Apprendistato di alta formazione e ricerca: come funziona e quali sono le novità previste nel 2025

L’apprendistato di alta formazione e ricerca non è altro che un contratto di lavoro che consente di ottenere titoli di studio di alto grado, come diplomi, lauree e master. In aggiunta, permette di svolgere attività di ricerca o accedere a tutte le professioni ordinistiche per le quali è richiesto un periodo di praticantato. Quest’anno il Governo ha pensato di introdurre alcune importanti modifiche per quanto riguarda questa categoria di apprendistato.

Cos’è l’apprendistato di alta formazione e ricerca?

L’apprendistato di alta formazione e ricerca è anche noto come “apprendistato di terzo livello” ed è un contratto di lavoro a tempo indeterminato per conseguire titoli di studio di alto valore accademico. È rivolto ai cittadini di età compresa tra i 18 e i 29 anni che possiedono il titolo di accesso necessario per avviare il percorso di alta specializzazione. Questo tipo di apprendistato di distingue dall’apprendistato di primo livello e da quello professionalizzante in quanto il suo scopo è il conseguimento dei seguenti titoli:

• Diploma di istruzione tecnica superiore;
• Titoli di studio di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
• Laurea triennale e magistrale;
• Master di primo e secondo livello;
• Dottorato di ricerca;
• Attestato di pratica per sostenere l’esame di Stato per accedere agli ordini professionali che richiedono un periodo di praticantato.

La durata del contratto di apprendistato è stabilita da accordi tra le Regioni, le associazioni datoriali territoriali, le università e gli istituti professionali. Dal punto di vista normativo, l’apprendistato di alta formazione e ricerca è regolamentato dall’art. 45 del Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e dal Decreto Ministeriale del 12 ottobre 2015.

A chi è rivolto l’apprendistato di alta formazione e ricerca?

Questo genere di contratto di apprendistato è pensato per i giovani dai 18 ai 29 anni di età che possiedono un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale. Tra gli altri titoli richiesti ci sono:

Titoli universitari: i partecipanti devono essere iscritti ad un percorso universitario;
Master di primo livello: bisogna possedere almeno una laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico;
Master di secondo livello: bisogna possedere almeno una laurea magistrale o magistrale a ciclo unico;
Dottorati di ricerca: gli apprendisti devono essere già ammessi o iscritti ai dottorati di ricerca;
Diploma AFAM: i destinatari devono possedere un diploma di scuola superiore o altro titolo conseguito all’estero e idoneo;
Praticantato: bisogna aver conseguito la laurea che consente di accedere al percorso professionale ordinistico specifico.

Lo stipendio previsto dall’apprendistato di alta formazione e ricerca

Il compenso previsto per l’apprendista dipende dal CCNL di riferimento e dal livello di inquadramento e deve essere coerente con il percorso formativo della persona. Per esempio, un giovane può ricevere il 45% dello stipendio previsto per un lavoratore con lo stesso CCNL ed arrivare al 100% alla fine del periodo dell’apprendistato.

Ad ogni modo, lo stipendio non potrà essere al di sotto di 2 livelli rispetto a quello di un dipendente con lo stesso incarico. Se però le aziende applicano un CCNL che non disciplina l’apprendistato, possono prendere come riferimento una regolamentazione di settore affine.

Quanto dura l’apprendistato di alta formazione e ricerca?

Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca ha una durata di almeno 6 mesi o comunque non più del tempo necessario per conseguire il titolo che può variare secondo il percorso formativo:

• 2 anni per il master biennale;
• 3 anni per laurea e ricerca;
• La durata massima per il praticantato è stabilita secondo il conseguimento dell’attestato di compiuta pratica per essere ammessi all’esame di Stato.

I requisiti per i datori di lavoro

L’apprendistato di formazione e ricerca può essere stipulato da tutti i datori di lavoro privati di qualsiasi settore economico-produttivo. L’art. 3 del Decreto del 12 ottobre 2015 sancisce i requisiti necessari secondo i quali i datori possono assumere gli apprendisti.

Le aziende devono possedere:
Capacità strutturali: devono avere disponibilità di spazi per la formazione interna;
Capacità tecniche: devono disporre di strumenti per la formazione interna;
Capacità formative: devono disporre di uno o più tutor;

Oltre a tali requisiti, il contratto di apprendistato deve essere siglato dal datore di lavoro secondo precisi limiti dimensionali. Nello specifico, è possibile assumere:

• 3 apprendisti ogni 2 dipendenti specializzati nelle imprese con 10 o più dipendenti;
• 1 apprendista per ogni dipendente specializzato nelle imprese da 3 a 9 dipendenti;
• 3 apprendisti al massimo nelle imprese con al massimo 3 dipendenti

Cosa accade alla fine del periodo di apprendistato di alta formazione e ricerca

Una volta concluso l’apprendistato di alta formazione e ricerca, il datore può decidere di continuare il rapporto lavorativo a tempo indeterminato senza alcuna comunicazione. Oppure può recedere dal rapporto di lavoro senza motivazione, a patto di rispettare i termini di preavviso definiti dal CCNL di riferimento.

Dunque, non è obbligatorio stabilizzare il contratto alla fine del periodo di apprendistato, ma è bene sottolineare che tale forma di contratto è definito a tempo indeterminato in quanto, senza una comunicazione che attesta il recesso, il rapporto lavorativo prosegue automaticamente una volta terminata la formazione come contratto subordinato a tempo indeterminato.

Sgravi fiscali e sanzioni previste per i datori di lavoro

L’impresa che decide di assumere un apprendista, proseguendo il contratto di apprendistato sarà esonerata dal versamento del 50% dei contributi previdenziali previsti a carico del datore di lavoro. Questo vale per un massimo di 3.000 euro su base annua e per un massimo di 12 mesi. Ciò a patto che il dipendente non abbia già compiuti 31 anni alla data di prosecuzione del contratto.

Invece nel caso di violazioni di disposizioni come obbligo formativo e requisiti dimensionali, il datore di lavoro può essere punito con una sanzione pecuniaria da 100 a 600 euro. Per le recidive la sanzione sale da 300 a 1.500 euro. L’azienda sarà tenuta a pagare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta. Questo avviene con riferimento all’inquadramento contrattuale che sarebbe stato raggiunto dall’apprendista alla fine della formazione.