INAIL inerenti al danno biologico
Con la circolare n.35 del 15 settembre 2022, l’INAIL ha comunicato la rivalutazione annuale dell’indennizzo per danno biologico. Come stabilito dal decreto del Ministero del lavoro pubblicato il 31 agosto 2022, l’importo è stato aggiornato dell’1,9%.
L’aggiornamento è in vigore dal 1° luglio 2022 e viene elaborato ogni anno su proposta del presidente dell’INAIL, con riferimento all’aumento del costo della vita indicato dall’ISTAT.
Infatti, l’ammontare dell’indennizzo INAIL per danno biologico corrisponde alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie italiane calcolata dall’ISTAT per l’anno precedente in confronto all’anno ancora antecedente.
Il provvedimento di ricalcolo emesso a cadenza annuale ha effetto dal 1° luglio di ogni anno ed è in vigore fino al 1° luglio dell’anno seguente. Nello specifico, riguarda le due tipologie di indennizzo INAIL per i casi di infortunio o malattia accaduti dal 1° luglio in poi.
Per gli indennizzi in rendita successivi al 1° luglio 2022, l’aumento viene applicato aggiungendo gli incrementi delle precedenti rivalutazioni che saranno erogati da novembre 2022.
Invece per quel che concerne gli indennizzi in capitale, l’aggiornamento riguarda gli importi emessi dal 1° luglio 2022, considerando che l’ammontare erogato è riferito alla tabella del danno biologico tenendo conto della data dell’episodio lesivo.
A proposito poi dei casi di aggravamento o revisione, la rimodulazione si riferisce solo ai risarcimenti maggiori pagati dal 1° luglio 2022. Per finire, nella circolare l’INAIL ricorda che gli importi saranno corrisposti d’ufficio secondo le solite modalità di erogazione. Inoltre, l’assegno che si riceve non è gravato dal pagamento dell’IRPEF.